Informazione
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Spett.le Utente,
sottacere una malattia di cui si ha conoscenza configura a mio parere una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede alla base del rapporto di lavoro (articoli 1175, 1375 cod.civ.), a maggior ragione per quei casi in cui venga compromessa la sicurezza sul lavoro.
Oltre a configurare quindi una giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, potrebbero configurarsi responsabilità penali (violazione art. 20 D. Lgs. 81/08: "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.") ed ancora gli estremi di violazione dell'art. 640 del Codice Penale: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro".
Già Le scrissi in altro consulto relativamente alla fattispecie di violazione dell' art.495 del Codive Penale (=il concorrente dichiara all'atto del concorso di essre in possesso dei requisiti psicofisici richiesti).
Distinti Saluti.
sottacere una malattia di cui si ha conoscenza configura a mio parere una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede alla base del rapporto di lavoro (articoli 1175, 1375 cod.civ.), a maggior ragione per quei casi in cui venga compromessa la sicurezza sul lavoro.
Oltre a configurare quindi una giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, potrebbero configurarsi responsabilità penali (violazione art. 20 D. Lgs. 81/08: "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.") ed ancora gli estremi di violazione dell'art. 640 del Codice Penale: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro".
Già Le scrissi in altro consulto relativamente alla fattispecie di violazione dell' art.495 del Codive Penale (=il concorrente dichiara all'atto del concorso di essre in possesso dei requisiti psicofisici richiesti).
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 735 visite dal 29/11/2019.
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