Idoneità lavorativa
Sono un'operatrice sanitaria e lavoro in una struttura per anziani. Nel 2010 sono stata operata di ernia al disco L5-S1. In seguito, il medico del lavoro, avendo fatto presente il mio problema, mi ha resa idonea ma con prescrizione, ossia lavorare in nuclei in cui si usano (non sempre) i mezzi per lo spostamento degli utenti. Ora mi è sorta ernia cervicale e dorsale. La mia domanda è questa Le pers one (ospiti) in un nucleo non sono seempre quelle e con patologie diverse, quindi l'idoneità di un nucleo ad avere operatori con prescrizione può variare? Andrebbe fatta periodicamente una verifica del nucleo per vedere se esistono le caratteristiche per operatori con limitazioni?
Gli operatori con prescrizione dovrebbero avere la precedenza rispetto agli altri ad essere collocati in tali nuclei?
Il certificato del medico competente della ditta dovrebbe essere anche avvalorato da un altro di un altro medico del lavoro?
Grazie se mi risponderete
Franca
Gli operatori con prescrizione dovrebbero avere la precedenza rispetto agli altri ad essere collocati in tali nuclei?
Il certificato del medico competente della ditta dovrebbe essere anche avvalorato da un altro di un altro medico del lavoro?
Grazie se mi risponderete
Franca
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Spett.le Utente,
il problema che Lei pone riguarda l'organizzazione del lavoro, per cui il Datore di Lavoro deve prevedere che gli operatori che risultano idonei con tale prescrizione non debbano svolgere l'attività in sedi e unità che siano sprovviste di sistemi di ausilio per la movimentazione degli assistiti.
Il giudizio del medico competente non ha alcuna necessità di essere avvalorato da altri organismi, a meno che entro 30 giorni gli interssati non presentino ricorso avverso tale giudizio all'Organo di Vigilanza, ai sensi dell'art. del D.Lgs 81/08, art. 41, comma 9 .
Distinti Saluti.
il problema che Lei pone riguarda l'organizzazione del lavoro, per cui il Datore di Lavoro deve prevedere che gli operatori che risultano idonei con tale prescrizione non debbano svolgere l'attività in sedi e unità che siano sprovviste di sistemi di ausilio per la movimentazione degli assistiti.
Il giudizio del medico competente non ha alcuna necessità di essere avvalorato da altri organismi, a meno che entro 30 giorni gli interssati non presentino ricorso avverso tale giudizio all'Organo di Vigilanza, ai sensi dell'art. del D.Lgs 81/08, art. 41, comma 9 .
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 1.3k visite dal 11/06/2016.
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