Rianimazione paziente incosciente
Buonasera . Ho un dubbio di carattere medico-legale . Se una persona dovesse trovare un altro in stato di incoscienza , e ad esempio condurlo al più vicino pronto soccorso , come può il paziente incosciente chiedere di non essere rianimato per evitare danni irreversibili ? Mi spiego, in generale esiste un modo per negare incondizionatamente il consenso informato ad ogni trattamento? Chi decide il da farsi quando uno è incosciente ? Grazie.
[#1]
Spett.le Utente,
al riguardo esiste l'articolo 593 del Codice Penale, che recita: "Omissione di soccorso: Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata."
Dal contesto, si evince che ad "una persona ferita o altrimenti in pericolo", fattispecie nella quale rientra il caso di persona incosciente, deve essere prestata l'assistenza occorrente, poiché nel caso contrario si incorre nella pena prevista.
Ed in tale ipotesi è utile far riferimento anche all'art. 54 del medesimo Codice Penale: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. »
Il combinato-disposto dei due articoli sopra riportati giustifica il comportamento del sanitario che intervenga per il caso di una persona in stato di incoscienza.
Pertanto, pur in assenza di consenso informato, in tale caso l'intervento del sanitario è lecito e non può essere omesso.
Distinti Saluti.
al riguardo esiste l'articolo 593 del Codice Penale, che recita: "Omissione di soccorso: Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata."
Dal contesto, si evince che ad "una persona ferita o altrimenti in pericolo", fattispecie nella quale rientra il caso di persona incosciente, deve essere prestata l'assistenza occorrente, poiché nel caso contrario si incorre nella pena prevista.
Ed in tale ipotesi è utile far riferimento anche all'art. 54 del medesimo Codice Penale: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. »
Il combinato-disposto dei due articoli sopra riportati giustifica il comportamento del sanitario che intervenga per il caso di una persona in stato di incoscienza.
Pertanto, pur in assenza di consenso informato, in tale caso l'intervento del sanitario è lecito e non può essere omesso.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 1.4k visite dal 27/07/2017.
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