Origine genetica malattie professionali
Buongiorno,
Un paio di anni fa INAIL mi ha riconosciuto tre malattie professionali: sindrome del tunnel carpale sx, sindrome del tunnel carpale dx, e epicondilite dx.
Ho provveduto a fare causa al mio datore di lavoro per avere il ristoro del danno biologico differenziale. Tralasciando gli aspetti penali che legittimerebbero o meno l'esonero del datore di lavoro al risarcimento (ex. art. 10 D.P.R. 1124/65), il giudice ha ordinato CTU per verificare se l'origine delle malattie professionali sia da ricercarsi in una predisposizione genetica. Infatti, ha il sospetto che, avendo accusato STC ad entrambi gli arti, l'origine non sia da ricercarsi in ambito lavorativo - ciò nonostante INAIL (oltre che a due perizie medico-legali di parte) abbiano accertato l'eziologia professionale.
Secondo voi può essere che il CTU si distacchi dalle valutazioni di INAIL e degli altri consulenti di parte? Si può effettivamente dimostrare l'origine genetica di tali patologie?
Un caro saluto.
Un paio di anni fa INAIL mi ha riconosciuto tre malattie professionali: sindrome del tunnel carpale sx, sindrome del tunnel carpale dx, e epicondilite dx.
Ho provveduto a fare causa al mio datore di lavoro per avere il ristoro del danno biologico differenziale. Tralasciando gli aspetti penali che legittimerebbero o meno l'esonero del datore di lavoro al risarcimento (ex. art. 10 D.P.R. 1124/65), il giudice ha ordinato CTU per verificare se l'origine delle malattie professionali sia da ricercarsi in una predisposizione genetica. Infatti, ha il sospetto che, avendo accusato STC ad entrambi gli arti, l'origine non sia da ricercarsi in ambito lavorativo - ciò nonostante INAIL (oltre che a due perizie medico-legali di parte) abbiano accertato l'eziologia professionale.
Secondo voi può essere che il CTU si distacchi dalle valutazioni di INAIL e degli altri consulenti di parte? Si può effettivamente dimostrare l'origine genetica di tali patologie?
Un caro saluto.
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Spett.le Utente,
il riconoscimento della malattia professionale da parte dell'INAIL riguarda aspetti assicurativi previdenziali, per i quali in presenza di dubbio nei riguardi del nesso causale, l'Istituto tende a privilegiare l'assicurato, ovverosia il lavoratore.
Differente è lo scenario in ambito penale e di responsabilità civile, per cui il CTU nominato dal Giudice, al di là delle interpretazioni dell'Istituto Assicurativo, deve avere elementi certi o fortemente attendibili per stbilire che esiste un nesso causale fra l'attività lavorativa svolta dal lavoratore e la patologia manifestatasi.
Più che dimostrare l'origine genetica, o meglio la predisposizione del lavoratore all'insorgenza della patologia, a mio parere il CTU verificherà se, senza ombra di dubbio, la patologia sia attribuibile al lavoro, ovverosia se sia dimostrabile il nesso causale con esclusione di altre cause e concause efficienti che possano aver determinato la patologia in questione.
Distinti Saluti.
il riconoscimento della malattia professionale da parte dell'INAIL riguarda aspetti assicurativi previdenziali, per i quali in presenza di dubbio nei riguardi del nesso causale, l'Istituto tende a privilegiare l'assicurato, ovverosia il lavoratore.
Differente è lo scenario in ambito penale e di responsabilità civile, per cui il CTU nominato dal Giudice, al di là delle interpretazioni dell'Istituto Assicurativo, deve avere elementi certi o fortemente attendibili per stbilire che esiste un nesso causale fra l'attività lavorativa svolta dal lavoratore e la patologia manifestatasi.
Più che dimostrare l'origine genetica, o meglio la predisposizione del lavoratore all'insorgenza della patologia, a mio parere il CTU verificherà se, senza ombra di dubbio, la patologia sia attribuibile al lavoro, ovverosia se sia dimostrabile il nesso causale con esclusione di altre cause e concause efficienti che possano aver determinato la patologia in questione.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Egr. dott. Mascotti,
La ringrazio molto per la sua risposta.
Volevo domandare un chiarimento: Essendo tutte e tre le malattie professionali "tabellate", non ci dovrebbe essere la cc.dd. "presunzione legale d'origine" eziologica professionale delle patologie a favore dell'assicurato?
Un saluto e una buona serata!
La ringrazio molto per la sua risposta.
Volevo domandare un chiarimento: Essendo tutte e tre le malattie professionali "tabellate", non ci dovrebbe essere la cc.dd. "presunzione legale d'origine" eziologica professionale delle patologie a favore dell'assicurato?
Un saluto e una buona serata!
[#3]
Spett.le Utente,
la "presunzione legale d'origine" ha valore in ambito assicurativo previdenziale, NON in ambito responsabilità civile o penale, in cui deve essere valutato il nesso causale per ogni singolo caso.
Distinti saluti.
la "presunzione legale d'origine" ha valore in ambito assicurativo previdenziale, NON in ambito responsabilità civile o penale, in cui deve essere valutato il nesso causale per ogni singolo caso.
Distinti saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 698 visite dal 05/03/2019.
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