Colpa medica o malasanità?

mariocorcelli
Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista

Colpa medica non significa malasanità; la medicina non è una scienza perfetta ed è soggetta ad errore umano, ma è giusto, che in caso di errore, il paziente venga risarcito.

Cenni sulla responsabilità professionale medica.

Il termine "malasanità" è sbagliato e ingiusto, consegue solo ad un vezzo giornalistico.
Non è detto che un errore medico sia necessariamente dovuto ad un episodio di malasanità; la medicina non è una scienza perfetta ed è soggetta ad errore umano,

Un medico che sbaglia è solo un medico che sbaglia in uno specifico caso, ma non per questo diventa un cattivo medico nel resto della sua attività professionale.

Esistono due tipi di responsabilità: contrattuale e extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale scaturisce da un qualsiasi rapporto obbligatorio già precostituito, come un contratto, una legge, un atto unilaterale; il termine di prescrizione è di 10 anni.
La responsabilità extracontrattuale non presuppone alcun rapporto preesistente, ma deriva da un fatto illecito nel principio generale del "neminem laedere"; il termine di prescrizione è di 5 anni. Sinonimo: colpa aquiliana.

Nel primo caso, l'onere della prova spetta al medico, nel secondo caso a chi fa la denuncia.
Recenti sentenze tendono a superare questa distinzione fra r. contrattuale e r. extracontrattuale, ritenendo sempre possibile un concorso fra i due.

Per esemplificare, per il medico di una struttura sanitaria, pubblica o privata, vale ormai principio della responsabilità contrattuale, in quanto la sua prestazione, nei confronti del paziente è fondata sl cosiddetto "contatto sociale"; ne deriva che quasi sempre l'onere della prova è a carico del medico, che deve dimostrare di avere assolto all'obbligazione di mezzi.

La limitazione della responsabilità professionale ai soli casi di colpa grave riguarda solo prestazioni di particolare complessità e difficoltà (art. 2236 cc), ma solo se il comportamento è stato imperito o imprudente.
Nei casi di negligenza si risponde sempre, anche per colpa lieve.

In tutte le altre prestazioni, per esempio, quelle ormai entrare nella cosiddetta routine o già ampiamente collaudate nella pratica medica, si risponde anche per colpa lieve.

La valutazione se la prestazione sia stata di semplice o di complessa esecuzione, spetta al CTU. Il CTU deve specificare se il medico è incorso in un errore tecnico; è poi il Giudice a valutare, sulle considerazioni del CTU, se si è in presenza di colpa lieve o di colpa grave.
La valutazione del Giudice, alla fine, non è sempre di "colpa o non colpa", ma può anche essere articolata, soprattutto ai fini del quantum risarcitorio, che può essere quindi di maggiore, media, minore o nulla entità.

L'obbligazione del medico riguarda soprattutto quella dei mezzi, ovvero la conoscenza e l'attuazione delle regole tecniche proprie della professione medica; perciò, se anche il risultato non è stato raggiunto, ma si sono rispettate tutte le regole della "diligenza, perizia, prudenza, osservanza di leggi, regolamenti, discipline, linee guida, protocolli, consensus conference, e via dicendo" (cosiddetta "legge artis"), il medico non è riconosciuto colpevole. Cioè, non si può obbligare il medico ad avere guarito.

Quando invece si è obbligati anche al risultato, come nelle prestazioni aventi finalità estetiche, è sempre il medico a dovere dimostrare ad avere operato secondo la "legge artis". Ma nel campo delle prestazioni estetiche, ci può esser diritto al risarcimento anche in mancanza di colpa, se il risultato ottenuto risulta inferiore a quello concordato con il paziente.

Per quanto riguarda il consenso informato, si rimanda ai relativi due articoli:

Data pubblicazione: 15 maggio 2010