Intervento cataratta: non rilasciano cartella clinica!
Buonasera, considerato anche un precedente post del sottoscritto su analogo argomento, è evidente che debba esserci un qualche elemtno da chiarire in merito al rilascio delle cartelle cliniche; mia madre operata alla carotide 4 mesi fa, è ancora in attesa di rilascio di cartella clinica; un mese fa è stata anche operata in altro ospedale romano di cataratta occhio destro (nei prossimi mesi farà anche l'altro occhio); il medico chirurgo che ha effettuato l'intervento di cataratta, durante le successive visite ambulatoriali, ha riferito che l'area OCULISTICA di quell'ospedale, NON rilascia cartelle cliniche per interventi di cataratta ma in maniera molto sbrigativa ha spiegato che vengono trattenute dall'ambulatorio interno, senza fornire ulteriori spiegazioni; all'ufficio informazioni dell'ospedale hanno riferito che non sanno il motivo per cui l'oculistica non rilasci la cartella clinica (ma che ufficio informazioni è???); mia madre ha escluso che il prossimo intervento di cataratta lo effettuerà in questo ospedale e lo ha chiaramente esposto durante le visite di controllo successive, anche se è molto soddisfatta del risultato e anche lo specialista ha confermato l'ottimo decorso postintervento. Vi chiedo? E' regolare tutto ciò? Perchè l'ospedale non vuole rilasciare la cartella clinica? Posso appellarmi a qualche direttiva specifica? Grazie.
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Gentile utente,
Non ci sembra assolutamente "regolare" non avere la possibilità di visualizzare la cartella clinica. A nostro avviso, c'è stato un problema di comunicazione con l'amministazione dell'ospedale. Credo che, in tali casi, ci si debba rivolgere alle ASL di competenza.
Saluti!
Non ci sembra assolutamente "regolare" non avere la possibilità di visualizzare la cartella clinica. A nostro avviso, c'è stato un problema di comunicazione con l'amministazione dell'ospedale. Credo che, in tali casi, ci si debba rivolgere alle ASL di competenza.
Saluti!
Dottor Antonio Pascotto
Tel. 081 554 2792
www.oculisticapascotto.it
[#2]
Oculista
Carissimo,
la cartella clinica deve essere concessa al paziente che la richiede sempre sotto forma di copia autentica!!
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 artt. 5, 6
D.M. 5 agosto 1977 artt. 19, 24
Nuovo codice di deontologia medica artt. 9, 10, 11, 23
Legge 31 dicembre 1996 numero 675 art. 23 – legge per la tutela della privacy
Parere dell’Autority per la privacy 19 maggio 2000
DLgs 30 luglio 1999 numero 282 – registrazione in cartella dei test genetici
A CHI NON PUO' ESSERE RILASCIATA
La cartella clinica non può essere rilasciata:
a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)
al medico curante senza la autorizzazione del paziente
ai patronati
ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitario
ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA DEL PERSONALE NON MEDICO
La facoltà di accesso alla cartella clinica del personale ospedaliero non medico, per la esecuzione di atti amministrativi, deve essere commisurata alla responsabilità e autorità dei singoli individui nnei riguardi della conduzione dell’ospedale. Quando la cartella clinica è usata nell’esercizio di atti propriamente amministrativi non è richiesto il consenso scritto del paziente.
IL PAZIENTE HA DIRITTO
Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo desideri, piena visione e copia della cartella clinica, ma non può farsi consegnare l’originale e portarselo a casa.
La responsabilità della corretta gestione e conservazione della cartella clinica è del Direttore dell'unità operativa complessa e passa alla Direzione Sanitaria nel momento in cui la cartella clinica è archiviata.
La cartella è un atto pubblico, ogni alterazione, incompletezza costituisce reato (falso materiale, art.476 cod.penale).
La perdita di tale documentazione configura una responsabilità grave da parte dell’amministrazione ospedaliera.
L’illegittima divulgazione del suo contenuto può condurre ad un ordine penale oltre al risarcimento.
In caso di alterazione o incompletezza nei contenuti, che sia evidente e dimostrabile, il responsabile può essere denunciato per il reato di falso ideologico.
Se, in attesa del rilascio, si sospetta che la documentazione possa essere alterata per coprire una responsabilità del personale ospedaliero (ad esempio nel caso di un presunto errore diagnostico o terapeutico) si può chiedere il sequestro della cartella clinica alle sopraccitate autorità competenti, motivando accuratamente.
Legge n. 241 del 1990 e succ. mod. (Diritto sull’accesso agli atti della pubblica amministrazione)
Secondo quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e da recenti leggi regionali il paziente ricoverato ha diritto a prendere visione della propria cartella clinica durante la degenza. Lo stesso diritto ha anche il medico di famiglia, il quale dovrebbe essere comunque in stretto collegamento con i medici del reparto e garantire la trasmissione di più informazioni possibili sul paziente (art. 31 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 1998/2000 - sull’accesso del medico di famiglia in ambiente di ricovero; DPR 128/1969 sul diritto del paziente alla visione della cartella).
Ogni cittadino che è stato ricoverato in una struttura sanitaria ha diritto ad avere tutta la documentazione dopo le dimissioni dall’ospedale. Le amministrazioni sanitarie sono tenute a consegnare copia della cartella clinica entro pochi giorni e a costi ridotti. La quantità di giorni per il rilascio varia a seconda di quanto è previsto nelle carte dei servizi delle singole aziende sanitarie e dalla normativa regionale. Ad ogni modo, non può superare i 30 giorni, come è stabilito al livello nazionale dalla legge n. 241 del 1990 circa l’accesso agli atti amministrativi. Anche per quanto riguarda i costi, essi devono essere ridotti e quindi riferirsi alla sola riproduzione. In molte Regioni è stato stabilito un limite che si aggira sui 20 € (cifra forfettaria che non comprende la riproduzione di radiografie o altri referti per i quali si richiedano strumenti tecnici particolari).
Nel caso di documentazione non duplicabile (ad esempio referti bioptici o vetrini) l’ospedale può pretendere delle garanzie a propria tutela: dalla sottoscrizione di una liberatoria al pagamento di una cauzione in denaro. Qualora ci fosse un ritardo o un rifiuto immotivato nel rilascio della cartella clinica, è possibile formulare una denuncia per omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328 del codice penale.
Anche le case di cura private sono tenute a conservare la documentazione clinica e darne copia al paziente. Infatti, pur non essendo obbligate dalla legge che regola gli atti della Pubblica Amministrazione, sono soggette al DM 5/8/1977 il quale prevede, tra i doveri del direttore sanitario, il rilascio delle copie delle cartelle cliniche ai malati assistiti nella struttura (art. 19).
Un caro saluto
la cartella clinica deve essere concessa al paziente che la richiede sempre sotto forma di copia autentica!!
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 artt. 5, 6
D.M. 5 agosto 1977 artt. 19, 24
Nuovo codice di deontologia medica artt. 9, 10, 11, 23
Legge 31 dicembre 1996 numero 675 art. 23 – legge per la tutela della privacy
Parere dell’Autority per la privacy 19 maggio 2000
DLgs 30 luglio 1999 numero 282 – registrazione in cartella dei test genetici
A CHI NON PUO' ESSERE RILASCIATA
La cartella clinica non può essere rilasciata:
a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)
al medico curante senza la autorizzazione del paziente
ai patronati
ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitario
ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA DEL PERSONALE NON MEDICO
La facoltà di accesso alla cartella clinica del personale ospedaliero non medico, per la esecuzione di atti amministrativi, deve essere commisurata alla responsabilità e autorità dei singoli individui nnei riguardi della conduzione dell’ospedale. Quando la cartella clinica è usata nell’esercizio di atti propriamente amministrativi non è richiesto il consenso scritto del paziente.
IL PAZIENTE HA DIRITTO
Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo desideri, piena visione e copia della cartella clinica, ma non può farsi consegnare l’originale e portarselo a casa.
La responsabilità della corretta gestione e conservazione della cartella clinica è del Direttore dell'unità operativa complessa e passa alla Direzione Sanitaria nel momento in cui la cartella clinica è archiviata.
La cartella è un atto pubblico, ogni alterazione, incompletezza costituisce reato (falso materiale, art.476 cod.penale).
La perdita di tale documentazione configura una responsabilità grave da parte dell’amministrazione ospedaliera.
L’illegittima divulgazione del suo contenuto può condurre ad un ordine penale oltre al risarcimento.
In caso di alterazione o incompletezza nei contenuti, che sia evidente e dimostrabile, il responsabile può essere denunciato per il reato di falso ideologico.
Se, in attesa del rilascio, si sospetta che la documentazione possa essere alterata per coprire una responsabilità del personale ospedaliero (ad esempio nel caso di un presunto errore diagnostico o terapeutico) si può chiedere il sequestro della cartella clinica alle sopraccitate autorità competenti, motivando accuratamente.
Legge n. 241 del 1990 e succ. mod. (Diritto sull’accesso agli atti della pubblica amministrazione)
Secondo quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e da recenti leggi regionali il paziente ricoverato ha diritto a prendere visione della propria cartella clinica durante la degenza. Lo stesso diritto ha anche il medico di famiglia, il quale dovrebbe essere comunque in stretto collegamento con i medici del reparto e garantire la trasmissione di più informazioni possibili sul paziente (art. 31 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 1998/2000 - sull’accesso del medico di famiglia in ambiente di ricovero; DPR 128/1969 sul diritto del paziente alla visione della cartella).
Ogni cittadino che è stato ricoverato in una struttura sanitaria ha diritto ad avere tutta la documentazione dopo le dimissioni dall’ospedale. Le amministrazioni sanitarie sono tenute a consegnare copia della cartella clinica entro pochi giorni e a costi ridotti. La quantità di giorni per il rilascio varia a seconda di quanto è previsto nelle carte dei servizi delle singole aziende sanitarie e dalla normativa regionale. Ad ogni modo, non può superare i 30 giorni, come è stabilito al livello nazionale dalla legge n. 241 del 1990 circa l’accesso agli atti amministrativi. Anche per quanto riguarda i costi, essi devono essere ridotti e quindi riferirsi alla sola riproduzione. In molte Regioni è stato stabilito un limite che si aggira sui 20 € (cifra forfettaria che non comprende la riproduzione di radiografie o altri referti per i quali si richiedano strumenti tecnici particolari).
Nel caso di documentazione non duplicabile (ad esempio referti bioptici o vetrini) l’ospedale può pretendere delle garanzie a propria tutela: dalla sottoscrizione di una liberatoria al pagamento di una cauzione in denaro. Qualora ci fosse un ritardo o un rifiuto immotivato nel rilascio della cartella clinica, è possibile formulare una denuncia per omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328 del codice penale.
Anche le case di cura private sono tenute a conservare la documentazione clinica e darne copia al paziente. Infatti, pur non essendo obbligate dalla legge che regola gli atti della Pubblica Amministrazione, sono soggette al DM 5/8/1977 il quale prevede, tra i doveri del direttore sanitario, il rilascio delle copie delle cartelle cliniche ai malati assistiti nella struttura (art. 19).
Un caro saluto
[#3]
Utente
Molte grazie ai gent.mi drs Pascotto e Siravo per le informazioni fornite. Faremo valere senz'altro i nostri diritti. Grazie anche all'intero staff di medicitalia.it che come sempre fornisce preziose indicazioni per aiutarci a districare nella giungla della sanità (e della burocrazia, come se non fosse già deprecabile dover rincorrere i medici negli ospedali per avere informazioni sui pazienti) in cui troppo spesso, purtroppo, ci ritroviamo.
[#7]
Utente
Buongiorno. Ieri mi sono rivolto al Tribunale per i Diritti del Malato interno all'ospedale. Mi hanno informato che la richiesta per la cartella clinica per cataratta può essere fatta semplicemente compilando un modulo disponicile all'ingresso, poi recarsi alle casse per il pagamento dei diritti e al massimo entro 30 giorni potremo ritirarla. Ad una prima richiesta di informazioni, gli addetti del Tribunale sono apparsi vagamente spaesati, poi hanno fatto alcune telefonate ed hanno quindi fornito la giusta indicazione. Sembrerebbe apparentemente solo disinformazione che gli operatori del Reparto Oculistica hanno offerto nei giorni scorsi. Il chirurgo che ha effettuato l'operazione, su richiesta degli addetti del Tribunale, ha risposto che lui aveva capito che noi stavamo richiedendo "l'originale della cartella clinica" che ovviamente non può essere rilasciata... questa spiegazione che ha fornito appare alquanto fuori da ogni logica ma questo è quanto... Per l'altra cartella clinica relativa all'intervento effettuato alla carotide (in attesa da oltre 4 mesi), al Tribunale diritti del Malato dell'altro ospedale hanno risposto che si informeranno e che entro pochi giorni forniranno delucidazioni sull'inspiegabile ritardo anche se hanno spiegato che "lì è così...". Desolante.
Questo consulto ha ricevuto 7 risposte e 11.2k visite dal 11/07/2009.
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