Attacchi di panico o angoscia?
Salve, cercherò di spiegare brevemente il mio problema sperando in una risposta quanto più presto possibile.
Da due anni prendo il Maveral da 50mg perchè secondo gli psichiatri del centro di salute mentale della mia città ero sotto attacchi di panico ed ero riuscito a stare meglio trasferendomi in un'altra città con la mia ragazza senza smettere di prenderle. Da circa un paio di mesi però ho avuto una ricaduta e da una settimana circa mi sono deciso di rivolgermi nuovamente al centro che però mi vorrebbe obbligare a prendere il Seroquel perchè secondo loro avrei degli attacchi di angoscia. Ma quella medicina è per gli schizofrenici o per le persone che hanno il bipolarismo!!! Dopo aver chiesto conferma del mio stato (quindi non sono considerato schizofrenico o affetto dal bipolarismo) mi hanno minacciato di farmi ricoverare se non prendo queste medicine. Esiste una legge che mi tutela da ciò? Da una psichiatra che mi porta in casa delle medicine senza bugiardino o scatola? Una donna che non mi conosce nemmeno perchè è nuova del centro e ci siamo visti oggi per la prima volta? C'è una soluzione umana per tutto ciò? Attendo risposta con la premessa che ho deciso di rivolgermi ad uno psicologo e che vorrei allontanarmi da loro. Grazie e buona giornata/serata.
Da due anni prendo il Maveral da 50mg perchè secondo gli psichiatri del centro di salute mentale della mia città ero sotto attacchi di panico ed ero riuscito a stare meglio trasferendomi in un'altra città con la mia ragazza senza smettere di prenderle. Da circa un paio di mesi però ho avuto una ricaduta e da una settimana circa mi sono deciso di rivolgermi nuovamente al centro che però mi vorrebbe obbligare a prendere il Seroquel perchè secondo loro avrei degli attacchi di angoscia. Ma quella medicina è per gli schizofrenici o per le persone che hanno il bipolarismo!!! Dopo aver chiesto conferma del mio stato (quindi non sono considerato schizofrenico o affetto dal bipolarismo) mi hanno minacciato di farmi ricoverare se non prendo queste medicine. Esiste una legge che mi tutela da ciò? Da una psichiatra che mi porta in casa delle medicine senza bugiardino o scatola? Una donna che non mi conosce nemmeno perchè è nuova del centro e ci siamo visti oggi per la prima volta? C'è una soluzione umana per tutto ciò? Attendo risposta con la premessa che ho deciso di rivolgermi ad uno psicologo e che vorrei allontanarmi da loro. Grazie e buona giornata/serata.
[#1]
Gentile utente,
la legge dice che se una persona è affetta da una malattia psichiatrica, se un medico ritiene necessarie determinate cure per tale malattia in regime ambulatoriale (non di ricovero), e se la persona rifiuta tali cure, può essere proposto un ricovero in ospedale (perché ambulatorialmente la persona non segue le cure prescritte e ritenute necessarie). Se la persona rifiuta tale proposta di ricovero, il ricovero può essere attuato obbligatoriamente. Per dare corso a tale procedura, è sufficiente un parere anche di un solo medico (questo medico non necessariamente deve conoscerLa a fondo, fa solo la valutazione della situazione come si presenta al momento). Poi sarà il compito degli psichiatri ospedalieri di decidere se proseguire tale iter ed il ricovero in regime obbligatorio o no, per quanto tempo e con quali obbiettivi: ovviamente gli psichiatri ospedalieri dovranno fare loro valutazione diagnostica e la valutazione delle cure necessarie che possono anche non coincidere con le valutazioni del CSM, ma tutto questo già dopo che Lei è arrivato in ospedale.
Da parte mia Le consiglio di non rifiutare il farmaco che Le è stato prescritto, anche perché:
- non bisogna avere gli stereotipi sul farmaco e pregiudicarlo (in psichiatria molti farmaci sono commercializzati per alcune indicazioni, ma sono efficaci e sono usati anche per le altre indicazioni che sul bugiardino possono non esserci);
- non bisogna sostituirsi agli specialisti nelle decisioni sulla cura (non "decide" il bugiardino se questo farmaco è indicato per Lei o può essere utile per Lei o no).
- non bisogna cercare di scagionare, di prevenire o di manipolare le decisioni degli specialisti sulla diagnosi. Non so quale è in realtà la Sua diagnosi, perché non L'ha visitato dal vivo (stiamo comunicando solo via internet), ma mi sembra che cerchi di escludere a priori di avere determinate malattie. Nella popolazione ci sono moolti stereotipi sulle malattie psichiche, e se una persona non è specialista, non deve cercare di "prendere una posizione" di accordo o di disaccordo con tali valutazioni, perché forse significano tutt'altro che dicono gli stereotipi. Lei è rimasto sconvolto dalla sola idea che Le potessero diagnosticare i disturbi che Lei cita, pronto quasi a contestarlo, ma in questo Lei non ha ragione. Questa Sua reazione può non permettere a chi Le sta di fronte ad essere sincero, e così c'è il rischio che si crea il circolo vizioso dei comportamenti reciprocamente non condivisi: Lei non accetta determinati farmaci e determinate (ipotetiche) diagnosi, loro non acccettano il fatto che Lei non lo accetta, ecc.
Lei anche scrive:
<<..con la premessa che ho deciso di rivolgermi ad uno psicologo e che vorrei allontanarmi da loro..>>
E' scorretto. Se si tratta di un problema psichiatrico, e Lei non è soddisfatto del come è seguito dal Centro di Salute Mentale, semmai bisogna chiedere l'assistenza da un'altro Psichiatra. Uno Psicologo può avere la sua eventuale utilità, ma non è un alternativa: né per quanto riguarda la valutazione, né per quanto riguarda le decisioni sulle cure, né dal punto di vista legale. Non a caso Lei ha postato la Sua domanda nella sezione della Psichiatria. Ora, la stessa cosa bisognerebbe fare dal vivo ad uno specialista psichiatra, e chiedere una sua visita dal vivo e la valutazione della Sua diagnosi e del Suo stato psichico attuale. Queste valutazioni sono indispensabili per poter risponderLe, considerando il caso individuale, e per fornirLe le indicazioni corrette.
Questo parere alternativo, dal vivo, può essere ottenuto in più modi.
- cercare uno specialista psichatra privato e chiedere a lui una valutazione (e una presa in carico !) e di conferire e di confrontarsi con i suoi colleghi del CSM;
- accettare o chiedere il ricovero volontariamente e sottoporsi alla valutazione psichiatrica durante il ricovero;
- chiedere una valutazione ambulatorialmente presso una struttura psichiatrica ospedaliera;
- chiedere di cambiare il curante al CSM;
Chiedendo un parere alternativo sulla diagnosi e sulla cura, bisogna sempre partire con l'idea che non è la ricerca di qualcosa che "va meglio" per Lei soggettivamente, ma che è una ricerca della verità e che a priori non si può escludere né che siano diverse, né che possano confermare una l'altra. In ogni modo però, un conflitto con i curanti è sempre un fattore negativo che purtroppo può influire anche sulla valutazione degli altri colleghi, perché significherebbe (anche per me, se fosse a valutarLa) che Lei tende a non fidarsi degli specialisti. Per cui:
- visto che con la Sua psichiatra al CSM vi conoscete appena, provare a conoscersi meglio, dare credito e fiducia alle sue valutazioni e alle sue prescrizioni, cercare Lei per primo a detendere il clima, non opponendo le resistenze e non mettendo in dubbio la professionalità della curante, e magari con tali premesse sarà possibile una valutazione più calma e obbiettiva della Sua situazione.
la legge dice che se una persona è affetta da una malattia psichiatrica, se un medico ritiene necessarie determinate cure per tale malattia in regime ambulatoriale (non di ricovero), e se la persona rifiuta tali cure, può essere proposto un ricovero in ospedale (perché ambulatorialmente la persona non segue le cure prescritte e ritenute necessarie). Se la persona rifiuta tale proposta di ricovero, il ricovero può essere attuato obbligatoriamente. Per dare corso a tale procedura, è sufficiente un parere anche di un solo medico (questo medico non necessariamente deve conoscerLa a fondo, fa solo la valutazione della situazione come si presenta al momento). Poi sarà il compito degli psichiatri ospedalieri di decidere se proseguire tale iter ed il ricovero in regime obbligatorio o no, per quanto tempo e con quali obbiettivi: ovviamente gli psichiatri ospedalieri dovranno fare loro valutazione diagnostica e la valutazione delle cure necessarie che possono anche non coincidere con le valutazioni del CSM, ma tutto questo già dopo che Lei è arrivato in ospedale.
Da parte mia Le consiglio di non rifiutare il farmaco che Le è stato prescritto, anche perché:
- non bisogna avere gli stereotipi sul farmaco e pregiudicarlo (in psichiatria molti farmaci sono commercializzati per alcune indicazioni, ma sono efficaci e sono usati anche per le altre indicazioni che sul bugiardino possono non esserci);
- non bisogna sostituirsi agli specialisti nelle decisioni sulla cura (non "decide" il bugiardino se questo farmaco è indicato per Lei o può essere utile per Lei o no).
- non bisogna cercare di scagionare, di prevenire o di manipolare le decisioni degli specialisti sulla diagnosi. Non so quale è in realtà la Sua diagnosi, perché non L'ha visitato dal vivo (stiamo comunicando solo via internet), ma mi sembra che cerchi di escludere a priori di avere determinate malattie. Nella popolazione ci sono moolti stereotipi sulle malattie psichiche, e se una persona non è specialista, non deve cercare di "prendere una posizione" di accordo o di disaccordo con tali valutazioni, perché forse significano tutt'altro che dicono gli stereotipi. Lei è rimasto sconvolto dalla sola idea che Le potessero diagnosticare i disturbi che Lei cita, pronto quasi a contestarlo, ma in questo Lei non ha ragione. Questa Sua reazione può non permettere a chi Le sta di fronte ad essere sincero, e così c'è il rischio che si crea il circolo vizioso dei comportamenti reciprocamente non condivisi: Lei non accetta determinati farmaci e determinate (ipotetiche) diagnosi, loro non acccettano il fatto che Lei non lo accetta, ecc.
Lei anche scrive:
<<..con la premessa che ho deciso di rivolgermi ad uno psicologo e che vorrei allontanarmi da loro..>>
E' scorretto. Se si tratta di un problema psichiatrico, e Lei non è soddisfatto del come è seguito dal Centro di Salute Mentale, semmai bisogna chiedere l'assistenza da un'altro Psichiatra. Uno Psicologo può avere la sua eventuale utilità, ma non è un alternativa: né per quanto riguarda la valutazione, né per quanto riguarda le decisioni sulle cure, né dal punto di vista legale. Non a caso Lei ha postato la Sua domanda nella sezione della Psichiatria. Ora, la stessa cosa bisognerebbe fare dal vivo ad uno specialista psichiatra, e chiedere una sua visita dal vivo e la valutazione della Sua diagnosi e del Suo stato psichico attuale. Queste valutazioni sono indispensabili per poter risponderLe, considerando il caso individuale, e per fornirLe le indicazioni corrette.
Questo parere alternativo, dal vivo, può essere ottenuto in più modi.
- cercare uno specialista psichatra privato e chiedere a lui una valutazione (e una presa in carico !) e di conferire e di confrontarsi con i suoi colleghi del CSM;
- accettare o chiedere il ricovero volontariamente e sottoporsi alla valutazione psichiatrica durante il ricovero;
- chiedere una valutazione ambulatorialmente presso una struttura psichiatrica ospedaliera;
- chiedere di cambiare il curante al CSM;
Chiedendo un parere alternativo sulla diagnosi e sulla cura, bisogna sempre partire con l'idea che non è la ricerca di qualcosa che "va meglio" per Lei soggettivamente, ma che è una ricerca della verità e che a priori non si può escludere né che siano diverse, né che possano confermare una l'altra. In ogni modo però, un conflitto con i curanti è sempre un fattore negativo che purtroppo può influire anche sulla valutazione degli altri colleghi, perché significherebbe (anche per me, se fosse a valutarLa) che Lei tende a non fidarsi degli specialisti. Per cui:
- visto che con la Sua psichiatra al CSM vi conoscete appena, provare a conoscersi meglio, dare credito e fiducia alle sue valutazioni e alle sue prescrizioni, cercare Lei per primo a detendere il clima, non opponendo le resistenze e non mettendo in dubbio la professionalità della curante, e magari con tali premesse sarà possibile una valutazione più calma e obbiettiva della Sua situazione.
Dr. Alex Aleksey Gukov
[#2]
Utente
Grazie dottore per la risposta ma la mia paura rimane la stessa: gli effetti collaterali. Ecco il motivo della mia titubanza. Purtroppo sono un po' ipocondriaco e mi faccio prendere dall'ansia per un dolorino al braccio, un'ansia molto più sensibile ora che non sto bene. Mi ha spaventato molto l'elenco degli effetti collaterali comuni tra cui la sincope ed essendo a rischio diabete non vorrei diventare diabetico magari senza subire l'effetto "desiderato" della medicina. Inoltre ho veramente troppa paura di diventare una pianta che cammina come è successo ad un mio amico. Vorrei che ci fosse una medicina alternativa che non mi dia tutte queste preoccupazioni, ecco.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
[#3]
Gentile utente,
rispetto all'elenco degli effetti collaterali del farmaco sul bugiardino, non deve essere l'unica base sulla quale giudicare un farmaco. Ci sono anche molti farmaci per i quali i determinati effetti collaterali non sono menzionati sul bugiardino, perché non sono ancora noti o perché le rispettive commissioni di vigilanza sui farmaci non hanno imposto alla ditta a menzionarli, mentre il rischio effettivo di quelli menzionati va valutato dal medico che segue la persona nel caso individuale. Rispetto agli effetti collaterali metabolici e cardiaci, questo farmaco (seroquel, il principio attivo: quetiapina) può essere meno problematico, paragonandolo ad alcuni farmaci antidepressivi. Rispetto al diventare "una pianta che cammina", è probabilmente un esempio dell'uso socrretto di un farmaco (o dei farmaci) anche nelle dosi. In effetti, gli effetti dipendono molto anche dalle dosi.
In ogni modo, essendo presente un dubbio sulla diagnosi (e sull'opportunità delle determinate cure), deve essere fatta una valutazione psichiatrica approfondita, e ritorno a suggerirLe quelle opzioni che ho elencato alla fine della mia replica precedente: fra queste può essere abbastanza valido anche dal punto di vista della tutela di Lei, della professionalità e dell'autorevolezza, il ricorso all'ambulatorio psichiatrico di una struttura ospedaliera (se sarà una clinica psichiatrica universitaria, meglio), gli specialisti del quale di solito lavorano anche in contatto con gli specialisti dell'ASL sul territorio, e potrebbero aiutare a risolvere gli equivoci anche per il futuro.
Rispetto alle norme legislative che La tutelano, nella mia replica precedente ho accennato ai principi sottostanti gli estremi per il ricovero obbligatorio in maniera aprossimativa, riferendosi soprattutto al come inizia il corso iniziale a tale procedura. Ci sono però molti elementi importanti successivi in questo iter che la legge specifica rispetto ai doveri dei medici e ai diritti dei pazienti. Ora riprodurrò i rispettivi articoli della legge per intero. Se qualcosa non è chiaro, chieda.
Legge 833 dell'anno 1978:
Art. 33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.
L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni.
I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 34. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica.
I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mental e tutela giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso.
Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
--------------------------------------
Post Scriptum:
quello a cui la legge accenna, ma non esplicita abbastanza è che, sebbene non sono i medici, ma è il Sindaco la figura che dispone ufficialmente il trattamento sanitario obbligatorio, il Sindaco, non essendo un medico, si appoggia di regola sul parere degli esperti che in questo caso sono i medici psichiatri.
rispetto all'elenco degli effetti collaterali del farmaco sul bugiardino, non deve essere l'unica base sulla quale giudicare un farmaco. Ci sono anche molti farmaci per i quali i determinati effetti collaterali non sono menzionati sul bugiardino, perché non sono ancora noti o perché le rispettive commissioni di vigilanza sui farmaci non hanno imposto alla ditta a menzionarli, mentre il rischio effettivo di quelli menzionati va valutato dal medico che segue la persona nel caso individuale. Rispetto agli effetti collaterali metabolici e cardiaci, questo farmaco (seroquel, il principio attivo: quetiapina) può essere meno problematico, paragonandolo ad alcuni farmaci antidepressivi. Rispetto al diventare "una pianta che cammina", è probabilmente un esempio dell'uso socrretto di un farmaco (o dei farmaci) anche nelle dosi. In effetti, gli effetti dipendono molto anche dalle dosi.
In ogni modo, essendo presente un dubbio sulla diagnosi (e sull'opportunità delle determinate cure), deve essere fatta una valutazione psichiatrica approfondita, e ritorno a suggerirLe quelle opzioni che ho elencato alla fine della mia replica precedente: fra queste può essere abbastanza valido anche dal punto di vista della tutela di Lei, della professionalità e dell'autorevolezza, il ricorso all'ambulatorio psichiatrico di una struttura ospedaliera (se sarà una clinica psichiatrica universitaria, meglio), gli specialisti del quale di solito lavorano anche in contatto con gli specialisti dell'ASL sul territorio, e potrebbero aiutare a risolvere gli equivoci anche per il futuro.
Rispetto alle norme legislative che La tutelano, nella mia replica precedente ho accennato ai principi sottostanti gli estremi per il ricovero obbligatorio in maniera aprossimativa, riferendosi soprattutto al come inizia il corso iniziale a tale procedura. Ci sono però molti elementi importanti successivi in questo iter che la legge specifica rispetto ai doveri dei medici e ai diritti dei pazienti. Ora riprodurrò i rispettivi articoli della legge per intero. Se qualcosa non è chiaro, chieda.
Legge 833 dell'anno 1978:
Art. 33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.
L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni.
I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 34. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica.
I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mental e tutela giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso.
Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
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Post Scriptum:
quello a cui la legge accenna, ma non esplicita abbastanza è che, sebbene non sono i medici, ma è il Sindaco la figura che dispone ufficialmente il trattamento sanitario obbligatorio, il Sindaco, non essendo un medico, si appoggia di regola sul parere degli esperti che in questo caso sono i medici psichiatri.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 5k visite dal 22/05/2012.
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Approfondimento su Attacchi di panico
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