Indennizzo aggravamento
Sono un infermiere e lavoro presso una struttura clinica privata. Prima di iniziare questo lavoro ero affetto da epatite C che ho curato con interferone e con successo sono guarito e da 9 anni HCV-RNA negativo con esami di una struttura pubblica conservati e quindi dimostrabili. Sfortunatamente in seguito ad un puntura con un ago di una flebo mi si è riattivata la viremia e fortunatamente in quel giorno mi recai in ospedale a refertare il tutto. Questo evento poco felice mi da facoltà di chiedere l'indennizzo della legge 210/92. In questi casi si può parlare di malattia professionale, trattandosi la situazione di un incidente sul lavoro?
Grazie.
Grazie.
[#1]
Medico del lavoro, Medico di base, Medico di medicina generale, Medico osteopata
Caro signore
Le rispondo io dato che i colleghi di medicina legale non lo hanno ancora fatto.
I BENEFICIARI DELLA LEGGE 210/92 (Scritta solo la parte che interessa)
Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda previsti dall’art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:
§ 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;
§ 10 anni, nei casi di infezione da HIV.
La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, alla ASL territorialmente competente. La ASL di competenza è quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato.
In caso di morte dovrà essere presentata presso l'ASL dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della Legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92).
Per i cittadini residenti in Milano, la domanda deve essere presentata alla ASL Città di Milano – Servizio di Medicina Legale – Segreteria L. 210/92 – Corso Italia 19 –20122 Milano.
Per le persone che non hanno residenza in Italia viene considerata ASL di competenza quella a cui afferisce la struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con sangue e derivati in occasione di servizio, la vaccinazione.
Avverso il giudizio espresso dalla C.M.O. e notificato all’interessato o agli aventi diritto unitamente a copia conforme del verbale mod. ML/V, è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 5 della L. 210/92.
Il ricorso va presentato al Ministero della Salute tramite la ASL, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il Ministero della Salute decide sul ricorso stesso e notifica con proprio atto, entro 30 giorni, al ricorrente e alla ASL, la decisione adottata.
In caso di decisione sfavorevole da parte del Ministero, il ricorrente può esperire l’azione innanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in mancanza di comunicazione (silenzio rigetto), dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Cordialmente
Le rispondo io dato che i colleghi di medicina legale non lo hanno ancora fatto.
I BENEFICIARI DELLA LEGGE 210/92 (Scritta solo la parte che interessa)
Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda previsti dall’art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:
§ 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;
§ 10 anni, nei casi di infezione da HIV.
La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, alla ASL territorialmente competente. La ASL di competenza è quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato.
In caso di morte dovrà essere presentata presso l'ASL dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della Legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92).
Per i cittadini residenti in Milano, la domanda deve essere presentata alla ASL Città di Milano – Servizio di Medicina Legale – Segreteria L. 210/92 – Corso Italia 19 –20122 Milano.
Per le persone che non hanno residenza in Italia viene considerata ASL di competenza quella a cui afferisce la struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con sangue e derivati in occasione di servizio, la vaccinazione.
Avverso il giudizio espresso dalla C.M.O. e notificato all’interessato o agli aventi diritto unitamente a copia conforme del verbale mod. ML/V, è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 5 della L. 210/92.
Il ricorso va presentato al Ministero della Salute tramite la ASL, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il Ministero della Salute decide sul ricorso stesso e notifica con proprio atto, entro 30 giorni, al ricorrente e alla ASL, la decisione adottata.
In caso di decisione sfavorevole da parte del Ministero, il ricorrente può esperire l’azione innanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in mancanza di comunicazione (silenzio rigetto), dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Cordialmente
[#3]
Medico del lavoro, Medico di base, Medico di medicina generale, Medico osteopata
Caro Signore
Ripeto,
La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
Cordialmente
Ripeto,
La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
Cordialmente
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