Indennità di accompagnamento
Egregi Dottori,
sono un invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71 Inoltre ho legge 104/92 art. 3 comma 3 con connotazione di gravità. Ho fatto domanda per avere l'indennità accompagnamento ed ho effettuato una prima visita presso l'ASL della mia città ed una seconda visita, per la stessa domanda, presso la sede INPS. Perché mi sono dovuto sottoporre ad una seconda visita all'INPS dato che l'esito della prima visita all'ASL è stato positivo (tale responso mi è stato riferito da un medico legale dell'ASL)?
Nell'attesa di Vostre comunicazioni in merito, Vi ringrazio anticipatamente e Vi porgo i miei più cordiali saluti.
sono un invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71 Inoltre ho legge 104/92 art. 3 comma 3 con connotazione di gravità. Ho fatto domanda per avere l'indennità accompagnamento ed ho effettuato una prima visita presso l'ASL della mia città ed una seconda visita, per la stessa domanda, presso la sede INPS. Perché mi sono dovuto sottoporre ad una seconda visita all'INPS dato che l'esito della prima visita all'ASL è stato positivo (tale responso mi è stato riferito da un medico legale dell'ASL)?
Nell'attesa di Vostre comunicazioni in merito, Vi ringrazio anticipatamente e Vi porgo i miei più cordiali saluti.
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Spett.le Utente,
la visita di prima istanza per il riconoscimento di invalidità civile è stata effettuata presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell’INPS.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Se al termine della visita il giudizio viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS viene considerato defintivo.
Se invece il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale ed acquisisce gli atti, che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
Nello specifico, quanto Le è stato riferito (immagino a voce, dato che i membri della Commissione non trasmettono anticipazioni scritte sull'esito delle visite) non riporta l'unanimità dei pareri, per cui si può ipotizzare che tale unanimità non fosse stata raggiunta.
Distinti Saluti.
la visita di prima istanza per il riconoscimento di invalidità civile è stata effettuata presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell’INPS.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Se al termine della visita il giudizio viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS viene considerato defintivo.
Se invece il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale ed acquisisce gli atti, che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
Nello specifico, quanto Le è stato riferito (immagino a voce, dato che i membri della Commissione non trasmettono anticipazioni scritte sull'esito delle visite) non riporta l'unanimità dei pareri, per cui si può ipotizzare che tale unanimità non fosse stata raggiunta.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 5.1k visite dal 02/04/2017.
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