Invalidità civile

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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista

L'invalidità civile, da distinguere dall'handicap, non si applica alle invalidità da lavoro, di servizio o di guerra.

Titolo: L’invalidità civile.

Questa sintesi sull’invalidità civile è rivolta al cittadino comune; perciò, vuole avere un taglio semplice, perchè sia comprensibile ai non addetti del mestiere.
Le informazioni contenute potranno essere soggette a modifiche relativamente alla emissione di nuove norme nonchè sulla base di leggi regionali.

L’accertamento dell’invalidità civile va distinta dall’accertamento di handicap, anche se l’iter della pratica e la Commissione Medica è la stessa. I benefici e le agevolazioni relativi all’handicap (L. 104/92) si applicano anche agli invalidi INAIL e di guerra.

Per l’handicap consultare il relativo Minforma.

L’INVALIDITA’ CIVILE ai sensi della L. 118/71.
L'invalidità civile consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, indipendente da causa di servizio, lavoro o guerra, in base al quale l'interessato può ottenere i benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge. 

L'art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni (ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).

Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minore, che abbia una qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.

La menomazione è caratterizzata dall'anomalia, difetto o perdita (che può essere momentanea o permanente) di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo, compreso il sistema delle funzioni mentali.

Ha diritto all’invalidità civile anche lo straniero, maggiorenne o minorenne, se in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma solo quelli con carta di soggiorno hanno diritto alle provvidenze economiche.

Per i ciechi e i sordi provvedono altre leggi, ma la domanda va presentata sempre all’ASL di residenza.
Definizione di cieco civile: cecità assoluta o residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Cieco assoluto: residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, percezione di luce/ombra o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%.
Cieco parziale o ventesimista: residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione ( conta il numero delle dita o identifica la forma dell’oggetto).
Cieco decimista: residuo visivo compreso tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%.
Definizione di sordo: ipoacusia pari o superiore a 60 dB (per i minori di anni 12) o pari o superiore a 75 dB (per i maggiori di anni 12) HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore. Ne consegue che se al compimento dei 12 anni l’ipoacusia è inferiore ai 75 dB si perde il beneficio economico.
Negli altri casi, la valutazione verrà effettuata nell’ambito dell’invalidità civile.

Il grado di invalidità civile e i benefici .
Il grado di invalidità è determinato in base ad un'apposita tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
La legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici:
. codice 01: meno di un terzo: nessun riconoscimento di invalidità civile.
. codice 02: dal 34% al 66%: assistenza protesica.
Dal 46%: iscrizione al collocamento protetto presso i Centri per l’impiego, se disoccupati, in mobilità, con contratto interinale.
Se si intende essere collocati al lavoro, occorre specifica valutazione ai sensi della L. 68/99.
. codice 03: dal 74%: esenzione parziale dal ticket; assegno mensile solo previa iscrizione nel collocamento protetto (uomo fino ai 65 anni e donna fino ai 60 anni) ma con limiti di reddito.
A richiesta dell’invalido per qualsiasi causa, per ogni anno di lavoro svolto, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa fino ad un limite massimo di 5 anni di contribuzione.
. codice 04: 100% esenzione totale dal ticket; se residua capacità lavorativa, iscrizione nel collocamento protetto (uomo fino ai 65 anni e donna fino ai 60 anni); pensione di inabilità con limite di reddito; tessera di libera circolazione nei mezzi pubblici
. codice 05-06: 100% maggiorenni non deambulanti e non autosufficienti: indennità di accompagnamento, senza limiti di reddito; se residua capacità lavorativa, iscrizione nel collocamento protetto (uomo fino ai 65 anni e donna fino ai 60 anni).
. codice 07: 100% minorenni non deambulanti e non autosufficienti: indennità di accompagnamento, senza limiti di reddito. Al compimento dei 18 anni, va presentata una nuova domanda.
. se “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”: contrassegno di parcheggio.

Esenzione ticket.
Esenzione parziale: invalidità superiore a 2/3.
Esenzione totale: invalidità 100%.
L’esenzione, a prescindere dal grado di invalidità e solo per le prestazioni inerenti alla patologia, vale anche per particolari patologie croniche, per quelle oncologiche, per le cosiddette malattie rare.
Il medico di famiglia potrà dare ogni utile informazione a riguardo.

L'assegno mensile di assistenza: invalidità dal 74% al 99% in età compresa fra i 18 e i 65 anni, che siano cittadini italiani o stranieri con un permesso di soggiorno superiore all'anno.
L’invalido deve essere iscritto nella lista speciale dei Centri per l’impiego; l’assegno viene sospeso nel caso in cui si rifiuti di accedere ad un posto di lavoro adatto alle sue condizioni fisiche.
E’ compatibile con un’attività lavorativa ma ha un limite di reddito; è incompatibile con altre pensioni (invalidità, vecchiaia, reversibilità, di guerra, lavoro, servizio).

La pensione di invalidità: invalidità è del 100% per i soggetti dai 18 ai 65 anni.
Al compimento dei 65 anni subentra la pensione sociale.
Ha un limite di reddito e non è compatibile con un’attività lavorativa.
E’ compatibile con l’indennità di accompagnamento.

L'indennità di accompagnamento spetta al totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche che non può camminare o è incapace di compiere gli atti quotidiani della vita o necessita di assistenza continua (Legge 11 febbraio 1980 n. 18).
Può essere riconosciuta anche se la persona può svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita in casa, ma non è in grado di uscire da sola per strada (sentenza Cassazione 8060/2004).
Questo impedimento non deve essere inteso necessariamente come un problema legato soltanto alla capacità deambulatoria, ma deve essere riferito all'insieme di situazioni, che sono già state specificate nella documentazione medica, che rendono difficoltoso lo spostamento dell'invalido.
E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, quando la persona abbia una residua capacità di lavoro.
E' riconosciuta indipendentemente dall'età e dal reddito, sia ai minori di anni 18 che agli ultra65enni.
Tale indennità non è soggetta ad IRPEF.
Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06.
Non è corrisposta se l’invalido è ricoverato (per es. in casa di riposo o in ospedale) con retta a totale carico di un ente pubblico (casa di riposo, ricoveri ospedalieri di durata superiore ad un mese).
La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, entro il 31 marzo, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio; l’autocertificazione può essere inviata all’ASL, al Comune o alla Prefettura.
L’indennità è dovuta anche durante i periodi di detenzione.
Viene riconosciuta anche a persone affette da malattie oncologiche, che, per effetto delle terapie specifiche, non siano capaci di badare a se stesse e può essere riconosciuta anche per brevi periodi (inferiori al mese).
Spetta anche: ai ciechi assoluti (con importo maggiorato), ai minori incapaci di camminare senza l’ausilio di una persona e bisognosi di assistenza continua, ai pazienti affetti da morbo di Alzheimer o sindrome di Down, alle persone affette da epilessia sia che abbiano attacchi quotidiani sia che abbiano di tanto in tanto crisi di assenza.
E' necessario che tali certificazioni mediche contengano le seguenti diciture:
"persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
In caso di diniego, il ricorso può essere presentato entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione della notifica; trascorso tale termine, è necessario inoltrare una nuova domanda.

L'indennità mensile di frequenza, per i disabili minori (fino ai diciotto anni di età), viene attribuita a coloro che non siano in grado di svolgere le funzioni proprie della loro età.
E’ istituita dalla Legge 11 ottobre 1990 n. 289.
La frequenza è relativa ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine, anche agli asili nido e solo per il periodo effettivo di frequenza alla scuola o al centro.
Sul certificato medico da presentare alla domanda all’ASL dev’essere indicata la seguente dicitura: "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
E’ incompatibile con l’indennità di accompagnamento, con l’indennità per i ciechi speciali e con l’indennità di comunicazione per i sordi.
E’ incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.
Ha un limite di reddito.
La domanda dev’essere rinnovata ogni anno.

Benefici economici per l’anno 2009: importi mensili limiti di reddito
assegno mensile 255,13 4.382,43
indennità di frequenza 255,13 4.382,43
pensione inabilità 255,13 14.886,28
indennità accompagnamento 472,04 nessun limite

Come e dove si richiede l’invalidità civile.
Può presentare domanda qualsiasi persona, maggiorenne o minore (senza limiti di età).
Per i minori e gli interdetti, la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o dal tutore.

Ai sensi della L. 3 agosto 2009 nr 102 articolo 20, a decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità sono presentate all'INPS secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo e per via telematica mediante medici che ne abbiano chiesto l'abilitazione telematica.

Sempre da tale data le Commissioni Mediche dell'ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

Attualmente, dato il periodo di transizione, ciascuna Regione e Provincia potrebbe avere delle modalità differenti, fino a quando la procedura non verrà standardizzata a regime.

Alla domanda va allegata:

.la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Tale certificazione deve essere fatta dal medico curante
. la "documentazione medica" di carattere clinico-sanitario, a sostegno di quanto attestato dal certificato medico In caso la richiesta venga fatta durante il periodo di ricovero è necessario allegare alla domanda lo status clinico del paziente, rilasciato dal medico del reparto in cui è ricoverato.


Se è stata riconosciuta un'invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio non è possibile ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile per lo stesso evento o causa.

L'INPS, entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda, deve fissare la data della visita medica. La comunicazione avviene tramite raccomandata spedita all'indirizzo indicato sulla domanda.
Per i malati oncologici l’art. 6, comma 3-bis della Legge 9.3.2006 nr 80 prevede un iter più breve: la visita dev’essere effettuata entro 15 giorni dalla domanda.

Al momento della visita medica dovrà essere consegnata tutta la documentazione sanitaria riguardante la patologia già dichiarata nella certificazione redatta dal medico curante
Il richiedente potrà farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Richiesta di visita domiciliare per l’impossibilità di presentarsi a visita: nel caso l'interessato si trovi nell'impossibilità di presentarsi presso la commissione medica, può chiedere la visita domiciliare, motivando l'impedimento con idonea documentazione medica (art. 1, comma 7, DPR 698/94). Se la persona invalida non è in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare.

Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente, il quale fissa la data della visita, (che verrà effettuata presso l'ASL di appartenenza o presso la sede INPS competente territorialmente), entro il termine complessivo di 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Se la diffida è presentata oltre il 6° mese dalla data della domanda, la visita verrà fissata non oltre 90 giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato.

Una volta effettuata la visita di accertamento d'invalidità la commissione medica, denominata anche Commissione di prima istanza, trasmette il relativo verbale alla commissione medica di verifica . Questa entro 60 giorni dalla ricezione del verbale, può disporre la sospensione delle procedure e svolgere ulteriori accertamenti tramite le stesse commissioni o chiamando loro stessi a visita l'interessato.
Trascorsi 60 giorni senza alcuna procedura di sospensione, il verbale si considera approvato e viene data comunicazione alla commissione medica. Solo a questo punto la Commissione può notificare il verbale di visita all'interessato.

Il verbale di riconoscimento dell’invalidità civile arriva per raccomandata postale. E' importante fare attenzione alla data di notifica giacché da quel momento decorrono i termini per il ricorso.
L’art. 42 della Legge del 24.11.2003 nr 326 ha soppresso il ricorso amministrativo contro il parere sanitario a partire dal 1.1.95; può essere fatto solo un ricorso giudiziale, entro 6 mesi dalla notifica del verbale; è necessario rivolgersi ad un avvocato (con un limite di reddito, è possibile chiedere il gratuito patrocinio per le spese legali) o ad un Patronato.

Nelle cause, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente.

Invece, per le provvidenze economiche negate (per esempio, per limiti di reddito) è ancora possibile il ricorso amministrativo (all’INPS), da farsi entro 90 giorni dalla notifica del verbale; trascorsi senza risposta altri 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il ricorso si intende rigettato (silenzio rifiuto). Il ricorso amministrativo può essere fatto anche senza l’assistenza di un legale.
Contro il rigetto dei ricorso amministrativo, si può fare il ricorso giudiziale.

In sede di accertamento delle condizioni invalidanti di invalidità civile e/o handicap, nei soli casi di specifica richiesta da parte dell'utente, la Commissione potrà rilasciare certificazione relativa al contrassegno speciale di circolazione e sosta dei veicoli (certificato pass invalidi).

Richiesta di aggravamento.
La domanda deve sempre essere presentata alla presso l'Azienda ASL competente per territorio.

Visite di revisione.
Può essere disposta se l’invalido è un minore o quando vi sia una diagnosi provvisoria o una menomazione soggetta a miglioramento; per il minore, è obbligatoria al raggiungimento dei 18 anni. Nel caso di menomazione non soggetta a miglioramento, può essere disposto l’esonero definitivo da ogni visita di controllo o di revisione.
Il Decreto del Ministro dell’Economia del 2.8.2007 individua le patologie escluse dalle visite di controllo in attuazione dell’art. 6 della legge 80/2006 (si rimanda al link: http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Previdenza_e_Assistenza_economica/Invalidit-13-_civile-3-_Aventi_diritto_-__Accertamento/info1340371615.html).
La mancata presentazione a visita comporta la sospensione di eventuali benefici; trascorsi 90 giorni dalla sospensione, senza che l’invalido abbia prodotto adeguata documentazione medica, la sospensione di trasforma in revoca.
L’iter della revisione è lo stesso dell’accertamento dell’invalidità.

Per gli eredi, in caso di morte dell'invalido.
Se l’invalido muore nel corso dell’iter della domanda, gli eredi possono chiedere che la procedura continui, sulla scorta della documentazione clinica.
Se l'invalido muore dopo l'accertamento dell'invalidità con il riconoscimento di un beneficio economico, le somme eventualmente non riscosse spettano agli eredi.

Altre agevolazioni.
. Diritto all’assegnazione di alloggi pubblici. Rivolgersi al proprio Comune.
. Detrazione IRPEF del 36% per l’eliminazione di barriere architettoniche (Legge 449/97).
. Detrazione IRPEF del 19% per spese di: trasporto in ambulanza, acquisto di poltrone per disabili e minorati non deambulanti e apparecchi peri l contenimento di fratture ed ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, di arti artificiali per la deambulazione, dei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento di ausili.
. Detrazione IRPEF del 19% per sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione sociale: fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, eccetera.
. IVA agevolata al 4% per i mezzi necessari alla deambulazione, al sollevamento, alla funzione motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, eccetera.
. Contributo economico per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
. Riduzione del prezzo sui treni e alla tessera metro-bus con accompagnatore gratis.
. Al comma 2 art.6 della legge del 11. Marzo 2006 n. 80 si estende ai docenti familiari e affini entro il terzo grado che assistono con continuità una persona con handicap grave (art. 33, comma 5, legge 104/1992) i benefici già in vigore per i docenti con handicap superiore ai due terzi (art. 21, legge 104/1992), che consistono nella possibilità di chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia anche prima dei due anni scolastici previsti, e ad altra sede in altra provincia prima di tre anni scolastici previsti (come sancito nell’art. 399 del decreto legislativo 297/1994).
. ed altre non citate in questa pubblicazione.

Elenco dei siti di utile consultazione.
Legge 12 marzo 1999 n. 68: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm
DM Sanità 5.2.1992, tabella delle minorazioni:
http://www.handylex.org/stato/d050292.shtml
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 sulla disabilità: http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
Sito che guida passo passo alla invalidità civile: http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?pagename=e-Italia/PassoPassoMain
Limiti di reddito e benefici economici: http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B&iMenu=1&itemDir=4774&lItem=4809
Guide INPS: http://www.inps.it/Doc/Pubblicazioni/Opuscoli/pdfdisabili.pdf
Miniguide INPS: http://www.inps.it/Doc/Pubblicazioni/Miniguide/minidisabili.pdf
Moduli vari INPS:
http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp?idArea=4&AreaDesc=Prestazioni+a+sostegno+del+reddito&idpagina=4&pagina=4&lang=&intra=&cf=
Guida all’esenzione del ticket:
http://www.ministerosalute.it/esenzioniTicket/paginaMenuEsenzioniTicket.jsp?menu=croniche&lingua=italiano



Data pubblicazione: 04 giugno 2011

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