Una percentuale oltre il 100%
Salve vi scrivo riguardando delucidazioni pochi giorni fa ho passato una visita d invalidita al asl commissione medica io ho queste patologie: monocecita con visus nel altro occhio 10/10 corretti disturbo di personalita e grave ipoacusia con protesi applicabile ora dopo la visita il mio medico legale si e fatto rilasciare un certificato provvisorio dove mi hanno accettato solo 60 % di punti ma come puo essere?! Intanto supero sommando nettamente 60% ! Poi nel verbale mi esce invalido con riduzione permanente della capacita lavorativa dal 34 al 73% percentuale 60% e mi hanno assegnato i codici dm: 1211 sindrome delirante cronica 5001 anoftalmo con possibilita di protesi estetica poi codici icd9 7430 anoftalmia 29211 sindrome delirante organica se sommo queste patologie arrivo a una percentuale oltre il 100%!! Ora forse perche questo non e il verbale definitivo?grazie e scusate la divulgazione
[#1]
Spett.le Utente,
la valutazione medico-legale dell'invalidità permanente in caso di infermità multiple, coesistenti o concorrenti, raramente viene effettuata mediante somma aritmetica dei valori percentuali delle singole menomazioni, anche perché così facendo potrebbe verificarsi il paradosso del superamento della percentuale del 100%, cosa che Lei ha osservato.
Nel caso specifico, in ambito invalidità civile, la metodologia applicata secondo il D.M. 5-2-1992 (allegato) prevede:
< 3) NEL CASO DI INFERMITÀ PLURIME, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i
seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità .....
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.
A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate
altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi,
dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2)
dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda(IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%.
In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. >
Inoltre, per quanto è a mia conoscenza, la procedura di accertamento dell'invalidità civile Commissione non prevede il rilascio di verbali provvisori.
Distinti Saluti.
la valutazione medico-legale dell'invalidità permanente in caso di infermità multiple, coesistenti o concorrenti, raramente viene effettuata mediante somma aritmetica dei valori percentuali delle singole menomazioni, anche perché così facendo potrebbe verificarsi il paradosso del superamento della percentuale del 100%, cosa che Lei ha osservato.
Nel caso specifico, in ambito invalidità civile, la metodologia applicata secondo il D.M. 5-2-1992 (allegato) prevede:
< 3) NEL CASO DI INFERMITÀ PLURIME, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i
seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità .....
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.
A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate
altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi,
dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2)
dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda(IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%.
In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. >
Inoltre, per quanto è a mia conoscenza, la procedura di accertamento dell'invalidità civile Commissione non prevede il rilascio di verbali provvisori.
Distinti Saluti.
[#2]
Utente
Grazie per la risposta,credo di capire che non si somma 2+2 =4 ma un altro tipo di formulazione..pero' non capisco se e' giusto il 60% percento visto i miei seguenti certificati li elenco: visita oculistica : si prende visione di cartelle cliniche che testimoniano sin dalla nascita la presenza di un coloboma alla palpebra od con bulbo spostato temporalmente ed ulcera corneale nel 92 sottoposto ad intervento chirurgia plastica con trasposizione lembo capelluto.vasta cicatrice con cheloidi od in exoforia.segmento od: leucoma corneale con pregressa ulcera neovascolarizzata os:scosse di nistagmo pendolare cornea trasparente pupilla in media midriasi fundus od: non si esplora fundus os pupilla rosea a bordi netti.visus od motu manu nn migliora con lenti visus os: 9/10 con lenti 10/10 (30+5 coloboma e monocecita piu scosse nistagmo 10 punti piu le cicatrici e non so il calcolo che fanno loro)questo quello uditivo grave ipoacusia bilaterale con possibilita di protesi(saranno 40 punti?) Visita psichiatrica disturbo di personalita prevalentemente di tipo evitante con marcata sintomatologia ansioso depressiva. La valutazione e di tipo depressione endoreattiva a causa delle gravi deformazioni all occhio inpulsivita cin tendenza all acting out e grave ritiro sociale, (saranno 20 punti) scusate il linguaggio schietto e diretto e la mia divulgazione o rabbia perche con queste patologie e malanni aihme solo io so come sto mi viene riconosciuto dopo aver richiesto dopo la visita il certificato temporaneo della commissione medica un invalidita del 60% mi sembra troppo strano grazie di tutto comunque
[#3]
Utente
Aggiungo il certificato presenta la scritta il seguente verbale non sostituisce il verbale definitivo.dico adesso non vorrei e so che lei non puo fare il calcolo di punteggio ma mi dica solo una cosa dottore non le sembra un punteggio davvero basso?? Io credo che da ignorante in materia che con le patologie che ho non posso lavorare e ho un invalidita abbastanza grave
[#4]
Spett.le Utente,
se ha fatto caso, in calce alla mia firma sulla risposta, è riportato "Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità".
Ciò è motivato dal fatto che in questa sede, e senza poter sottoporre a visita diretta l'interessato, non ritengo corretto esprimere pareri sui casi specifici in una materia abbastanza complessa quale la valutazione dell'invalidità permanente, tenendo poi presente che tali pareri non potrebbero essere utilizzati dall'interessato per alcun fine.
Distinti Saluti.
se ha fatto caso, in calce alla mia firma sulla risposta, è riportato "Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità".
Ciò è motivato dal fatto che in questa sede, e senza poter sottoporre a visita diretta l'interessato, non ritengo corretto esprimere pareri sui casi specifici in una materia abbastanza complessa quale la valutazione dell'invalidità permanente, tenendo poi presente che tali pareri non potrebbero essere utilizzati dall'interessato per alcun fine.
Distinti Saluti.
[#6]
Spett.le Utente,
come Le ho già scritto, per quanto è a mia conoscenza, la procedura di accertamento dell'invalidità civile Commissione non prevede il rilascio di verbali provvisori.
Quindi, o si tratta di una novità procedurale INPS, oppure è un passaggio messo a punto a livello locale; in ogni caso mi pare sia opportuno ragionare sui verbali definitivi, e non su valutazioni interlocutorie, che non producono effetti concreti, se non quello di mettere in agitazione gli interessati, in caso di valutazione sfavorevole, oppure di dar loro una tranquillità aleatoria, se riportano un esito favorevole, che tuttavia non è definitivo.
Certamente fra una valutazione del 60% e quella del 74% (minima per poter fruire di benefici economici, se non si supera il tetto reddituale) la distanza in termini di punteggio è abbastanza cospicua, soprattutto se si tratta di infermità multiple.
Distinti Saluti.
come Le ho già scritto, per quanto è a mia conoscenza, la procedura di accertamento dell'invalidità civile Commissione non prevede il rilascio di verbali provvisori.
Quindi, o si tratta di una novità procedurale INPS, oppure è un passaggio messo a punto a livello locale; in ogni caso mi pare sia opportuno ragionare sui verbali definitivi, e non su valutazioni interlocutorie, che non producono effetti concreti, se non quello di mettere in agitazione gli interessati, in caso di valutazione sfavorevole, oppure di dar loro una tranquillità aleatoria, se riportano un esito favorevole, che tuttavia non è definitivo.
Certamente fra una valutazione del 60% e quella del 74% (minima per poter fruire di benefici economici, se non si supera il tetto reddituale) la distanza in termini di punteggio è abbastanza cospicua, soprattutto se si tratta di infermità multiple.
Distinti Saluti.
[#7]
Spett.le Utente,
in merito al verbale provvisorio, ho trovato una possibile risposta nella previsione di cui alla Legge 80/2006 art. 6 comma 3-bis:
"3-bis. L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti."
Tuttavia la Legge fa riferimento specifico ai casi di "patologie oncologiche", il che non mi sembra riguardi il Suo caso.
Ancora Distinti Saluti.
in merito al verbale provvisorio, ho trovato una possibile risposta nella previsione di cui alla Legge 80/2006 art. 6 comma 3-bis:
"3-bis. L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti."
Tuttavia la Legge fa riferimento specifico ai casi di "patologie oncologiche", il che non mi sembra riguardi il Suo caso.
Ancora Distinti Saluti.
[#8]
Utente
Intanto la ringrazio della sua risposta,le rispondo per quanto riguarda le patologie che sono quelle elencate chiaramente come a capito non patologie,oncologiche.si certsmente mi ha messo molto ansia perche' chiaramente sto a speranza di questo minimo sostegno economico perche non sono in grado di lavorare...si certamente lei non mi puo dare giudizi di punteggio pero' secondo lei ho speranza?? Solo questo in base le patologie che ho.si il giorno stesso della visita mi hanno rilasciato il certificato provvisorio con i codici che ho elencato.che infatti ritengo basso
[#9]
Spett.le Utente,
esclusivamente in via ipotetica, per arrivare alla percentuale necessaria per ottenere benefici economici, sarebbe necessario un aggravamento pari al 35%, che è assai improbabile Le venga riconosciuto con il verbale definitivo.
Distinti Saluti.
esclusivamente in via ipotetica, per arrivare alla percentuale necessaria per ottenere benefici economici, sarebbe necessario un aggravamento pari al 35%, che è assai improbabile Le venga riconosciuto con il verbale definitivo.
Distinti Saluti.
[#13]
Spett.le Utente,
nel caso non si ritenga soddisfatto della valutazione della Commissione, può presentare ricorso giudiziale.
Dal momento che ha già un medico legale di Sua fiducia, senta il di lui parere prima di procedere.
Ancora Distinti Saluti.
nel caso non si ritenga soddisfatto della valutazione della Commissione, può presentare ricorso giudiziale.
Dal momento che ha già un medico legale di Sua fiducia, senta il di lui parere prima di procedere.
Ancora Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 13 risposte e 3k visite dal 06/06/2017.
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