Patente speciale
Salve. Dal 2013 percepisco un assegno di invalidità 75% per disturbo schizzoaffettivo, vorrei prendere la patente ma prendo dei farmaci. Ho sentito dire che potrei provare con la patente speciale.. Però ho dei dubbi :il fatto di prendere degli psicofarmaci non mi permette assolutamente di avere una patente normale e non speciale? E nel caso in cui non mi rimanesse altra scelta, se dovessi ottenere la patente speciale, se la mostrasse a qualcuno si accorgerebbe che è diversa o comunque è come una patente normale? E nel caso in cui io guarissi in futuro, potrebbe passare da patente speciale a normale? Grazie mille
[#1]
Spett.le Utente,
considerata soprattutto la Sua diagnosi, oltre alla terapia con farmaci che influenzano la capacità di guida, prima di ottenere una certificazione di idoneità dovrà essere visitato dalla Commissione Medica Locale, che valuterà le Sue condizioni cliniche e si esprimerà nel merito.
La patente speciale, ammesso che la possa conseguire, è analoga alla patente di guida comune, solo che nel frontespizio alla voce categoria è riportato "BS", e sul retro sono riportati i codici relativi alle limitazioni di guida.
E' ovvio che gli addetti al controllo (forze dell'ordine, vigili urbani, ecc..) sono in grado di distinguere una patente speciale, in quanto debbono verificare che le limitazioni siano rispettate.
Putroppo è infrequente che i disturbi psichici cronici guariscano del tutto, ma su tale evenienza Le potranno fornire indicazioni più precise gli specialisti psichiatri.
Distinti Saluti.
considerata soprattutto la Sua diagnosi, oltre alla terapia con farmaci che influenzano la capacità di guida, prima di ottenere una certificazione di idoneità dovrà essere visitato dalla Commissione Medica Locale, che valuterà le Sue condizioni cliniche e si esprimerà nel merito.
La patente speciale, ammesso che la possa conseguire, è analoga alla patente di guida comune, solo che nel frontespizio alla voce categoria è riportato "BS", e sul retro sono riportati i codici relativi alle limitazioni di guida.
E' ovvio che gli addetti al controllo (forze dell'ordine, vigili urbani, ecc..) sono in grado di distinguere una patente speciale, in quanto debbono verificare che le limitazioni siano rispettate.
Putroppo è infrequente che i disturbi psichici cronici guariscano del tutto, ma su tale evenienza Le potranno fornire indicazioni più precise gli specialisti psichiatri.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Ex utente
La ringrazio dottore. Ci penserò e prenotero una visita alla commissione medica locale. Volevo chiederle un altra cosa se possibile :terminati gli studi vorrei trasferirmi in Spagna, in questo caso mi verrebbe sospesa la pensione di invalidità? Devo cominciare all Inps il mio trasferimento?
[#3]
Spett.le Utente,
le regole europee (articolo 70 del Regolamento n. 883/2004) stabiliscono che non possano essere esportate (e quindi nemmeno versate su conto bancario estero) le prestazioni di sicurezza sociale che abbiano natura assistenziale e non contributiva. Ne deriva che i benefici economici assistenziali, fra cui assegno e pensione d'invalidità civile, non possono essere più percepiti se si cambia residenza, in quanto sono tutte prestazioni di natura assistenziale riservate a cittadini italiani residenti in Italia.
Anche non cambiando residenza, le prestazioni assistenziali in ogni caso non possono essere percepite all'estero, ma devono essere accreditate in istituti bancari italiani, purchè la permanenza all'estero sia di breve durata (non superiore ai sei mesi), pena la sospensione dell'assegno o pensione.
Distinit Saluti.
le regole europee (articolo 70 del Regolamento n. 883/2004) stabiliscono che non possano essere esportate (e quindi nemmeno versate su conto bancario estero) le prestazioni di sicurezza sociale che abbiano natura assistenziale e non contributiva. Ne deriva che i benefici economici assistenziali, fra cui assegno e pensione d'invalidità civile, non possono essere più percepiti se si cambia residenza, in quanto sono tutte prestazioni di natura assistenziale riservate a cittadini italiani residenti in Italia.
Anche non cambiando residenza, le prestazioni assistenziali in ogni caso non possono essere percepite all'estero, ma devono essere accreditate in istituti bancari italiani, purchè la permanenza all'estero sia di breve durata (non superiore ai sei mesi), pena la sospensione dell'assegno o pensione.
Distinit Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 2.1k visite dal 21/08/2018.
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