Il lavoro, così ho fatto richiesta
Gentili dottori, soffro di attacchi di panico con agorafobia e depressione da 30 anni e da due anni mi impediscono di uscire, la situazione stava diventando compromettente per il lavoro, così ho fatto richiesta per ottenere l'inabilità al lavoro con la legge 335. Al MEF circa un anno fa mi hanno riconosciuto sei mesi di inabilità al termine dei quali, dopo un' ulteriore visita fatta pochi giorni fa, la commissione medica mi comunicava ufficialmente la mia inabilità al lavoro concessa nel mese di settembre. Ma dato che la mia richiesta era stata fatta per ottenere la pensione per la 335, non mi è stata riconosciuta.
sono sconfortante, quindi chiedevo un Vostro spettabile parere se il mio caso mi consente di ottenere il pensionamento con la 335. Vorrei un Vostro parere, semmai per ricorrere presso la Corte dei Conti. Grazie
sono sconfortante, quindi chiedevo un Vostro spettabile parere se il mio caso mi consente di ottenere il pensionamento con la 335. Vorrei un Vostro parere, semmai per ricorrere presso la Corte dei Conti. Grazie
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SUPPONGO DI NO
La pensione diretta di inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 335/95 è un trattamento erogato a favore dei cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età (previsto per il collocamento a riposo) nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo. Per decorrenze della pensione successiva al primo gennaio 2012, a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità contributive maturate dal 2012, la maggiorazione di cui sopra viene sempre calcolata secondo le regole del sistema contributivo ossia fino al compimento del sessantesimo anno di età. In ogni caso l’ anzianità contributiva complessiva non potrà superare i 40 anni e l’importo della pensione d’inabilità non potrà superare l’80% della base pensionabile,.
La pensione diretta di inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 335/95 è un trattamento erogato a favore dei cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età (previsto per il collocamento a riposo) nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo. Per decorrenze della pensione successiva al primo gennaio 2012, a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità contributive maturate dal 2012, la maggiorazione di cui sopra viene sempre calcolata secondo le regole del sistema contributivo ossia fino al compimento del sessantesimo anno di età. In ogni caso l’ anzianità contributiva complessiva non potrà superare i 40 anni e l’importo della pensione d’inabilità non potrà superare l’80% della base pensionabile,.
Dott. Pietro Rinella
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 1.8k visite dal 15/09/2016.
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