Il danno alla persona

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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista

La giurisprudenza italiana riconosce 2 tipi di danno alla persona: non patrimoniale e patrimoniale.

Questa breve disamina sul danno alla persona è rivolta al cittadino comune; perciò, vuole avere un taglio semplice, perchè sia comprensibile ai non addetti del mestiere.

La giurisprudenza italiana riconosce 2 tipi di danno alla persona: non patrimoniale e patrimoniale.

Affinchè sia risarcibile, il danno dev'essere causato da un fatto illecito per colpa o per dolo.

Si ha colpa per imperizia, imprudenza, negligenza, inosservanza a leggi, regolamenti discipline (incidenti stradali, infortuni da lavoro, negligenza da parte di padroni di cani o nella tenuta di uno stabile-condominio-albergo, colpa medica, eccetera). I comportamenti colposi comprendono la maggior parte dei casi di responsabilità civile.

Si ha dolo quando l'azione delittuosa è volontaria.

Il danno patrimoniale consiste nella perdita di guadagno conseguente ad una riduzione permanente della capacità lavorativa.

Due particolari tipo di danno patrimoniale sono il danno emergente (le spese sopportate a causa delle lesioni, come le spese di cura, di trasporti, di oneri vari) e il danno da lucro cessante (mancato o ridotto guadagno durante il periodo di inabilità temporanea; vale per i lavoratori autonomi ma può valere anche per i lavoratori dipendenti, per la perdita di eventuali indennità economiche accessorie allo stipendio; da considerare anche l'eventuale necessità di spese future, solitamente correlate a cure fisioterapiche, protesiche, odontoiatriche, di chirurgia plastica correttiva, eccetera. Il medico-legale fornisce un parere su pertinenza e congruità delle spese mediche.

Fornisce anche una stima percentuale della ridotta capacità lavorativa, ma la sua quantificazione economica è stabilita dal Giudice.

Il danno non patrimoniale è rappresentato principalmente dal danno biologico, cui concorrono il danno esistenziale e il danno morale.

 

Il danno morale

Il danno morale è il cosiddetto prezzo del dolore causato dalle sofferenze patite; nella sentenza delle Sezioni Unite, come per il danno esistenziale, viene considerato come una componente del danno biologico; vi è anche un danno parentale da lutto, eccetera. Ciò non esclude che sia il danno morale che il danno esistenziale, in casi particolari, non possa ancora essere autonomamente valutato ed economicamente quantificato.

 

Il danno biologico

Il danno biologico si ha ogni volta che un individuo subisce una qualsiasi lesione, da una semplice contusione alle ferite o fratture più gravi.

Il danno biologico temporaneo è il periodo impiegato da una lesione per guarire,

Se residuano postumi, vi è anche un danno biologico permanente.

Sussiste anche danno patrimoniale se i postumi residuati alla lesione incidono apprezzabilmente anche sulla capacità lavorativa con riduzione parziale o totale del reddito.

Il danno biologico temporaneo (inabilità temporanea o IT) si misura in percentuale di tempo in cui un individuo non ha potuto vivere le proprie quotidiani personali attività; può essere totale (ITT) o parziale (ITP). Ecco alcuni esempi:

  • in misura del 100% ricovero ospedaliero, gesso a tutt'e due gli arti superiori, gesso che va dal bacino al piede...
  • in misura del 75% periodo di deambulazione con due stampelle, periodo di fasciatura o gessatura... Impropriamente, anche se comunemente, tale misura percentuale viene applicata ai primi giorni di collare dopo colpo di frusta cervicale...
  • in misura del 50% carico parziale nella deambulazione, primo periodo di convalescenza dopo un ricovero...
  • in misura del 25% periodo di terapie fisiche...
  • in misura del 10% periodo di guarigione di una semplice ferita cutanea...

La quantificazione economica di danno biologico temporaneo tiene conto che una giornata di inabilità temporanea al 100% è valutata € 42,06.

Esempio di un calcolo economico di inabilità temporanea da colpo di frusta cervicale:

10 giorni al 75% € 315,45 + 10 giorni al 50% + € 210,30 + 10 giorni al 75% € 105,15 = totale € 630,90.

 

Il danno biologico permanente o inabilità permanente (IP) sussiste se la lesione è guarita con postumi apprezzabili; comunemente, anche se impropriamente, rientrano in tale categoria anche le cosiddette sindromi soggettive da trauma cranico o da colpo di frusta cervicale.

E'' importante precisare che non viene valutata la lesione, ma la sua conseguenza (la menomazione); talora da lesioni lievi possono residuare menomazioni assai gravi o, al contrario, da lesioni gravi menomazioni relativamente meno gravi.

Il danno biologico può essere una semplice menomazione dell'integrità fisica senza riflessi funzionali (una cicatrice, la perdita di un rene), può essere funzionale (ridotta funzione di un'articolazione o di un organo), può essere estetico, può essere psichico o può essere l'insieme di una o più di queste componenti.

 

Come si valuta il danno biologico permanente?

Una stessa menomazione può essere valutata diversamente, secondo la tabella adottata:

  • - se si tratta di danno biologico da incidente stradale: fino al 9% secondo le tabelle allegate al DM 3.7.03;
  • - oltre il 9% non vi sono ancora tabelle di legge; perciò, si adottano varie Guide Medico-Legali (Luvoni-Bernardi-Mangili, Bargagna, eccetera).
  • - se si tratta di danno biologico in ambito INAIL si adotta la nuova tabella allegata al DM 12.7.00.

Per inciso, va detto che anche in ambito di polizza infortunistica privata (personale o collettiva), sulla base della singola polizza, la menomazione è valutata diversamente secondo la tabella adottata:

  • o secondo la vecchia tabella INAIL ex DPR 1124/65
  • o secondo la tabella elaborata da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione)
  • o, più raramente, secondo tabelle particolari espressamente riportate nella polizza.

Grosso modo si può dire che la vecchia tabella INAIL valuta la maggior parte delle menomazioni in misura maggiore del 25-30% rispetto alle altre tabelle; la nuova tabella INAIL valuta alcune menomazioni addirittura in misura inferiore alla tabella ANIA o a quelle delle Guide correnti di medicina legale.

 

Il valore economico del "punto" di invalidità da danno biologico è fissato per legge nei danni inferiori al 9% ai sensi della L. 5.3.01 nr 57 e secondo le nuove tabelle economiche del 24.6.08.

Per tutti gli altri danni (e per i danni da RCA superiori al 9)% esistono tabelle economiche elaborate dai vari Tribunali, tra cui quella del Tribunale di Milano del 2006.

Vi è un aspetto particolare nella quantificazione economica finale del danno biologico, un certo plusvalore proporzionato agli aspetti dinamico-relazionali del singolo individuo; per esempio, la perdita di una mano, pur avendo un punteggio uguale per tutti gli individui, certamente è più avvertita da chi esercitava una o più attività sportive rispetto a che non ne esercitava alcuna; una grave menomazione, anche se non incide in concreto sulla capacità di guadagno, può comportare una maggiore usura o maggiore dispendio di energia per portare a termine lo stesso tipo e quantità di lavoro, e via dicendo. L'aspetto dinamico-relazionale può comportare un maggiorazione economica del danno biologico secondo una percentuale stabilita dal Giudice.

Data pubblicazione: 05 giugno 2011 Ultimo aggiornamento: 18 agosto 2011

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