Invalidita inps
Salve volevo delle informazioni ho fatto domanda di inabilita al lavoro e assegno ordinario di invalidità in subordine ( legge 222/84 sono 15 anni di lavoro consecutivi...Ma mi sono state respinte tutte e 2 le domande , le patologie sono disturbo borderline di personalità più disturbo delirante cronico ....L ospedale scrive attualmente il quadro psicopatologico e caratterizzato da spunti interpretativi e persecutori , anedonia, deflessio di umore, difficoltà relazionali, grave ritiro sociale ! ???? Come è possibile le patologie mi darebbero diritto al 100 per 100 di invalidita civile, ma secondo l inps no .....Ancora non mi è arrivata la risposta a casa lo letto sul sito del inps , avendo l accesso on line ....Sono stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità legge 104 art 3 comma 3 non più rivedibile ....Invalido al 74 per 100 solo per il disturbo borderline.... non piu rivedibile.....il disturbo delirante si è aggiunto dopo ....Cosa mi consigliate ?? Ho diritto ?? Grazie per chi mi risponderà....
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Spett.le Utente,
il diritto a fruire di un beneficio previdenziale od assistenziale si acquisisce soltanto dopo che gli organismi a cui è deputato l'accertamento sanitario hanno riscontrato la condizione necessaria, e solo dopo che gli organismi a cui è deputato l'accertamento amministrativo hanno accertato che è possibile erogare il beneficio.
L'assicurato od il cittadino che non si ritenga soddisfatto delle valutazioni, e quindi dei provvedimenti con i quali si nega la concessione dei benefici economici ha la possibilità di presentare ricorso giudiziale, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione.
Il suggerimento che, a mio parere, Le si può dare è quello di rivolgersi ad un Ente di Patronato per valutare in concreto la possibilità di successo di tale ricorso.
Distinti Saluti.
il diritto a fruire di un beneficio previdenziale od assistenziale si acquisisce soltanto dopo che gli organismi a cui è deputato l'accertamento sanitario hanno riscontrato la condizione necessaria, e solo dopo che gli organismi a cui è deputato l'accertamento amministrativo hanno accertato che è possibile erogare il beneficio.
L'assicurato od il cittadino che non si ritenga soddisfatto delle valutazioni, e quindi dei provvedimenti con i quali si nega la concessione dei benefici economici ha la possibilità di presentare ricorso giudiziale, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione.
Il suggerimento che, a mio parere, Le si può dare è quello di rivolgersi ad un Ente di Patronato per valutare in concreto la possibilità di successo di tale ricorso.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 1.5k visite dal 30/03/2018.
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