Calcolo punteggio invalidità, spiegazione art. 5 d.l. n. 509 del 1988

Salve,

a breve dovrò fare visita presso commissione invalidi civili.


In accordo con le tabelle Inps, le malattie invalidanti per le quali sto richiedendo riconoscimento hanno rispettivamente punteggio come segue: 15%, 10%, 10%, 10%, 10%, 5%.


La patologia che vale 15% riguarda un singolo apparato.
Poi Due patologie 10% e 10% riguardano un altro apparato (sono concorrenti).
Due patologie 10% e 5% riguardano un altro apparato (sono concorrenti).


Ed infine 10% un altro apparato ancora (sindrome ansioso depressiva, reattiva).


Ho provato a leggere le tabelle ufficiali, nelle quali si fa riferimento all' articolo 5 d.
l. n.
509 del 1988, " Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono
considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per
cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di
cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con
altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
"

Purtroppo non riesco ad interpretare questo articolo, ma ho l'impressione che quest'ultimo renda nulla la mia richiesta di riconoscimento delle patologie aventi un punteggio pari a 10.
Chiedo per questo, gentilmente, una spiegazione dell'articolo citato e come si applica.


Vi ringrazio per la vostra disponibilità
[#1]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

se mi posso permettere l'osservazione, le Commissioni che accertano il grado di invalidità civile non sono composte da ragionieri o contabili, ma da medici.
La valutazione del grado di invalidità civile tiene senz'altro conto delle tabelle, ma a livello orientativo: nel senso che se un'infermità è clinicamente degna di nota, viene riconosciuta e valutata, se invece è ininfluente sull'abilità della persona e non cagiona menomazione, viene giustamente trascurata.
Le suggerisco pertanto di non fare calcoli preventivi su quella che sarà la percentuale di invalidità riconosciuta, ma piuttosto di documentare in maniera obiettiva e rigorosa le infermità da cui Lei è affetto e che incidono sullo stato psicofisico.
Tenga infine presente che secondo il calcolo perverso della formula riduzionistica, la coesistenza di due infermità, entrambe valutate 92%, non dà luogo a 100%.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

[#2]
Attivo dal 2020 al 2020
Ex utente
La ringrazio per la risposta Dottore. Concordo con lei su quello che ha detto. Quello che non riesco a captare è l'interpretazione pratica dell'5 d. l. n. 509 del 1988.

Vorrei semplicemente capire come questo articolo opera.

Ho scritto questo a voi tecnici per cercare di soddisfare la mia curiosità sul funzionamento dell'articolo. Non essendo un tecnico, non ne posso dedurre la sua applicabilità. Qualora voglia fornirmi un esempio astratto sul funzionamento dell'articolo sarebbe di grande aiuto per risolvere i dubbi che ho.

Buona serata
[#3]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

come Le ho fatto presente nella precedente risposta, la norma in questione esiste, ma in concreto non incide sulla valutazione, se non nel "tagliare" quelle infermità che non comportano menomazione apprezzabile, e quindi non hanno importanza nel determinare riduzione della capacità lavorativa. E' questo il criterio che solitamente viene seguito dalle Commissioni.

Distinti Saluti.