Morbo di dupuytren malattia professionale
il Morbo di dupuytren è malattia tabellata?
in quanto l'inail ha respinto sia la domanda che il ricorso, ed ora la pratica è in causa, ho sempre lavorato in edilizia è sottoposto perlopiù a strumenti vibranti, c'è qualche possibilità che mi venga riconosciuto un risarcimento?
in quanto l'inail ha respinto sia la domanda che il ricorso, ed ora la pratica è in causa, ho sempre lavorato in edilizia è sottoposto perlopiù a strumenti vibranti, c'è qualche possibilità che mi venga riconosciuto un risarcimento?
Buongiorno,
deve postare il quesito nella sezione medicina legale e assicurativa.
deve postare il quesito nella sezione medicina legale e assicurativa.
Dr. Giorgio LECCESE
NB: il consulto online non può nè deve sostituire la visita reale
Spett.le Utente,
quello a cui fa riferimento non è un risarcimento, bensì un indennizzo ai sensi dell'assicurazione previdenziale INAIL contro le malattie professionali.
Se la pratica è in fase di ricorso giudiziale (INAIL nega la malattia professionale, la collegiale medica dà esito negativo), per avere qualche probabilità di riconoscimento nella CTU (consulenza tecnica d'ufficio) di rito, deve essere ben documentato il nesso causale fra l'attività lavorativa svolta e la malattia che sarebbe conseguenza dell'esposizione ai fattori nocivi in ambito lavorativo.
Per il Morbo di Dupuytren, patologia non tabellata specificamente, che si ammette insorga spesso su base familiare (autosomica dominante a penetranza variabile, correlata all'età) non rileva tanto, a mio parere, l'utilizzo di strumenti vibranti, ma piuttosto l'esposizione a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi ripetitivi e continuativi nel turno di lavoro.
Distinti Saluti.
quello a cui fa riferimento non è un risarcimento, bensì un indennizzo ai sensi dell'assicurazione previdenziale INAIL contro le malattie professionali.
Se la pratica è in fase di ricorso giudiziale (INAIL nega la malattia professionale, la collegiale medica dà esito negativo), per avere qualche probabilità di riconoscimento nella CTU (consulenza tecnica d'ufficio) di rito, deve essere ben documentato il nesso causale fra l'attività lavorativa svolta e la malattia che sarebbe conseguenza dell'esposizione ai fattori nocivi in ambito lavorativo.
Per il Morbo di Dupuytren, patologia non tabellata specificamente, che si ammette insorga spesso su base familiare (autosomica dominante a penetranza variabile, correlata all'età) non rileva tanto, a mio parere, l'utilizzo di strumenti vibranti, ma piuttosto l'esposizione a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi ripetitivi e continuativi nel turno di lavoro.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

Utente
la ringrazio per la chiara è rapida risposta , ho letto per quanto riguarda le malattie non tabellate che dovrebbe essere il lavoratore a dimostrare il nesso causale , in che modo posso provarlo?
Spett.le Utente,
la dimostrazione del nesso causale comporta una serie di criteri che, partendo dalla documentazione probatoria dell'attività lavorativa svolta, attraverso l'analisi dei rischi lavorativi (rilevati dal documento apposito) e la sorveglianza sanitaria effettuata, porta alla conclusione dela sussistenza o meno di un nesso causale ed alla connotazione di esso (possibile, probabile, altamente probabile - di certezza è meglio non parlarne).
Distinti Saluti.
la dimostrazione del nesso causale comporta una serie di criteri che, partendo dalla documentazione probatoria dell'attività lavorativa svolta, attraverso l'analisi dei rischi lavorativi (rilevati dal documento apposito) e la sorveglianza sanitaria effettuata, porta alla conclusione dela sussistenza o meno di un nesso causale ed alla connotazione di esso (possibile, probabile, altamente probabile - di certezza è meglio non parlarne).
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 4 risposte e 14.4k visite dal 13/12/2019.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.