Verbale visita medico collegiale

A seguito di visita medico collegiale alla commissione medica di verifica, su mia istanza per inabilità al servizio in base alla legge 335/95, mi è stato rilasciato il seguente giudizio medico legale.

A) inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica (ex. art 55 octies D.L.gs. 165/2001) e (ove ricorra il caso) a proficuo lavoro.
B) sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
C) l'inidoneità di cui al punto A) allo stato degli atti non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio.
D) la menomazione di cui al giudizio diagnostico è nel complesso ascrivibile alla tabella A I categoria ammessa al DPR 834/81 e successive modificazioni
E) l'inabilità al cui punto B) è da rivedere a distanza di anni DUE a decorrere dalla data del presente verbale.

GIUDIZIO ESPRESSO ALL'UNANIMITA'

Quello che chiedo è che tipo di pensione mi è stata riconosciuta e se allo scadere dei due anni verrò chiamato automaticamente dalla commissione di verifica per la revisione, o se devo in qualche modo attivarmi io e prendere un appuntamento.
Grazie .
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,
il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.

La revisione riportata nel verbale sarebbe a mio parere un controsenso, in quanto da un lato il punto B) recita :"sussiste assoluta e PERMANENTE impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa", mentre al contrario al punto E) l'inabilità in questione deve essere rivista dopo due anni, il che farebbe presupporre che non sia permanente, ma temporanea.

In tale ipotesi anche il trattamento pensionistico che quindi Le dovesse essere erogato sembrerebbe doversi rivedere dopo due anni, il che non mi risulta sia previsto dalla Legge 335/95.

Le suggerisco quindi, date le problematiche sopra rilevate, di rivolgersi ad un Ente di Patronato, presso il quale troverà la necessaria assistenza.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

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Attivo dal 2018 al 2024
Ex utente
Mi potrebbe dire cosa è l'organo di patronato? Secondo lei una commissione medica di verifica può commettere una contraddizione simile? Lei è sicuro che la legge 335 /95 non preveda una revisione? Grazie
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Attivo dal 2018 al 2024
Ex utente
Ancora una cosa. Da una ricerca da me effettuata su diversi siti internet risulta che nel trattamento pensionistico con legge 335/95, IL PENSIONATO PUO' ESSERE CHIAMATO A VISITA DI REVISIONE DELLO STATO DI INABILITA'. Che ne pensa? Grazie della pazienza e buon lavoro.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

- Gli Istituti di Patronato sono enti di assistenza sociale senza fini di lucro, costituiti e gestiti dalle confederazioni o dalle associazioni nazionali dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL ed altre associazioni di categoria).
Il patronato è un istituto che esercita funzioni di assistenza e di tutela in favore dei lavoratori, ma anche dei pensionati.

-Leggo nel sito INPS, al link seguente:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50735

"L'ex dipendente che ha già prodotto istanza di pensione di inabilità ai sensi della normativa in argomento in attività di servizio e che è già stato sottoposto ad accertamenti sanitari conclusi con il giudizio da parte della Commissione Medica di inabilità assoluta e permanente (a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni svolte) che hanno dato luogo al collocamento a riposo, non può essere successivamente sottoposto a nuovi accertamenti sanitari in quanto la Commissione Medica si è già espressa".

D'altro canto nella Circolare INPDAP N° 57 del 24-10-1997:
https://www.inps.it/normativaexinpdap/circolare_57_del_1997_previdenza.pdf

"il trattamento pensionistico di inabilità viene altresì revocato qualora l'interessato recuperi la capacità fisica per lo svolgimento di attività lavorativa".

Le confesso che a mio parere personale la rivedibilità in tale campo pare essere un controsenso, in quanto si colloca in quiescenza il lavoratore, assegnandogli un trattamento pensionistico, ma poi lo si potrebbe richiamare in servizio.
In termini medico-legali, piuttosto che dichiarare una "assoluta e permanente inabilità da revisionare" sarebbe più corretto assegnare una "inabilità temporanea assoluta da rivedere a scadenza".

Distinti Saluti.
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Attivo dal 2018 al 2024
Ex utente
Grazie dott. Mascotti per le esaustive risposte. Quello che gradirei ancora sapere è se alla scadenza dei due anni, verrò chiamato a revisione da loro tramite lettera, o se devo provvedere io e prendere un appuntamento con la commissione medica di verifica. Grazie.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

a rigori la convocazione dovrebbe essere a cura della Commissione di Verifica, ma onde evitare problemi Le suggerirei prudentemente, circa un mese prima della scadenza, di inoltrare nota scritta richiedendo di essere convocato.

Ancora Distinti Saluti.
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Attivo dal 2018 al 2024
Ex utente
Grazie mille dott. Mascotti, è stato molto gentile e disponibile. Arrivederci!