Nuove norme relative all’uso delle TC “Cone Beam” da parte degli Odontoiatri
due anni fa il Ministero della Salute ha pubblicato un documento contenente normative, raccomandazioni e indicazioni relative all’utilizzo delle TC volumetriche “Cone beam” , il cui scopo è aggiornare ed integrare il D.L. 187/2000.
Come noto, circa due anni fa il Ministero della Salute ha pubblicato un documento contenente normative, raccomandazioni e indicazioni relative all’utilizzo delle TC volumetriche “Cone beam”, il cui scopo è aggiornare ed integrare il D.L. 187/2000.
Gli apparecchi TC “Cone beam”
Con questo termine si definiscono le TC che emettono a fascio radiante di forma conica, differentemente dalle TC tradizionali il cui fascio è “collimato” (cioè sottile). La tecnica TC volumetrica “Cone beam”, grazie all’ottimo potere di risoluzione e al contrasto intrinseco delle strutture ossee, consente di ottenere buone immagini, con dosi inferiori rispetto alle TC tradizionali.
Attualmente le TC volumetriche «cone beam» hanno la loro principale applicazione e diffusione come apparecchiature dedicate allo studio delle strutture odonto-maxillo-facciali.
Le problematiche correlate alle TC “Cone beam”
L’evoluzione tecnica di tali apparecchiature ha consentito una progressiva riduzione delle loro dimensioni: attualmente molte TC “Cone beam” hanno un aspetto e un ingombro del tutto simili a quelli di un comune ortopantomografo. Ciò ha indotto le Aziende produttrici, negli ultimi anni, a proporre questi apparecchi anche a Medici non Specialisti in Radiologia (soprattutto agli Odontoiatri) considerati un interessante bacino di potenziali acquirenti.
Oltre alle problematiche di ordine radio-protezionistico, sorgono perplessità anche per la complessità delle immagini prodotte da questi apparecchi, contenenti una notevole quantità di informazioni relative a strutture extra-odontoiatriche, alcune delle quali di esclusiva pertinenza specialistica radiologica.
Il Ministero ha pertanto emanato raccomandazioni volte a integrare e aggiornare il Decreto 187/2000, risalente a un’epoca in cui le TC “cone Beam” non erano ancora in commercio.
Il Documento in sintesi
• La tecnica TC volumetrica “Cone beam”, consente di erogare dosi inferiori a quelle somministrate abitualmente da apparecchiature TC tradizionali . D’atra parte la dose efficace assorbita dai pazienti sottoposti ad esame odontoiatrico mediante TC volumetrica “Cone beam” risulta essere significativamente superiore a quella assorbita nel caso di esami con ortopantomografo o esami cefalometrici. Non possono in nessun caso essere minimizzati i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti prodotti da tali sistemi, prendendo erroneamente a presupposto che la dose da essi impartita possa essere considerata trascurabile.
• L’utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche “Cone beam” è di norma prerogativa dell’attività specialistica radiologica. Nel caso di utilizzo delle apparecchiature al di fuori deli Istituti di Radiologia (uso “complementare” all’attività clinica) l’esame può essere effettuato solo dallo Specialista o dal TSRM (non più dall’Infermiere, figura ammessa invece dalla 187/2000)
• Non possono essere effettuati esami per conto di altri sanitari, né essere redatti o rilasciati referti radiologici
• Sono ammesse, come attività radiodiagnostiche complementari, solo le pratiche che per la loro caratteristica di poter costituire un valido ausilio diretto e immediato per lo specialista, presentino i requisiti funzionali e temporali di risultare “contestuali”, “integrate” ed “indilazionabili” rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica. Non si possono eseguire in via complementare accertamenti diagnostici svincolati da immediate e indilazionabili esigenze funzionali di ausilio per interventi strumentali propri della disciplina specialistica.
• E’ stabilito l’obbligo, per lo Specialista non Radiologo e per l’Odontoiatra, di preventiva acquisizione del consenso informato scritto, di cui una copia controfirmata deve essere rilasciata al paziente.
• Devono essere assicurate l’archiviazione e la conservazione per un adeguato periodo, non inferiore a 5 anni di tutte le immagini realizzate con l’apparecchiatura
• Deve essere effettuata la consegna al paziente dell’iconografia completa dell’esame
• Deve essere assicurata la verifica periodica della dose somministrata e della qualità delle immagini, avvalendosi della collaborazione di un esperto di fisica medica
• Deve essere effettuata una specifica formazione del personale operante su questi apparecchi.
Considerazioni
ll Ministero ha definito le aree di competenza nell’uso delle TC “Come beam”, rispettivamente dei Medici Radiologi e degli Specialisti non Radiologi, Odontoiatri compresi.
Il documento dichiara esplicitamente che l’uso di tali apparecchi è “di norma” (cioè “nella routine”) pertinenza dell’attività specialistica radiologica. Stando a tali raccomandazioni quindi, gli esami TC comunemente richiesti ai fini della programmazione implantare risultano di competenza radiologica.
Allo Specialista non Radiologo e all’Odontoiatra spettano alcuni ambiti diagnostici, più precisamente i casi in cui si verifichino situazioni indilazionabili rispetto alla “procedura strumentale propria della disciplina”: questo termine sembra identificare la procedura chirurgica o invasiva in corso (non la visita clinica).
Resta il divieto per gli Specialisti non Radiologi di effettuare esami ambulatoriali sui pazienti esterni.
Restano del tutto immodificate rispetto al passato le normative concernenti l’utilizzo da parte dei Dentisti degli apparecchi endorali e degli Ortopantomografi.