Perizia medico legale
Buonasera, volevo chiedere un info, ma se a seguito di errore medico mi reco per una perizia da un medico legale, devo sostenere delle spese per affrontare il percorso o non le devo sostenere?
La percentuale di guadagno mi è stato detto verrà preso successivamente qual ora la causa fosse vincente, dunque detratte dal totale del risarcimento?
Chiedo questo perché non so se chi mi stia dicendo veramente come si affrontano queste situazioni...mi è stato sempre confermato che per situazioni di questo tipo il paziente in oggetto
essendo esso parte lesa non deve sostenere alcun tipo di pagamento in quanto appunto verrà valutato in un secondo momento quando deve rimanere al paziente e quanto all avvocato che segue la pratica...grazie per la risposta
La percentuale di guadagno mi è stato detto verrà preso successivamente qual ora la causa fosse vincente, dunque detratte dal totale del risarcimento?
Chiedo questo perché non so se chi mi stia dicendo veramente come si affrontano queste situazioni...mi è stato sempre confermato che per situazioni di questo tipo il paziente in oggetto
essendo esso parte lesa non deve sostenere alcun tipo di pagamento in quanto appunto verrà valutato in un secondo momento quando deve rimanere al paziente e quanto all avvocato che segue la pratica...grazie per la risposta
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Spett.le Utente,
le prestazioni professionali richieste ad un medico in regime di libera professione sono soggette al pagamento del relativo onorario.
Peraltro per le attività libero professionali ed intellettuali, il decreto Bersani (Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della Legge 4 agosto 2006, n. 248) ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (il cosiddetto patto di quota lite).
Per effetto di tale norma, la determinazione del compenso del professionista è stata rinviata alla libera contrattazione, nel caso di specie, tra medico e paziente, sulla base quindi della stipulazione di un contratto di prestazione d’opera.
Pertanto attualmente sono vigenti le seguenti condizioni:
1) il compenso per le prestazioni professionali va pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale;
2) il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e l'onorario stimato;
3) il professionista deve fornire tutte le informazioni utili circa gli ulteriori oneri e spese ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
d) il professionista deve infine render noto al cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
La misura del compenso va dunque resa nota al cliente con un preventivo di massima, ed essere adeguata all’importanza dell’opera, e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Distinti Saluti.
le prestazioni professionali richieste ad un medico in regime di libera professione sono soggette al pagamento del relativo onorario.
Peraltro per le attività libero professionali ed intellettuali, il decreto Bersani (Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della Legge 4 agosto 2006, n. 248) ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (il cosiddetto patto di quota lite).
Per effetto di tale norma, la determinazione del compenso del professionista è stata rinviata alla libera contrattazione, nel caso di specie, tra medico e paziente, sulla base quindi della stipulazione di un contratto di prestazione d’opera.
Pertanto attualmente sono vigenti le seguenti condizioni:
1) il compenso per le prestazioni professionali va pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale;
2) il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e l'onorario stimato;
3) il professionista deve fornire tutte le informazioni utili circa gli ulteriori oneri e spese ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
d) il professionista deve infine render noto al cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
La misura del compenso va dunque resa nota al cliente con un preventivo di massima, ed essere adeguata all’importanza dell’opera, e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 3.5k visite dal 29/01/2020.
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