prescrizione responsabilità medica e necessità dimostrare rapporto causa/effetto
gentili dottori, desideravo sapere se in caso di errore del medico di base/famiglia:
1) se il termine di prescrizione per richiedere un risarcimento è di 10 anni oppure di 5 anni.
2) se è vero come si dice in questo articolo, che qualora il medico non sia fornito di una assicurazione privata è possibile chiedere il risarcimento congiuntamente sia al medico di base che alla ASL di appartenenza che è necessariamente dotata di una assicurazione.
in linea generale è possibile chiedere un risarcimento sia alla ASL che al medico di base? quale è la responsabilità giuridica della ASL per un errore commesso da un medico di base?
https://www.studiolegaletodeschini.it/errore-del-medico-di-base-risponde-lasl-ecco-cosa-fare/
3) è vero come detto in questo articolo che in caso di errore fatto da medico privato, (quindi presumo anche il medico di base in quanto non operante all'interno di una struttura pubblica, ma operante soltanto in regime di convenzione) spetta al medico dover dimostrare che la sua condotta non ha prodotto il danno, quindi è lui che deve dimostrare la non sussitenza del rapporto causa/effetto e di aver agito senza negligenza, imperizia , imprudenza.
https://www.altroconsumo.it/salute/diritti-in-salute/news/errore-medico
4) è vero che è possibile ottenere un risarcimento rapidamente in via stragiudiziale, raggiungendo un accordo tra le parti (paziente danneggiato e medico o paziente danneggiato e assicurazione del medico) con una conciliazione direttamente nella sede dell'avvocato?
grazie
1) se il termine di prescrizione per richiedere un risarcimento è di 10 anni oppure di 5 anni.
2) se è vero come si dice in questo articolo, che qualora il medico non sia fornito di una assicurazione privata è possibile chiedere il risarcimento congiuntamente sia al medico di base che alla ASL di appartenenza che è necessariamente dotata di una assicurazione.
in linea generale è possibile chiedere un risarcimento sia alla ASL che al medico di base? quale è la responsabilità giuridica della ASL per un errore commesso da un medico di base?
https://www.studiolegaletodeschini.it/errore-del-medico-di-base-risponde-lasl-ecco-cosa-fare/
3) è vero come detto in questo articolo che in caso di errore fatto da medico privato, (quindi presumo anche il medico di base in quanto non operante all'interno di una struttura pubblica, ma operante soltanto in regime di convenzione) spetta al medico dover dimostrare che la sua condotta non ha prodotto il danno, quindi è lui che deve dimostrare la non sussitenza del rapporto causa/effetto e di aver agito senza negligenza, imperizia , imprudenza.
https://www.altroconsumo.it/salute/diritti-in-salute/news/errore-medico
4) è vero che è possibile ottenere un risarcimento rapidamente in via stragiudiziale, raggiungendo un accordo tra le parti (paziente danneggiato e medico o paziente danneggiato e assicurazione del medico) con una conciliazione direttamente nella sede dell'avvocato?
grazie
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Spett.le Utente,
Le risponderò in maniera sintetica:
- non è sufficiente l'errore medico per determinare l'obbligo di risarcimento; piuttosto è indispensabile l'accertamento oggettivo del danno conseguente all'errore;
1) il termine di prescrizione per la responsabilità professionale dei sanitari (Legge N 24/2017, cosiddetta Gelli-Bianco) è di cinque anni, vale a dire quello alla relativo alla natura extracontrattuale (seppur con l'eccezione di coloro che agiscono in esecuzione di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con i pazienti)
2) a mio parere non esiste un indirizzo generale, ma è necessario valutare ogni singola fattispecie di responsabilità: può rispondere solo il sanitario, se si tratta di un errore determinato individualmente dalla propria condotta, mentre può rispondere solo l'Ente sanitario se l'errore ricade sull'organizzazione dell'assistenza; oppure entrambi in solido, se sussistono entrambe le fattispecie.
3) a mio parere non è corretto considerare il Medico di Medicina Generale un medico privato, quando egli presta la propria assistenza ed opera in forza di un Accordo Collettivo Nazionale con il SSN, ed inoltre riveste le funzioni di "incaricato di pubblico servizio"; pertanto trattasi di responsabilità extracontrattuale, per cui l'onere della prova va a gravare sull'assistito danneggiato
4) sono possibili accordi stragiudiziali in qualsiasi fattispecie; in realtà va detto che accordi che soddisfino tutte le parti sono molto difficili da raggiungere.
Distinit Saluti.
Le risponderò in maniera sintetica:
- non è sufficiente l'errore medico per determinare l'obbligo di risarcimento; piuttosto è indispensabile l'accertamento oggettivo del danno conseguente all'errore;
1) il termine di prescrizione per la responsabilità professionale dei sanitari (Legge N 24/2017, cosiddetta Gelli-Bianco) è di cinque anni, vale a dire quello alla relativo alla natura extracontrattuale (seppur con l'eccezione di coloro che agiscono in esecuzione di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con i pazienti)
2) a mio parere non esiste un indirizzo generale, ma è necessario valutare ogni singola fattispecie di responsabilità: può rispondere solo il sanitario, se si tratta di un errore determinato individualmente dalla propria condotta, mentre può rispondere solo l'Ente sanitario se l'errore ricade sull'organizzazione dell'assistenza; oppure entrambi in solido, se sussistono entrambe le fattispecie.
3) a mio parere non è corretto considerare il Medico di Medicina Generale un medico privato, quando egli presta la propria assistenza ed opera in forza di un Accordo Collettivo Nazionale con il SSN, ed inoltre riveste le funzioni di "incaricato di pubblico servizio"; pertanto trattasi di responsabilità extracontrattuale, per cui l'onere della prova va a gravare sull'assistito danneggiato
4) sono possibili accordi stragiudiziali in qualsiasi fattispecie; in realtà va detto che accordi che soddisfino tutte le parti sono molto difficili da raggiungere.
Distinit Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Ex utente
Gentile dottore
1) qualora invece il medico andasse in pensione prima che si avvii la causa (esempio: fatto avvenuto nel 2016 , medico va in pensione nel 2018 , quindi comunque dentro il limite dei 5 anni) sarebbe ad ogni modo possibile procedere contro di lui essendo che i fatti si riferiscono ad un periodo in cui lui era ancora in attività oppure l'assicurazione del medico si rifiuterebbe di risarcire il danneggiato poiché il medico non è più un loro cliente al momento della denuncia nonostante il fatto (esempio: operazione chirurgica, somministrazione farmaco) è stato commesso in un periodo in cui quel medico era ancora un loro assicurato?
2) E se invece la causa parte quando il medico è in servizio ma va in pensione durante la causa, tutto il procedimento viene archiviato poiché il medico non è più in servizio e quindi l'assicurazione si rifiuta di rimborsare ?
Grazie mille
1) qualora invece il medico andasse in pensione prima che si avvii la causa (esempio: fatto avvenuto nel 2016 , medico va in pensione nel 2018 , quindi comunque dentro il limite dei 5 anni) sarebbe ad ogni modo possibile procedere contro di lui essendo che i fatti si riferiscono ad un periodo in cui lui era ancora in attività oppure l'assicurazione del medico si rifiuterebbe di risarcire il danneggiato poiché il medico non è più un loro cliente al momento della denuncia nonostante il fatto (esempio: operazione chirurgica, somministrazione farmaco) è stato commesso in un periodo in cui quel medico era ancora un loro assicurato?
2) E se invece la causa parte quando il medico è in servizio ma va in pensione durante la causa, tutto il procedimento viene archiviato poiché il medico non è più in servizio e quindi l'assicurazione si rifiuta di rimborsare ?
Grazie mille
[#3]
Spett.le Utente,
la responsabilità civile è personale, e non dipende dall'attività svolta in attualità dall'eventuale responsabile: il termine di prescrizione è di 5 anni, indipendentemente dal fatto che l'interessato svolga ancora l'attività di medico o sia pensionato.
L'assicurazione peraltro opera nei termini del contratto sottoscritto dal sanitario: se prevede una copertura cosiddetta "postuma" di 5 anni, è tenuta ad indennizzare per tale periodo anche dopo la cessazione del contratto; in caso contrario, non lo è.
Distinti Saluti.
la responsabilità civile è personale, e non dipende dall'attività svolta in attualità dall'eventuale responsabile: il termine di prescrizione è di 5 anni, indipendentemente dal fatto che l'interessato svolga ancora l'attività di medico o sia pensionato.
L'assicurazione peraltro opera nei termini del contratto sottoscritto dal sanitario: se prevede una copertura cosiddetta "postuma" di 5 anni, è tenuta ad indennizzare per tale periodo anche dopo la cessazione del contratto; in caso contrario, non lo è.
Distinti Saluti.
[#6]
Spett.le Utente,
come Le ho già scritto, se il medico va in quiescenza, non rinnova la polizza e successivamente si verifica un sinistro (=una citazione per un fatto avvenuto durante il periodo di attività), la copertura opera soltanto se è prevista la cosiddetta "operatività postuma", e per tutto il periodo per cui questa è attiva..
Non usi il termine "dolo"(=lesioni prevedute e volute) perché in tale fattispecie non esiste copertura assicurativa, per definizione.
L'assicurazione copre le lesioni verificatesi per "colpa".
Ancora Distinti Saluti.
come Le ho già scritto, se il medico va in quiescenza, non rinnova la polizza e successivamente si verifica un sinistro (=una citazione per un fatto avvenuto durante il periodo di attività), la copertura opera soltanto se è prevista la cosiddetta "operatività postuma", e per tutto il periodo per cui questa è attiva..
Non usi il termine "dolo"(=lesioni prevedute e volute) perché in tale fattispecie non esiste copertura assicurativa, per definizione.
L'assicurazione copre le lesioni verificatesi per "colpa".
Ancora Distinti Saluti.
[#7]
Ex utente
Gentile dottore , ma una volta avviato il processo (ovviamente prima dei 5 anni) in quanto tempo si arriva alla prescrizione? Nel senso, la prescrizione riguarda solo il tempo per avviare la causa, o se il processo dura troppo c'è il rischio che si prescriva prima dei 3 gradi di giudizio?
[#8]
Spett.le Utente,
l’interruzione della prescrizione, disciplinata dagli artt.2943-2945 c.c. ha per effetto quello di annullare il periodo prescrizionale già iniziato, e si ha con l'azione legale.
In ogni caso, prima di qualsiasi atto, si rivolga ad un legale (=avvocato) di Sua fiducia.
Distinti Saluti.
l’interruzione della prescrizione, disciplinata dagli artt.2943-2945 c.c. ha per effetto quello di annullare il periodo prescrizionale già iniziato, e si ha con l'azione legale.
In ogni caso, prima di qualsiasi atto, si rivolga ad un legale (=avvocato) di Sua fiducia.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 9 risposte e 1.1k visite dal 04/04/2019.
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