Durata infortunio ed eventuale risarcimento

Buongiorno,
45 giorni fa sono caduta a causa di un tombino lasciato incautamente aperto. Sono stata operata subito dopo per la riduzione di una frattura complessa medio-distale dell’omero (5 frammenti). Mi è stata data una prognosi di 60 giorni e, trattandosi di infortunio sul lavoro, tra due settimane avrò la visita con il medico INAIL.
Il dolore si è attenuato ma è tuttora presente, così come l’edema. Ho inoltre una scarsa mobilità del braccio a causa delle articolazioni di spalla e in particolare gomito, ancora bloccate nonostante la fisioterapia.
Nel caso in cui l’INAIL fosse disponibile a prolungare di qualche giorno l’infortunio ma io chiedessi di chiuderlo comunque per poter riprendere il lavoro, questo mi penalizzerebbe dal punto di vista economico in caso di risarcimento da parte dell’assicurazione del Comune (responsabile del tombino)?
Il valore del risarcimento è legato ai giorni di assenza dal lavoro?
Vorrei tornare in ufficio anche se non mi sento ancora in forma perchè ho un ruolo di responsabilità, ma non vorrei nemmeno rinunciare a quanto eventualmente mi spetterebbe.
Grazie per il vostro parere.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,
va premesso che la durata dell'inabilità per infortunio lavorativo non dovrebbe essere modificata "a richiesta" dell'infortunato, bensì valutata dal sanitario INAIL sulla base di evidenze cliniche oggettive.
Certamente se in sede di visita INAIL viene riconosciuta la cessazione dell'inabilità, l'infortunato non può essere considerato in inabilità temporanea assoluta nell'ambito della responsabilità civile. Tuttavia può essergli riconosciuta, in tale ambito, una inabilità parziale (ad esempio, al 50%), il che comporta una certa riduzione del risarcimento (di circa la metà, per ogni giornata di inabilità temporanea al 50%).
Ciò deriva dal fatto che mentre in ambito assicutativo INAIL esiste una situazione "tutto o nulla" (cioè l'assicurato o è inabile, o è abile, senza vie di mezzo), invece in responsabilità civile esiste una percentualizzazione del grado di inabilità temporanea parziale: ad esempio, in misura del 75% per il periodo di deambulazione con due stampelle, periodo di fasciatura o gessatura; in misura del 50% se consentito carico parziale nella deambulazione, o primo periodo di convalescenza dopo un ricovero;
in misura del 25% per il periodo di terapie fisiche;
in misura del 10% per il periodo di guarigione di una semplice ferita cutanea.

Spero di essere stato chiaro nella risposta, perché il concetto di inabilità temporanea comporta differenti interpretazioni, a seconda del settore in cui viene considerato.

Distinti Saluti.