Inabilità
Buongiorno.
Tre anni fa mi è stata riconosciuta una inabilità al lavoro con riduzione a meno di un terzo) (legge 222), a seguito di una sostituzione di anca e in concomitanza alla scoperta di una neoplasia mammario.
Attualmente sono sempre portatrice di protesi di anca e ho subito mastectomia con dissezione ascellare e asportazione di 18 linfonodi in follow up e sto seguendo terapia ormonale.
Al momento della richiesta ero operaia attualmente a seguito di problemi di salute sono stata adibita a lavoro sedentario impiegato.
A seguito degli interventi ho problemi di postura e dolore alla scapola del lato operato in più sbalzi pressori, dolori ossei e scarsa concentrazione
Il mio quesito è questo: ci sono ancora i requisiti?
Bisogna prendere in considerazione l'attuale status lavorativo oppure va preso in considerazione lo status lavorativo al momento dell'evento?
Tre anni fa mi è stata riconosciuta una inabilità al lavoro con riduzione a meno di un terzo) (legge 222), a seguito di una sostituzione di anca e in concomitanza alla scoperta di una neoplasia mammario.
Attualmente sono sempre portatrice di protesi di anca e ho subito mastectomia con dissezione ascellare e asportazione di 18 linfonodi in follow up e sto seguendo terapia ormonale.
Al momento della richiesta ero operaia attualmente a seguito di problemi di salute sono stata adibita a lavoro sedentario impiegato.
A seguito degli interventi ho problemi di postura e dolore alla scapola del lato operato in più sbalzi pressori, dolori ossei e scarsa concentrazione
Il mio quesito è questo: ci sono ancora i requisiti?
Bisogna prendere in considerazione l'attuale status lavorativo oppure va preso in considerazione lo status lavorativo al momento dell'evento?
[#1]
Spett.le Utente,
è inesatto affermare che Le è stata riconosciuta un'inabilità ai sensi delle Legge 222, perchè in tale caso avrebbe cessato l'attività lavorativa.
Più probabilmente, ha avuto il riconoscimento della condizione di "invalido" per riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, e la prosecuzione del rapporto di lavoro con beneficio economico (assegno ordinario di invalidità).
Per le altre infermità sopravvenute, può presentare istanza di aggravamento, ma in caso di riconoscimento della condizione di "inabile" dovrebbe appunto sospendere il lavoro in qualsiasi mansione, e Le verrebbe concessa la pensione di inabilità.
Il riferimento per l'aggravamento prescinde dalla mansione attuale, stante il fatto che già è riconosciuta invalida, e non potrebbe fruire di ulteriori benefici economici, a meno di venire appunto riconosciuta "inabile" a qualsiasi attività lavorativa.
Distinti Saluti.
è inesatto affermare che Le è stata riconosciuta un'inabilità ai sensi delle Legge 222, perchè in tale caso avrebbe cessato l'attività lavorativa.
Più probabilmente, ha avuto il riconoscimento della condizione di "invalido" per riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, e la prosecuzione del rapporto di lavoro con beneficio economico (assegno ordinario di invalidità).
Per le altre infermità sopravvenute, può presentare istanza di aggravamento, ma in caso di riconoscimento della condizione di "inabile" dovrebbe appunto sospendere il lavoro in qualsiasi mansione, e Le verrebbe concessa la pensione di inabilità.
Il riferimento per l'aggravamento prescinde dalla mansione attuale, stante il fatto che già è riconosciuta invalida, e non potrebbe fruire di ulteriori benefici economici, a meno di venire appunto riconosciuta "inabile" a qualsiasi attività lavorativa.
Distinti Saluti.
[#2]
Utente
Buonasera, credo di non aver esposto bene il mio caso.
Nel 2018 mi sono fratturata e ho eseguito intervento di sostituzione di anca. Contestualmente da una Tac ho scoperto la patologia al seno. La neoplasia richiedeva neoadiuvante ed ho presentato domanda invalidità civile legge 104 e successivamente riduzione della capacità lavorativa.
Le tre richieste sono state riconosciute.
Invalidità civile 100% con codice per neoplasia grave e codice di esiti di sostituzione di anca, L 104 art.3 comma 3 e riduzione della capacità lavorativa.
All'epoca ero operaio. La stessa azienda ha ritenuto adibirti a mansioni impiegatizie poiché non stavo bene.
Attualmente dovrò fare richiesta per il rinnovo della ridotta capacità lavorativa che ha validità triennale.
Fortunatamente faccio solo terapia ormonale e ho dovuto fare mastectomia con asportazione dei linfonodi è continuo a lavorare come impiegata.
Il mio quesito è questo:
Poiché non sono più operaia potrebbero rinnovarmi l' assegno legato alla riduzione della capacità lavorativa per altri tre anni? Per chiarezza non parlo dell'assegno legato alla invalidità civile ( non ho diritto poiché lavoro e non rientro nei parametri) ma l'assegno legato alla riduzione della capacità lavorativa?
Nel 2018 mi sono fratturata e ho eseguito intervento di sostituzione di anca. Contestualmente da una Tac ho scoperto la patologia al seno. La neoplasia richiedeva neoadiuvante ed ho presentato domanda invalidità civile legge 104 e successivamente riduzione della capacità lavorativa.
Le tre richieste sono state riconosciute.
Invalidità civile 100% con codice per neoplasia grave e codice di esiti di sostituzione di anca, L 104 art.3 comma 3 e riduzione della capacità lavorativa.
All'epoca ero operaio. La stessa azienda ha ritenuto adibirti a mansioni impiegatizie poiché non stavo bene.
Attualmente dovrò fare richiesta per il rinnovo della ridotta capacità lavorativa che ha validità triennale.
Fortunatamente faccio solo terapia ormonale e ho dovuto fare mastectomia con asportazione dei linfonodi è continuo a lavorare come impiegata.
Il mio quesito è questo:
Poiché non sono più operaia potrebbero rinnovarmi l' assegno legato alla riduzione della capacità lavorativa per altri tre anni? Per chiarezza non parlo dell'assegno legato alla invalidità civile ( non ho diritto poiché lavoro e non rientro nei parametri) ma l'assegno legato alla riduzione della capacità lavorativa?
[#3]
Spett.le Utente,
a mio parere la "capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini", considerando la variazione della mansione, va valutata in rapporto alla nuova mansione impiegatizia attuale, piuttosto che alla precedente di operaia.
Distinti Saluti.
a mio parere la "capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini", considerando la variazione della mansione, va valutata in rapporto alla nuova mansione impiegatizia attuale, piuttosto che alla precedente di operaia.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 1.2k visite dal 07/02/2021.
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