Permessi l 104 92 e casa di riposo

Buongiorno, mia madre è riconosciuta disabile in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92) ed è attualmente ospite presso una casa di riposo. Nella struttura lavora esclusivamente personale OSS (h24) più un infermiere, la mattina, per la somministrazione della eventuale terapia prescritta. L'assistenza medica è demandata per statuto al medico di medicina generale, attivabile al bisogno dalla stessa struttura, dall'assistita o dai familiari. Al di fuori delle fasce di disponibilità del medico di base, l'assistenza medica è demandata dal servizio di continuità assistenziale o al 118. Tutto ciò premesso, per la fruizione dei permessi lavorativi L. 104/92 da parte del familiare, la legge richiede che il disabile non sia ricoverato "per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. ". Vorrei capire se in questo contesto (presenza di soli operatori OSS h24, infermiere solo per alcune ore al giorno, assistenza medica demandata al SSN secondo le modalità descritte) può ritenersi che la struttura eroghi "assistenza sanitaria continuativa", precludendo quindi, a meno delle eccezioni previste dalla legge, la fruizione dei permessi. In altre parole, cosa deve intendersi per "assistenza sanitaria continuativa" ai fini della normativa? Grazie in anticipo per la disponibilità.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

il punto chiave del Suo quesito è rappresentato dal ruolo del personale di assistenza presente nelle 24 ore, ovverosia degli OSS (Operatori socio-sanitari).
Tale figura professionale ha mansioni sia di tipo generico (non sanitarie), che di supporto al personale infermieristico (rilievo parametri vitali, medicazioni semplici, somministrazione di terapia orale) che potrebbero configurare attività sanitarie, sia pure minime.

Tuttavia a mio parere per la soluzione del problema sarebbe utile richiedere alla direzione della struttura un'attestazione circa l'attività sanitaria che colà viene prestata (se continuativa o no).

https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/permessi-104-e-congedo-straordinario-d-lgs-151_01/permessi-e-congedi/20172205e-eccezioni-al-ricovero-a-tempo-pieno-per-i-permessi.html

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

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Utente
Utente
Grazie Dott. Mascotti per la celerità nella risposta.
Un ultimo chiarimento se permette.
Le riporto sotto la descrizione delle prestazioni sanitarie erogate della struttura, estrapolate dal regolamento regionale che inquadra la struttura stessa.

"Prestazioni sanitarie:
Assicurate mediante le strutture delle AA.SS.LL. e possono essere affidate ad un Medico convenzionato con il SSR limitatamente agli aspetti igienico sanitari della Casa di Riposo. L’assistenza medica in favore degli ospiti è assicurata dai medici di medicina generale. Deve essere garantita nell’arco dell’intera giornata la somministrazione di eventuali terapie prescritte, tramite figura professionale infermieristica."

Immagino che una qualsiasi attestazione non potrà che riportare quanto stabilito dal regolamento stesso.

Potrebbe darmi un suo parere?
La ringrazio ancora.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

nel ribadire l'opportunità, a mio parere, dell'attestazione specifica da parte della struttura (che, come si suol dire, taglierebbe la testa al toro), da quanto riportato nel regolamento in questione sembrerebbe che l'assistenza sanitaria sia garantita in maniera continuativa nell'arco delle 24 ore (la somministrazione di terapia è assistenza sanitaria).

Ancora Distinti Saluti.