Malattia professionale camionisti

Gentili medici, sono autista di mezzi pesanti da 32 anni circa, ho presentato per la seconda volta all'Inail domanda per il riconoscimento di malattia professionale a seguito di danni alla colonna. Le domande presentate sono state entrambe respinte, la prima 3 anni fà (dopo causa) , la seconda recentemente è stata anch'essa respinta dall'Inail, sia in sede di prima visita, poi il patronato ha fatto opposizione, respinta ancora, poi richiesta di pre-contenzioso, respinto anche quest'ultimo tentativo.
Secondo l'esito della RM risulto essere affetto da ernia discale cervicale e da discopatie lombari.
L'esito della RM lombare recita:
Diffusi segni di spondilosi dorso-lombare associati ad artrosi delle articolazioni interapofisarie maggiore a livello dei metameri lombari distali, presenza di fenomeni osteocondrosici e multiple piccole ernie intraspongiose di Schmorl maggiormente localizzate a livello dei metameri dorso-lombare.
Modica protrusione posteriore ad ampio raggio dei dischi intervertebrali L3-L4 e L4-L5 con impronta sul ventre anteriore e riduzione in ampiezza dei neuroforami bilaterali.
Non si osservano ulteriori immagini riferibili a protrusioni e/o lesioni erniarie.
Nella norma i diametri ossei del canale spinale e dei forami di coniugazione.
Regolare il segnale della cauda; cono midollare normoposizionato.

Ora, secondo il Vostro parere possono esserci gli estremi per il riconoscimento della malattia professionale?
Il medico dell'Inail afferma che le spondilodiscopatie lombari non sono malattie tabellate, mentre il medico legale del patronato afferma di si.
Se anche secondo Voi sono tabellate, potreste darmi le indicazioni su dove trovare le tabelle corrette? Non ho nessuna intenzione, nel caso non lo fossero, di affrontare un'altra causa con la risposta già scontata. Vi ringrazio fin d'ora per la Vostra risposta
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Spett.le Utente,
nelle Tabelle INAIL relative alle Malattie Professionali è riportata: (Voce 77)Ernia discale lombare [M-51.2] per le seguenti lavorazioni:
a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti),imbarcazioni per pesca professionale costiera e
d’altura.
b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
Ne consegue che la lavorazione "autista di mezzi pesanti" non è ricompresa fra tali lavorazioni, e che pertanto per l'eventuale riconoscimento ai fini dell'assicurazione INAIL non può essere applicata la presunzione legale d'origine, bensì l'onere della prova ricade sull'assicurato.
Inoltre la spondilosi e l'artrosi sono riconducibili a malattia degenerativa non tabellata.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

[#2]
Utente
Utente
Grazie per la Sua risposta. Mi permetto di chiedere come mai la guida di autoarticolati non è compresa per quanto riguarda l'ernia del disco lombare o cervicale. La guida di tali automezzi trasmette vibrazioni alla colonna, tant'è vero che ai miei colleghi che hanno fatto domanda per il riconoscimento di malattia professionale per ernia del disco lombare gli è stata riconosciuta.
E' stata inoltre riconosciuta ad altri colleghi anche la spondilodiscopatia del tratto lombare, e quando ho chiesto spiegazioni riguardo al fatto che ad alcuni era stata riconosciuta e ad altri, tra cui io no, mi è stato risposto che dipende dal medico. Mah sono francamente perplesso!! il patronato insiste a dire che ci sono i presupposti per il riconoscimento e mi consiglia di fare causa all'Inail. Grazie ancora,
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Spett.le Utente,
il Suo precedente quesito riguardava l'inclusione o meno delle infermità nelle Tabelle INAIL, non la possibilità di riconoscimento della malattia Professionale.
In tal senso, sono riconoscibili anche malattie non tabellate, ma con "onere della prova" a carico dell'assicurato, il che ovviamente concede all'Istituto una notevole discrezionalità, non essendo utilizzabile il principio della "presunzione legale di origine".
L'inclusione o meno di una malattia nelle Tabelle può essere effettuata nelle revisioni periodiche delle stesse, per cui si può ipotizzare che l'attività di guida di automezzi pesanti non sia stata ritenuta sufficientemente nociva nei riguardi della malattia in questione da parte della Commissione che aggiorna periodicamente tali Tabelle.

Ancora Distinti Saluti.