Informazioni invalidità civile
Buongiorno
La Commissione medica mi ha riconosciuto invalido con riduzione permanete della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 al 80%, per le seguenti patologie:
trapianto di rene con insifficenza renale al iv stadio, ipertensione arteriosa aggravata.
Le chiedo se le patologie sopra riportate possono essere considerate come minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Alla categoria seconda della tabella A sono riportate al punto 15 le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.
Se si, posso beneficiare della legge 104 per quanto riguarda il congedo di 3 giorni mensili retribuiti?
Grazie.
Cordiali saluti.
La Commissione medica mi ha riconosciuto invalido con riduzione permanete della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 al 80%, per le seguenti patologie:
trapianto di rene con insifficenza renale al iv stadio, ipertensione arteriosa aggravata.
Le chiedo se le patologie sopra riportate possono essere considerate come minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Alla categoria seconda della tabella A sono riportate al punto 15 le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.
Se si, posso beneficiare della legge 104 per quanto riguarda il congedo di 3 giorni mensili retribuiti?
Grazie.
Cordiali saluti.
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Spett.le Utente,
1) le minorazioni ascrivibili alla tabella A riguardano la pensionistica privilegiata, in cui esiste un nesso di causalità fra servizio prestato ed infermità.
Viceversa le infermità riconosciute in ambito invalidità civile NON devono per definizione essere dipendenti da causa di guerra, di servizio o di lavoro (in quanto queste sono tutelate da Leggi differenti).
Da ciò consegue che il riconoscimento di riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'80% per "trapianto di rene con insufficienza renale al IV stadio, ipertensione arteriosa aggravata" NON PUO' essere ascrivibile ad una tabella che è invece propria delle infermità dipendenti da causa di guerra, di servizio o di lavoro, quale la Tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
2) Per beneficiare di quanto previsto dalla Legge 140/92, art. 3 comma 3 (congedo di tre giorni lavorativi al mese) è necessario NON il riconoscimento della condizione di "invalido civile", ma quello della "condizione di handicap con connotazione di gravità", che si ottiene presentando apposita istanza all'INPS.
I requisiti per tale riconoscimento sono differenti da quelli per l'invalidità civile, in quanto oltre all'aspetto sanitario viene considerato l'aspetto socio-sanitario, per cui la persona presenta uno svantaggio che è determinato, oltre che dalla infermità da cui è affetto, dalle condizioni sociali di assistenza di cui dispone.
Distinti Saluti.
1) le minorazioni ascrivibili alla tabella A riguardano la pensionistica privilegiata, in cui esiste un nesso di causalità fra servizio prestato ed infermità.
Viceversa le infermità riconosciute in ambito invalidità civile NON devono per definizione essere dipendenti da causa di guerra, di servizio o di lavoro (in quanto queste sono tutelate da Leggi differenti).
Da ciò consegue che il riconoscimento di riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'80% per "trapianto di rene con insufficienza renale al IV stadio, ipertensione arteriosa aggravata" NON PUO' essere ascrivibile ad una tabella che è invece propria delle infermità dipendenti da causa di guerra, di servizio o di lavoro, quale la Tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
2) Per beneficiare di quanto previsto dalla Legge 140/92, art. 3 comma 3 (congedo di tre giorni lavorativi al mese) è necessario NON il riconoscimento della condizione di "invalido civile", ma quello della "condizione di handicap con connotazione di gravità", che si ottiene presentando apposita istanza all'INPS.
I requisiti per tale riconoscimento sono differenti da quelli per l'invalidità civile, in quanto oltre all'aspetto sanitario viene considerato l'aspetto socio-sanitario, per cui la persona presenta uno svantaggio che è determinato, oltre che dalla infermità da cui è affetto, dalle condizioni sociali di assistenza di cui dispone.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 1.2k visite dal 18/02/2019.
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