Documentazione clinica
Gentili dottori,
avrei bisogno di sapere se è possibile avera la documentazione clinica del trattamento odontoiatrico svolto (anche se non terminato) per potersi rivolgere ad altro professionista per la conclusione della terapia.
Inoltre mi interessava sapere se TUTTA la documentazione può essere ottenuta e in caso contrario cosa non vi rientra.
Riporto il codice di deontologia medica per poter avere chiarimenti più dettagliati a riguardo.
TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I Regole generali di comportamento
Art. 21
Documentazione clinica
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Per quanto riguarda di seguito riporto per l'aspetto della documentazione che è ciò che mi interessa.
CAPO II Doveri del medico e diritti del cittadino
Art. 25
Sfiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
Grazie dell'attenzione
avrei bisogno di sapere se è possibile avera la documentazione clinica del trattamento odontoiatrico svolto (anche se non terminato) per potersi rivolgere ad altro professionista per la conclusione della terapia.
Inoltre mi interessava sapere se TUTTA la documentazione può essere ottenuta e in caso contrario cosa non vi rientra.
Riporto il codice di deontologia medica per poter avere chiarimenti più dettagliati a riguardo.
TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I Regole generali di comportamento
Art. 21
Documentazione clinica
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Per quanto riguarda di seguito riporto per l'aspetto della documentazione che è ciò che mi interessa.
CAPO II Doveri del medico e diritti del cittadino
Art. 25
Sfiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
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Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 1.4k visite dal 16/03/2010.
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