Richiesta pensione inabilità legge 335/1995

Gentili Dottori!
Sono un ex dipendente della Polizia di Stato che all'età di 51 anni, cioè dall'Agosto 2015 e dopo 31 anni di servizio, sono stato riformato per fisica inabilità determinata dalle seguenti patologie: Aneurisma dell'Aorta addominale - Stenosi delle iliache al 2° Stadio Leriche Fontaine - Artereopatia obliterante degli arti inferiori. La C.M.O. che ha decretato la riforma, si è espressa con giudizio negativo circa la dipendenza da causa di servizio dell'anzidetta patologia riconoscendomene però altre già precedentemente giudicate come dipendenti da causa di servizio. Nel verbale di riforma la C.M.O. ha espresso il seguente parere : " Non idoneo nella forma assoluta ai servizi d'istituto, non idoneo ai servizi nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, Si idoneo ai servizi in altre amministrazioni civili dello Stato.
Nonostante mi sia stata data tale facoltà di poter lavorare presso altre amministrazioni civili, in ragione del mio stato di salute che mi vede spesso affaticato nei movimenti e con altre sintomatologie correlate all'uso che faccio di particolari farmaci, ho deciso di andare in qiuescenza.
La mia amministrazione ha operato i dovuti calcoli comunicandoli all'INPS che ha poi decretato una rata di pensione mensile che è al di sotto di oltre 300 € rispetto allo stipendio mensile che percepivo nel periodo di aspettativa, quindi solo stipendio base senza altre indennità accessorie.
Nel computo dei calcoli mi è stata riconosciuta l'agevolazione prevista dall'art.4 L. 165/97 (c.d. sei scatti paga) e sono in attesa che in aggiunta alla pensione, mi venga attribuita anche l'indennità di Pensione Privilegiata Ordinaria per cause di servizio riconosciutemi a vita.
Intuisco che tale differenza potrebbe essere determinata dal nuovo calcolo delle pensioni in ragioni della riforma C.d. Dini e poi a seguire Monti e Fornero e che quindi, tale differenza, può essere determinata anche dal fatto che sono stato posto in pensioni con i calcoli del sistema misto (retributivo e poi contributivo)
Premesso quanto sopra, in ragione della mia riforma, posso inoltrare all'INPS domanda affinchè che mi venga riconosciuta ed attribuita ulteriore indennità prevista dalla Legge 335/95?
Ringrazio anticipatamente e porgo a tutti voi distinti saluti.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

Con la legge n. 335/1995, articolo 2, comma 12, è stata introdotta anche per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni la prestazione previdenziale di inabilità già disciplinata per i lavoratori del settore privato dall’articolo 2 della legge n. 222/1984, e ciò nell'ottica dell’armonizzazione dei regimi previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.
Essa viene corrisposta ai lavoratori i quali, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995, dunque, sostanzialmente, rinvia alla disciplina contenuta nell’articolo 2 della legge n. 222/1984 richiamando direttamente o indirettamente i presupposti e ei limiti di applicabilità.
Per effetto del richiamo della disciplina contenuta nella legge n. 222/1984, per possedere i requisiti per la concessione della pensione di inabilità devono concorrere:
1) l’assoluta e permanete impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quindi anche diversa da quella già svolta;
2) il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità NON dipendente da causa di servizio.
Ne consegue che per l'eventuale istanza che Lei presentasse non saranno considerate le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Il procedimento per il riconoscimento del dritto alla pensione di inabilità è disciplinato dal decreto del Ministero della Funzione Pubblica maggio 1997, n. 187: regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Tale iter è stato confermato dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fino ad eventuali nuove disposizioni che verranno impartite a seguito della risposta che i Ministeri vigilanti forniranno al quesito posto medesimo istituto.

La pensione di inabilità è attribuita a domanda. La domanda, con la richiesta di essere sottoposto a visita medica, è presentata al datore di lavoro presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, e quindi lo stesso datore di lavoro invia la suddetta richiesta alla Commissione Medica di Verifica competente per territorio.
La Commissione Medica di Verifica, espletata la visita medica, trasmette al datore di lavoro il verbale contenente l'accertamento della inabilità.
Il datore di lavoro, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adeguamenti economici occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro e' già intervenuta.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]