Infrazione codice deontologico o no?
Gentili Psicologi di medicitalia,
vorrei porre una domanda riguardo il codice etico deontologico degli psicoterapeuti.
Non essendo io implicato, non sono a conoscenza di dettagli (riguardantii, ad esempio, eventuali accordi tra le parti - psicoterapeuta e paziente -) ma solo dei dati fattuali.
Una paziente, insegnante in una scuola, è in cura da anni da uno psicoterapeuta più volte a settimana. Dopo qualche anno la paziente mette in contatto il proprio terapeuta con la scuola in cui insegna per dare avvio ad un progetto a pagamento di sostegno psicologico. La paziente si cura di promuovere la cosa in più modi e di gestire e fare da tramite.
Ovviamente il terapeuta ne trae vantaggio in termini di conoscenza ed economici. Quello che mi chiedo è se questa dinamica
1- non possa inficiare il rapporto terapeutico, poiché di fatto, pur continuando, diventa parallelamente anche un rapporto lavorativo
2 - non possa creare problemi sul piano transferale
3 - il terapeuta non abbia sfruttato la sua posizione di potere per un vantaggio personale.
Grazie,
distinti saluti
vorrei porre una domanda riguardo il codice etico deontologico degli psicoterapeuti.
Non essendo io implicato, non sono a conoscenza di dettagli (riguardantii, ad esempio, eventuali accordi tra le parti - psicoterapeuta e paziente -) ma solo dei dati fattuali.
Una paziente, insegnante in una scuola, è in cura da anni da uno psicoterapeuta più volte a settimana. Dopo qualche anno la paziente mette in contatto il proprio terapeuta con la scuola in cui insegna per dare avvio ad un progetto a pagamento di sostegno psicologico. La paziente si cura di promuovere la cosa in più modi e di gestire e fare da tramite.
Ovviamente il terapeuta ne trae vantaggio in termini di conoscenza ed economici. Quello che mi chiedo è se questa dinamica
1- non possa inficiare il rapporto terapeutico, poiché di fatto, pur continuando, diventa parallelamente anche un rapporto lavorativo
2 - non possa creare problemi sul piano transferale
3 - il terapeuta non abbia sfruttato la sua posizione di potere per un vantaggio personale.
Grazie,
distinti saluti
[#1]
Partiamo dal 3° punto.
Dalle informazioni che fornisce non ci sono elementi per rilevare un infrazione al codice, mi pare. L'articolo 28 recita: "Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale".
Nel caso in questione non si tratta di un indebito vantaggio patrimoniale, ma di un nuovo rapporto professionale iniziato grazie alla conoscenza della paziente. Ma questo non è un vantaggio indebito. Se lo fosse, allora sarebbe indebito anche il paziente che, rimasto contento del rapporto con il proprio psicologo o psicoterapeuta, lo raccomandasse a un amico o a un parente. In altri termini, riferire un professionista capace ad altre persone è prassi comune, non vedo perché non dovrebbe valere anche per lo psicologo, psicoterapeuta o meno.
Anche riguardo al punto 1. nulla impedisce che possa sussistere un rapporto professionale di tipo terapeuta/paziente e al contempo un secondo rapporto, presso la scuola dove lavora la paziente, senza compromettere la qualità del primo. Sta al terapeuta mantenere le cose su piani diversi e gestirle in modo appropriato.
Infine, riguardo al punto 2., forse le potrà interessare sapere che il concetto di transfert non è utilizzato in modo generale in terapia, ma solo negli approcci di tipo psicoanalitico/psicodinamico. Molti terapeuti lavorano in modo diverso e in ultima analisi una corretta gestione della relazione terapeutica può far sì che non si creino problemi in situazioni simili a quella che ha descritto.
Dalle informazioni che fornisce non ci sono elementi per rilevare un infrazione al codice, mi pare. L'articolo 28 recita: "Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale".
Nel caso in questione non si tratta di un indebito vantaggio patrimoniale, ma di un nuovo rapporto professionale iniziato grazie alla conoscenza della paziente. Ma questo non è un vantaggio indebito. Se lo fosse, allora sarebbe indebito anche il paziente che, rimasto contento del rapporto con il proprio psicologo o psicoterapeuta, lo raccomandasse a un amico o a un parente. In altri termini, riferire un professionista capace ad altre persone è prassi comune, non vedo perché non dovrebbe valere anche per lo psicologo, psicoterapeuta o meno.
Anche riguardo al punto 1. nulla impedisce che possa sussistere un rapporto professionale di tipo terapeuta/paziente e al contempo un secondo rapporto, presso la scuola dove lavora la paziente, senza compromettere la qualità del primo. Sta al terapeuta mantenere le cose su piani diversi e gestirle in modo appropriato.
Infine, riguardo al punto 2., forse le potrà interessare sapere che il concetto di transfert non è utilizzato in modo generale in terapia, ma solo negli approcci di tipo psicoanalitico/psicodinamico. Molti terapeuti lavorano in modo diverso e in ultima analisi una corretta gestione della relazione terapeutica può far sì che non si creino problemi in situazioni simili a quella che ha descritto.
Dr. G. Santonocito, Psicologo | Specialista in Psicoterapia Breve Strategica
Consulti online e in presenza
www.giuseppesantonocito.com
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 1.6k visite dal 05/10/2017.
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