Inabilità al lavoro: conseguenze sulla vita quotidiana
Gentile Staff di Medicitalia
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mia madre (61a, in terapia con gabapentin e triatec ,vedova, impiegata in ente privato, 33 a di contributi) anni addietro è stata colpita improvvisamente da virus che ha causato una lesione midollare, da allora cammina con difficoltà solo se accompagnata ma continua a recarsi al lavoro grazie al posto auto per disabili sotto casa ed al conseguimento della patente BS. L'insorgenza della patologia neurologica dal punto di vista lavorativo ha solo provocato un cambio di mansioni ( un lavoro più tranquillo) concordato con l'azienda ma che nulla che fare con la retribuzione.
Riporto di seguito l'esito dei due verbali di invalidità e 104 :
I verbale: invalidità 80 % + legge 104 art3 comma 3, Rivedibilità : 2 anni
II verbale; invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%".+ art3 comma 3 legge 104. Rivedibilità: 2 anni
Ora le mie domande sono le seguenti:
1) Può continuare a svolgere attività lavorativa come oggi ovvero "adeguata alle sue capacità"?
ho trovato l'ottima risposta del dott. Mascotti (https://www.medicitalia.it/consulti/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/321161-inabilta-lavorativa.html) sui cui però non riesco a trovare i riferimenti legislativi menzionati.
2)La suddetta formula quali ulteriori (oltre a quelli riportati nel link sottostante) benefici comporta premesso che mia madre già fruisce di assegno invalidità cat IO rivedibile a tre anni?
( ho trovato l'elenco dei benefici qui riportati http://www.handylex.org/schede/benefici/cod04.shtml)
3) la suddetta formula può portare a un non rinnovo della patente BS da parte della commissione medica della ASL, nostante sia perfettamente in grado di guidare con la macchina adattata e supportando il suddetto fatto con relazione neurologica?
Certo di una Vostra risposta porgo cordiali Saluti
Fra-Roma
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mia madre (61a, in terapia con gabapentin e triatec ,vedova, impiegata in ente privato, 33 a di contributi) anni addietro è stata colpita improvvisamente da virus che ha causato una lesione midollare, da allora cammina con difficoltà solo se accompagnata ma continua a recarsi al lavoro grazie al posto auto per disabili sotto casa ed al conseguimento della patente BS. L'insorgenza della patologia neurologica dal punto di vista lavorativo ha solo provocato un cambio di mansioni ( un lavoro più tranquillo) concordato con l'azienda ma che nulla che fare con la retribuzione.
Riporto di seguito l'esito dei due verbali di invalidità e 104 :
I verbale: invalidità 80 % + legge 104 art3 comma 3, Rivedibilità : 2 anni
II verbale; invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%".+ art3 comma 3 legge 104. Rivedibilità: 2 anni
Ora le mie domande sono le seguenti:
1) Può continuare a svolgere attività lavorativa come oggi ovvero "adeguata alle sue capacità"?
ho trovato l'ottima risposta del dott. Mascotti (https://www.medicitalia.it/consulti/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/321161-inabilta-lavorativa.html) sui cui però non riesco a trovare i riferimenti legislativi menzionati.
2)La suddetta formula quali ulteriori (oltre a quelli riportati nel link sottostante) benefici comporta premesso che mia madre già fruisce di assegno invalidità cat IO rivedibile a tre anni?
( ho trovato l'elenco dei benefici qui riportati http://www.handylex.org/schede/benefici/cod04.shtml)
3) la suddetta formula può portare a un non rinnovo della patente BS da parte della commissione medica della ASL, nostante sia perfettamente in grado di guidare con la macchina adattata e supportando il suddetto fatto con relazione neurologica?
Certo di una Vostra risposta porgo cordiali Saluti
Fra-Roma
[#1]
Spett.le Utente,
provo a risponderLe in maniera articolare:
1)relativamente al quesito riguardante la compatibilità fra la condizione di "totale e permanente inabilità lavorativa al 100%" in invalidità civile e lo svolgimento di attività lavorativa, esiste la Circolare del Ministero della Sanità dell'11 febbraio 1987 N° 3, che in merito precisa quanto segue:
<... I mutilati ed invalidi civili "totalmente inabili" di cui all'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, quindi, sono da individuare nei portatori delle più gravi minorazioni, ma non necessariamente in coloro cui è del tutto precluso lo svolgimento di una attività lavorativa.
I nuovi orientamenti espressi dalla L. 30 marzo 1971 n. 118 a favore degli invalidi civili, ripresi ed ampliati in norme successive, tendono all'affermazione di una pratica di riabilitazione socio-sanitaria che agevoli l'inserimento in ogni settore senza esclusioni predeterminate.
Lo stesso Ministero del Lavoro ha reso noto in una sua circolare (prot. n. 6/13966/A del 28 ottobre 1969) che: "anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100%) possono (se oculatamente utilizzati) svolgere, sia pure eccezionalmente, determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili".
In effetti, nell'ambito della progressiva espansione e diversificazione delle tipologie professionali, talune attività collegate alla prevalente esplicazione di capacità intellettuali consentono lo svolgimento di un lavoro.....>
L'attività lavorativa è invece vietata ai lavoratori che fruiscono della pensione di inabilità INPS (art. 2 Legge 222/84), mentre non lo è in caso di riconoscimento di assegno di invalidità (art.1 della medesima Legge).
Inoltre, l'eventuale non idoneità alla mansione specifica è accertata dal Medico Competente aziendale per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (D. Lgs. 81/08, art.41)e dalla ASL competente per territorio attraverso la Commissione medica ex Legge 300/70 art.5 negli altri casi.
2) i benefici fruibili dall'interessata sono riportati ed esaurientemente descritti nel sito in qustione sotto le voci "I temi" (sul lato sinistro della homepage)
3)L'idoneità alla guida in caso di menomazioni è demandata alla Commissione Medica Locale dell'ASL, che dovrà accertare (non a priori, ma concretamente) che il titolare di patente sia in grado di guidare in sicurezza i veicoli per i quali è abilitato dalla patente stessa. Non è pertanto ipotizzabile in questa sede quale sarà il giudizio della Commissione.
Distinti Saluti.
provo a risponderLe in maniera articolare:
1)relativamente al quesito riguardante la compatibilità fra la condizione di "totale e permanente inabilità lavorativa al 100%" in invalidità civile e lo svolgimento di attività lavorativa, esiste la Circolare del Ministero della Sanità dell'11 febbraio 1987 N° 3, che in merito precisa quanto segue:
<... I mutilati ed invalidi civili "totalmente inabili" di cui all'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, quindi, sono da individuare nei portatori delle più gravi minorazioni, ma non necessariamente in coloro cui è del tutto precluso lo svolgimento di una attività lavorativa.
I nuovi orientamenti espressi dalla L. 30 marzo 1971 n. 118 a favore degli invalidi civili, ripresi ed ampliati in norme successive, tendono all'affermazione di una pratica di riabilitazione socio-sanitaria che agevoli l'inserimento in ogni settore senza esclusioni predeterminate.
Lo stesso Ministero del Lavoro ha reso noto in una sua circolare (prot. n. 6/13966/A del 28 ottobre 1969) che: "anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100%) possono (se oculatamente utilizzati) svolgere, sia pure eccezionalmente, determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili".
In effetti, nell'ambito della progressiva espansione e diversificazione delle tipologie professionali, talune attività collegate alla prevalente esplicazione di capacità intellettuali consentono lo svolgimento di un lavoro.....>
L'attività lavorativa è invece vietata ai lavoratori che fruiscono della pensione di inabilità INPS (art. 2 Legge 222/84), mentre non lo è in caso di riconoscimento di assegno di invalidità (art.1 della medesima Legge).
Inoltre, l'eventuale non idoneità alla mansione specifica è accertata dal Medico Competente aziendale per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (D. Lgs. 81/08, art.41)e dalla ASL competente per territorio attraverso la Commissione medica ex Legge 300/70 art.5 negli altri casi.
2) i benefici fruibili dall'interessata sono riportati ed esaurientemente descritti nel sito in qustione sotto le voci "I temi" (sul lato sinistro della homepage)
3)L'idoneità alla guida in caso di menomazioni è demandata alla Commissione Medica Locale dell'ASL, che dovrà accertare (non a priori, ma concretamente) che il titolare di patente sia in grado di guidare in sicurezza i veicoli per i quali è abilitato dalla patente stessa. Non è pertanto ipotizzabile in questa sede quale sarà il giudizio della Commissione.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 2.6k visite dal 12/12/2016.
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