Ha perso un occhio per maculopatia umida

Salve,
mia madre di 63 anni ha perso un occhio per maculopatia umida. Ho sentito che ci sono i primi risultati dei test fatti con le cellule staminali sugli animali. La mia domanda è se l'aspettativa in futuro con questa cura è quello di riacquistare in parte la funzionalità dell'occhio o solo di prevenzione. Quali sono i tempi, in base alla vostra conoscenza attuale, per poter ricevere una tale cura magari fuori dall'italia.
Ultima domanda è sul come poter entrare a far parte degli studi clinici sulle cellule staminali sia in italia che all'stero. Quali canali dovrei percorrere.
grazie in anticipo per le risposte.
Saluti, Paolo
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Dr. Luigi Marino Oculista, Medico legale 17.1k 576
Paolo
le maculopatie UMIDE
WET come dicono gli Inglesi si curano molto bene con gli anti VEGF
Le cellule staminali non servono a nulla
almeno in questo caso
e lasciamo stare le BUFALE di qualche SANTONE

le allego un mio appunto su un farmaco molto valido disponibile con SSN

EYLEA - IL NUOVO ANTI VEGF PER LA DEGENERAZIONE MACULARE UMIDA

EYLEA ,VEGF-Trap ha una azione da un lato simile agli altri anti VEGF inattivando e legandosi al VEGF-A dall'altro si lega anche al VEGF-B e al fattore di crescita placentare.

EYLEA è la nuova cura per la degenerazione maculare con risultati eccellenti e soprattutto con un minor numero di iniezioni a lungo termine.

EYLEA (Aflibercept), è l’unica proteina di fusione completamente umana, potente inibitore dell’Angiogenesi, che lega tutte le isoforme del VEGF-A ,VEGF-B nonché il Fattore di Crescita Placentare (PlGF) trovato in quantità eccessiva nella retina delle persone affette da Degenerazione Maculare Senile.
EYLEA ha un’affinità di legame più alta del recettore naturale del VEGF e degli altri anticorpi anti-VEGF.
Grazie al suo specifico meccanismo d’azione, EYLEA intrappola e blocca il VEGF, proprio come le chele di un’aragosta che cattura la sua preda.



ALLEGO DELIBERA AIFA e GAZZETTA UFFICIALE



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA

17 marzo 2014 Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Eylea (aflibercept)».

(Determina n. 274/2014). (14A02607) (GU n.76 del 1-4-2014)

Per il regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale EYLEA (aflibercept) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 22/11/2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/12/797/001 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - siringa preriempita (vetro) - 1 EU/1/12/797/002 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - flaconcino (vetro) - 1 Titolare A.I.C.: Bayer Pharma AG IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata"; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 24 luglio 2013; Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 28 ottobre 2013; Vista la deliberazione n. 26 in data 19 novembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Determina: Art. 1 Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC Alla specialita' medicinale EYLEA (aflibercept) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: Confezione 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - siringa preriempita (vetro) - 1 AIC N. 042510014/E (in base 10) 18K9PY (in base 32) Confezione 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - flaconcino (vetro) - 1 AIC N. 042510026/E (in base 10) 18K9QB (in base 32) Indicazioni terapeutiche: Eylea e' indicato per il trattamento negli adulti della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) (wAMD) correlata all'eta'. Art. 2 Classificazione ai fini della rimborsabilita' La specialita' medicinale EYLEA (aflibercept) e' classificata come segue: Confezione 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - siringa preriempita (vetro) - 1 AIC N. 042510014/E (in base 10) 18K9PY (in base 32) Classe di rimborsabilita': H Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 780,00 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1287,31 Confezione 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - flaconcino (vetro) - 1 AIC N. 042510026/E (in base 10) 18K9QB (in base 32) Classe di rimborsabilita': H Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 780,00 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1287,31 Validita' del contratto: 18 mesi Sconto obbligatorio alle Strutture Pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali. Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Art. 3 Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EYLEA (aflibercept) e' la seguente: Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP) Art. 4 Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 17 marzo 2014 Il direttore generale: Pani—





63 — 1-4-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 76 DETERMINA 17 marzo 2014 .

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Eylea (aß ibercept)». (Determina n. 274/2014). Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale EYLEA (aß ibercept) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 22/11/2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/12/797/001 40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – siringa preriempita (vetro) - 1 EU/1/12/797/002 40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – ß aconcino (vetro) - 1 Titolare A.I.C.: Bayer Pharma AG IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e Þ nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato come modiÞ cato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempliÞ cazione e dell’economia e delle Þ nanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’UfÞ cio Centrale del Bilancio al Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di Þ nanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8; Visto l’art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della Þ nanza pubblica”, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”; Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta UfÞ ciale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modiÞ ca) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta UfÞ ciale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modiÞ cazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta UfÞ ciale , Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta UfÞ ciale , Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classiÞ cazione, ai Þ ni della rimborsabilità; Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - ScientiÞ ca nella seduta del 24 luglio 2013; Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 28 ottobre 2013; Vista la deliberazione n. 26 in data 19 novembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del Direttore Generale; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identiÞ cazione nazionale; Determina: Art. 1. Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC Alla specialità medicinale EYLEA (aß ibercept) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identiÞ cazione nazionale: Confezione 40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – siringa preriempita (vetro) – 1 AIC N. 042510014/E (in base 10) 18K9PY (in base 32) Confezione 40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – ß aconcino (vetro) - 1 AIC N. 042510026/E (in base 10) 18K9QB (in base 32) Indicazioni terapeutiche: Eylea è indicato per il trattamento negli adulti della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) (wAMD) correlata all’età. — 64 — 1-4-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 76 Art. 2. ClassiÞ cazione ai Þ ni della rimborsabilità La specialità medicinale EYLEA (aß ibercept) è classi- Þ cata come segue: Confezione 40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – siringa preriempita (vetro) – 1 AIC N. 042510014/E (in base 10) 18K9PY (in base 32) Classe di rimborsabilità: H Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 780,00 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1287,31 Confezione 40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – ß aconcino (vetro) - 1 AIC N. 042510026/E (in base 10) 18K9QB (in base 32) Classe di rimborsabilità: H Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 780,00 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1287,31 Validità del contratto: 18 mesi Sconto obbligatorio alle Strutture Pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali. Ai Þ ni delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattaforma web – all’indirizzo https:// www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Art. 3. ClassiÞ cazione ai Þ ni della fornitura La classiÞ cazione ai Þ ni della fornitura del medicinale EYLEA (aß ibercept) è la seguente: Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP) Art. 4. Disposizioni Þ nali La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta UfÞ ciale della Repubblica italiana, e sarà notiÞ cata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Roma, 17 marzo 2014 Il direttore generale: PANI 14A02607 DETERMINA 17 marzo 2014 . Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Leukeran (clorambucile)», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 280/2014). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e Þ nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato come modiÞ cato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempliÞ cazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della Salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’UfÞ cio Centrale del Bilancio al Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di Þ nanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8; Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della Þ nanza pubblica”, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta UfÞ ciale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modiÞ ca) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta UfÞ ciale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modiÞ cazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta UfÞ ciale , Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta UfÞ ciale , Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”.





LUIGI MARINO MD

Consigliere Nazionale AIMO

Associazione italiana Medici Oculisti

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Societa' Italiana Laser in Oftalmologia

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Utente
Utente
Dottor Marino,
grazie mille per la risposta.

deduco che la terapia da lei suggerita non abbia effetto su un occhio che ha perso la funzionalità come non puo' essere utilizzata come prevenzione. Giusto?
In generale capisco che con questa patologia non si possa fare nulla fino alla comparsa sei sintomi e quindi ricorrere a terapie, come qualla da lei suggerita, per rallentare l'evolvelsi del problema.
Chiedo conferma per essere sicuro che non stia tralasciando nessuna altra possibilità per mitigare il problema.

La ringrazio ancora per la disponibilità e gentilezza
Saluti, Paolo