Invalidità INPS
La legge 222/84 dispone due tipi di tutela previdenziale: assegno di invalidità e pensione di inabilità.
Queste considerazioni sono rivolte al cittadino comune; perciò, hanno un taglio semplice, perchè sia comprensibile ai non addetti del mestiere.
Le relative leggi e decreti hanno profondamente modificato la disciplina dei due più importanti istituti assicurativi sociali. In maniera schematica, verranno illustrati quelli che possono essere considerati elementi PRO ed elementi CONTRO, corredati di esempi pratici.
Data la rilevante volatilità della materia normativa, soggetta a continue variazioni, ogni più precisa informazione dev’essere reperita presso l’INPS.
Fonte normativa: Legge del 12 giugno 1984 nr 222.
Nella domanda di invalidità da fare all’INPS sul modulo apposito, allegando anche il modello SS3, bisogna specificare se si chiede l’assegno oppure l’inabilità o questa in subordine alla prima.
La domanda può essere fatta anche tramite un Patronato.
Assegno ordinario di invalidità.
Requisiti per l'ottenimento:
- una infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- un'anzianità contributiva e assicurativa di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
La persona invalida può continuare a lavorare, ma l’assegno può essere ridotto fino alla metà in base al reddito da lavoro.
L'assegno dura solo 3 anni; alla scadenza, occorre fare una nuova domanda. Dopo due conferme (3 assegni consecutivi), diventa definitivo.
Al compimento dell'età pensionabile, viene trasformato in pensione di vecchiaia, ma solo se ricorrono i requisiti contributivi (minimo 20 anni); sono comunque utili gli anni in cui si è percepito l’assegno, anche se il soggetto non ha lavorato.
Il ricorso contro la negazione dell’assegno: si fa al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla di ricevimento della lettera di notifica. Può essere presentato personalmente o per raccomandata.
Se anche il ricorso viene respinto, resta la via giudiziale, da praticare eventualmente con l’assistenza gratuita di un Patronato, entro 3 anni dalla notifica della decisione (Legge 14 novembre 1992 nr 438, art.4; il termine precedente era di 10 anni).
Durante la fase di ricorso, non è possibile presentare una nuova domanda.
Cosa vuol dire "occupazioni confacenti alle attitudini"?
Non il lavoro concretamente svolto, ma l'insieme dei lavori che la persona può teoricamente svolgere in virtù di sesso, età, titolo di studio, condizioni fisiche; inoltre, il lavoro svolto non dev’essere usurante, cioè non deve aggravare la patologia per la quale si chiede l’invalidità.
Esempio: gli esiti di un infarto miocardico grave o una miocardiopatia ischemica, per l'impiegato, per il centralinista, per ogni lavoro sedentario, non dà diritto all'assegno ordinario di invalidità; sì, invece, per un muratore, un idraulico, insomma per un lavoro manuale di un certo impegno fisico.
PRO: con la valutazione della capacità di guadagno erano stati commessi molti abusi valutativi e si era creata una pletora di invalidi; con la nuova legge, il numero degli invalidi riconosciuti si è drasticamente ridotto.
Esempio: bastava avere 50 anni e avere una poliartrosi, per essere riconosciuti invalidi e solo perchè a quell'età sarebbe stato difficile ricollocarsi nel mondo del lavoro; in effetti, questo era un abuso valutativo.
CONTRO: la riduzione della capacità lavorativa sostituisce la precedente riduzione della capacità di guadagno. La capacità di guadagno altro non era che una capacità di lavoro non teorica, ma quella che la persona poteva effettivamente realizzare tenendo conto del contesto socio-economico, cioè della possibilità di trovare effettivamente un lavoro.
Esempio: non importa se un 50enne colpito da infarto miocardico, per le difficili condizioni del mercato del lavoro, non possa più trovare un nuovo lavoro; se la sua attitudine è quella di un lavoro manuale leggero, sia pure in teoria, non può essere riconosciuto invalido.
L'assegno viene calcolato sulla base degli effettivi contributi versati.
PRO: ciò ha permesso all’INPS un positivo andamento del proprio bilancio.
CONTRO: l'ammontare dell'assegno, a volte è talmente irrisorio, da non costituire alcune reale tutela.
Esempio: un 50enne e un 25enne, se riconosciuto invalidi e se hanno uno stesso basso numero di contributi versati, possono percepire un assegno anche di poche decine di euro (50? 100? 200?); il guaio è che mentre il 20enne, data l'età, ha più possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, per il 50enne è pressochè impossibile.
Pensione di inabilità.
Requisiti per l'ottenimento:
- una infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- un'anzianità contributiva e assicurativa di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
La pensione può essere definitiva oppure soggetta a revisione.
La persona, se riconosciuta inabile, non deve più svolgere alcun lavoro né dipendente né autonomo; non può essere iscritto ad un albo professionale o negli elenchi dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, eccetera).
CONTRO: è incompatibile con una rendita da infortunio o malattia professionale Inail; eventualmente si sceglie il beneficio più favorevole.
PRO: è una pensione reversibile.
PRO: è una pensione compatibile, se ci sono i requisiti sanitari, con l’indennità di accompagnamento (vedi Invalidità Civile).
Le regole del ricorso sono le stesse dell’assegno di invalidità (vedi sopra): 90 giorni per il ricorso amministrativo 3 anni per il ricorso giudiziario
PRO: si tratta di una vera e propria forma di tutela.
Esempio: 45enne con soli 10 anni di contributi, con età pensionabile di 60 anni; vengono accreditati i contributi mancanti, cioè 15 anni, ricevendo così una pensione calcolata su 25 anni di contributi.
CONTRO: il criterio medico-legale è assai restrittivo, in quanto la persona non dev'essere in grado di fare proprio alcun tipo di lavoro proficuo.
Pensione supplementare di vecchiaia e di invalidità
E' una pensione che si può ottenere se chi la chiede è già titolare di un altro trattamento e se i contributi versati all'Inps non sono sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità.
In presenza dei requisiti, l'INPS liquida una pensione che va ad aggiungersi (e quindi "supplementare") a quella già percepita.
Naturalmente bisogna aver raggiunto l’età pensionabile, avere cessato il lavoro dipendente e avere i requisiti sanitari dell’assegno ordinario di invalidità.
Ne sono esclusi i professionisti titolari di pensione di casse e fondi speciali (medici, avvocati, ingegneri, eccetera), i titolari di pensione ENPALS, i titolari di pensione estera.
Links utili:
INPS: http://www.inps.it/home/Default.asp
Legge 222/84: http://www.handylex.org/stato/l120684.shtml
Modello SS3: http://www.inps.it/MODULISTICA/leggiFile.asp?id_file=2485&nome_file=AP42_SS3.pdf