Ricorso invalidità ctu
Buongiorno.
Ho una patologia cronica invalidante da quando dimmi bambino.
Ho chiesto il riconoscimento dell’invalidità e della legge 104 all’INPS.
Mi è stato concesso il 40 % e il comma 1 della legge.
Ho fatto ricorso per chiedere il 67 % di invalidità e il comma 3 della legge 104.
La CTU ha stabilito il 52 % e ribadito il solo comma 1.
Vi chiedo:
1) la decisione della CTU deve essere contestata in toto o è ipotizzabile accettare l’invalidita e contestare soltanto la mancata attribuzione della legge 104?
2) il giudice può omologare il 52 % rendendolo effettivo nonostante fosse stato richiesto il 67 % con ciò omologando una percentuale inferiore?
Grazie molte a quanti vorranno aiutarmi in questo tortuoso percorso
Ho una patologia cronica invalidante da quando dimmi bambino.
Ho chiesto il riconoscimento dell’invalidità e della legge 104 all’INPS.
Mi è stato concesso il 40 % e il comma 1 della legge.
Ho fatto ricorso per chiedere il 67 % di invalidità e il comma 3 della legge 104.
La CTU ha stabilito il 52 % e ribadito il solo comma 1.
Vi chiedo:
1) la decisione della CTU deve essere contestata in toto o è ipotizzabile accettare l’invalidita e contestare soltanto la mancata attribuzione della legge 104?
2) il giudice può omologare il 52 % rendendolo effettivo nonostante fosse stato richiesto il 67 % con ciò omologando una percentuale inferiore?
Grazie molte a quanti vorranno aiutarmi in questo tortuoso percorso
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Spett.le Utente,
i quesiti che pone non hanno carattere non medico-legale, bensì riguardano lo svolgimento del procedimento giudiziario ed in particolare:
- l'art.445 bis, 4 comma del c.p.c. : "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio."
- l'art.445 bis, 5 comma del c.p.c. : "In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni."
- l'art.445 bis, 6 comma del c.p.c. : la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
Le suggerisco di rivolgersi, per quanto richiede, al Suo legale di fiducia.
Distinti Saluti.
i quesiti che pone non hanno carattere non medico-legale, bensì riguardano lo svolgimento del procedimento giudiziario ed in particolare:
- l'art.445 bis, 4 comma del c.p.c. : "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio."
- l'art.445 bis, 5 comma del c.p.c. : "In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni."
- l'art.445 bis, 6 comma del c.p.c. : la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
Le suggerisco di rivolgersi, per quanto richiede, al Suo legale di fiducia.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 666 visite dal 20/09/2023.
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