Legge 68/99 chiarimenti su diritti e doveri del lavoratore disabile e del d.d.l. d.l.

Buongiorno, sono una lavoratrice disabile assunta in una grande azienda dal 2006 e li sempre rimasta.
Al momento dell'iscrizione e successiva assunzione la mia % di invalidità civile era del dal 46% (diabete tipo 1 con complicanze oculari), col passare del tempo oggi e' dell'80% (diabete mellito complicato,deficit visus in glaucoma, prurito escoriata, S. ansioso depressiva, incontinenza).
Dato che causa il mio peggioramento sono aumentate le mie assenze x malattia e x visite mediche, sto iniziando ad avere problemi coi miei diretti responsabili. Al di là delle modalità di comunicazione. Il fatto è vero. Ma non so se la legge 68 99 lo valuti in qualche modo.
Non sto parlando di superamento del periodo di comporto.
Chiedo:
La legge 68 99 in che modo tutela il lavoratore e in che modo le aziende.
Il lavoratore rischia in questo Caso?
E io che sono una impiegata specializzata che lavora molto quando presente, cosa posso o devo fare x poter risolvere la Situazione?
Non so se mi sono spiegata.
Vorrei solo capire meglio i miei diritti e doveri.
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
A. S.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Gentile Signora,
per quanto Lei chiede trova risposta nell'art. 10 della citata Legge 68/99, che così recita:

"Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.
La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste."

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

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