Responsabilità
Buonasera seguito di un malore mia madre si è presentata a un cardiologo con cardiopalma ritmico diurno e dopo aver fatto un ecg ha prescritto holter
La settimana successiva ha messo l'holter co risultato
Ritmo sinusale interrotto da bev isolati, concentrati nelle ore diurne, rare coppie
Un episodio di tachicardia sopraventricolare parossistica della dirata di 25 min a 150fc.
Non aritmie ipocinetioche
Nelle ore notturne è costantemente presente l'inversione dell'onda t in d2-d3 avf e v6
Non sottoslivellamento patologico del tratto st
Opportuna visita cardiologica
Prendere cardicor AlBisogno
Dopo 5 giorni che ha messo l'holter è morta e dopo 7 giorni hanno consegnato i risultavi l'holter dicendo che doveva fare ulteriori accertamenti
Grazie della cortese risposta
Segnala allo staff
La settimana successiva ha messo l'holter co risultato
Ritmo sinusale interrotto da bev isolati, concentrati nelle ore diurne, rare coppie
Un episodio di tachicardia sopraventricolare parossistica della dirata di 25 min a 150fc.
Non aritmie ipocinetioche
Nelle ore notturne è costantemente presente l'inversione dell'onda t in d2-d3 avf e v6
Non sottoslivellamento patologico del tratto st
Opportuna visita cardiologica
Prendere cardicor AlBisogno
Dopo 5 giorni che ha messo l'holter è morta e dopo 7 giorni hanno consegnato i risultavi l'holter dicendo che doveva fare ulteriori accertamenti
Grazie della cortese risposta
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[#1]
Spett.le Utente,
per poter ascrivere una responsabilità (penale, civile) a qualcuno è necessario stabilire un nesso causale fra il comportamento attivo od omissivo e le conseguenze, in quanto il solo "post hoc, ergo propter hoc" non rappresenta un solido principio di prova.
Purtroppo con i soli dati che riporta a mio parere non si può ascrivere alcun profilo di responsabilità.
Distinti Saluti.
per poter ascrivere una responsabilità (penale, civile) a qualcuno è necessario stabilire un nesso causale fra il comportamento attivo od omissivo e le conseguenze, in quanto il solo "post hoc, ergo propter hoc" non rappresenta un solido principio di prova.
Purtroppo con i soli dati che riporta a mio parere non si può ascrivere alcun profilo di responsabilità.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Grazie della cortese risposta nell'holter dice anche che ci sono 8800 battici ventricolari.
Secondo lei non è passato troppo tempo nel restituire i risultati visto che l'holter è stato messo il 4/10 e visionato il 5/10 per poi averci chiamato soltanto l'11/10 quando ormai era troppo tardi calcolando che aveva un quadro clinico di aritmia sopraventricolare e ventricolare importante !! E poi il cardiocor puo essere preso al bisogno? La ringrazioo
Secondo lei non è passato troppo tempo nel restituire i risultati visto che l'holter è stato messo il 4/10 e visionato il 5/10 per poi averci chiamato soltanto l'11/10 quando ormai era troppo tardi calcolando che aveva un quadro clinico di aritmia sopraventricolare e ventricolare importante !! E poi il cardiocor puo essere preso al bisogno? La ringrazioo
[#3]
Spett.le Utente,
come Le ho fatto presente, il tempo intercorso fra l'esame e la consegna dei referti di per sè non configura una responsabilità se non è evidente, in maniera chiara ed incontrovertibile, che il risultato dell'esame ("ulteriori accertamenti" è un termine generico) e delle eventuali cure successive avrebbe evitato il decesso: e ciò deve essere dimostrato in termini di nesso causale, e non soltanto con criterio ipotetico.
Qualsiasi medicinale va assunto secondo la prescrizione dello specialista, anche se sarebbe stato più corretto indicare dosi e tempi di assunzione; tuttavia la prescrizione in sè può essere considerata quale indicazione di un farmaco dallo specialista al medico di medicina generale, che poi nello specifico stabilisce quale dosaggio sia più opportuno.
Ancora Distinti Saluti.
come Le ho fatto presente, il tempo intercorso fra l'esame e la consegna dei referti di per sè non configura una responsabilità se non è evidente, in maniera chiara ed incontrovertibile, che il risultato dell'esame ("ulteriori accertamenti" è un termine generico) e delle eventuali cure successive avrebbe evitato il decesso: e ciò deve essere dimostrato in termini di nesso causale, e non soltanto con criterio ipotetico.
Qualsiasi medicinale va assunto secondo la prescrizione dello specialista, anche se sarebbe stato più corretto indicare dosi e tempi di assunzione; tuttavia la prescrizione in sè può essere considerata quale indicazione di un farmaco dallo specialista al medico di medicina generale, che poi nello specifico stabilisce quale dosaggio sia più opportuno.
Ancora Distinti Saluti.
[#5]
Spett.le Utente,
il significato della risposta è questo: secondo i dati che ha riportato, ad una prima lettura non si evincono chiari elementi di responsabilità; tuttavia il caso specifico dovrebbe essere analizzato con maggiore dettaglio per poter escludere completamente sia la negligenza, l'imprudenza e la perizia dei sanitari, sia l'insorgenza di concause sopravvenute nel determinismo dell'evento fatale.
Ancora Distnti Saluti.
il significato della risposta è questo: secondo i dati che ha riportato, ad una prima lettura non si evincono chiari elementi di responsabilità; tuttavia il caso specifico dovrebbe essere analizzato con maggiore dettaglio per poter escludere completamente sia la negligenza, l'imprudenza e la perizia dei sanitari, sia l'insorgenza di concause sopravvenute nel determinismo dell'evento fatale.
Ancora Distnti Saluti.
[#7]
Utente
Il nesso causale tra il comportamento omissivo e la conseguenza non puo essere data dalla data del primo ecg effettuato il 22-9-dove si vedevano gia numerosi bev e bevs e la data in cui è stato effettuato l'holter dopo una settimana e ancora di piu al decesso del 10-10
( non avendo avuto nessuna terapia per cercare di risolvere il problema o vedere piu a fondo la aritmia?
( non avendo avuto nessuna terapia per cercare di risolvere il problema o vedere piu a fondo la aritmia?
[#8]
Spett.le Utente,
il fatto in questione potrebbe essere considerato se la causa del decesso fosse un'aritmia ipercinetica: ma mi pare che ciò non sia documentato, nè dimostrabile (altrimenti ne avrebbe fatto cenno in quanto ha riferito).
Ergo: si resta nel campo delle ipotesi.
Ancora Distinti Saluti.
il fatto in questione potrebbe essere considerato se la causa del decesso fosse un'aritmia ipercinetica: ma mi pare che ciò non sia documentato, nè dimostrabile (altrimenti ne avrebbe fatto cenno in quanto ha riferito).
Ergo: si resta nel campo delle ipotesi.
Ancora Distinti Saluti.
[#10]
Spett.le Utente,
un'autopsia eseguita su corpo esumato a 5 anni dal decesso può evidenziare cause di morte che determinino nei resti segni rilevabili: per intenderci, certamente non potrà mai stabilire che il decesso è stato conseguente ad aritmia ipercinetica.
Purtroppo per fare chiarezza sulle cause di morte è indispensabile procedere immediatamente, mentre a distanza di anni diviene assai difficile, se non impossibile.
In conclusione, ed in riferimento a quanto ha descritto nei quesiti precedenti, un elemento di partenza per stabilire un'eventuale responsabilità dei sanitari che avevano in cura la persona, avrebbe potuto essere la registrazione elettrocardiografica effettuata immediatamente prima del decesso (cosa possibile, se la persona è stata soccorsa tramite il 118 od assistita in ambito ospedaliero).
Altrimenti, come già detto, si tratta solo di ipotesi non dimostrabili.
Distinti Saluti.
un'autopsia eseguita su corpo esumato a 5 anni dal decesso può evidenziare cause di morte che determinino nei resti segni rilevabili: per intenderci, certamente non potrà mai stabilire che il decesso è stato conseguente ad aritmia ipercinetica.
Purtroppo per fare chiarezza sulle cause di morte è indispensabile procedere immediatamente, mentre a distanza di anni diviene assai difficile, se non impossibile.
In conclusione, ed in riferimento a quanto ha descritto nei quesiti precedenti, un elemento di partenza per stabilire un'eventuale responsabilità dei sanitari che avevano in cura la persona, avrebbe potuto essere la registrazione elettrocardiografica effettuata immediatamente prima del decesso (cosa possibile, se la persona è stata soccorsa tramite il 118 od assistita in ambito ospedaliero).
Altrimenti, come già detto, si tratta solo di ipotesi non dimostrabili.
Distinti Saluti.
[#12]
A proposito delle considerazioni precedenti, riporto un estratto di sentenza:
<Tribunale Bologna, penale, sentenza 18 aprile 2013, n. 1657
Omicidio colposo - Responsabilità per colpa medica -Fondamento - Nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento - Accertamento imprescindibile - Giudizio contro fattuale - Generalizzata regola di esperienza, legge scientifica, universale o statistica - Insufficienza, contraddittorietà e incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale - Pronuncia assolutoria.
In materia di responsabilità per colpa medica, il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento di danno può ritenersi sussistente nella sola ipotesi in cui, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa (e, nel caso di reato omissivo, ipotizzandosi come non realizzata la condotta umana) impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Non è, dunque, consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il Giudice è tenuto a verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, cosicché, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia escluso anche la interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo, con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
In tale contesto, quindi, la insufficienza, la contraddittorietà e la incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, e dunque il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva o commissiva di cui si tratta, rispetto ad altri fattori interagenti sulla produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.
Nella specie, rilevato che, anche secondo i consulenti dell’accusa, l’adozione tempestiva dei comportamenti omessi non avrebbe ragionevolmente modificato il decorso della malattia,deve escludersi la prova del nesso causale tra le loro omissioni e il decesso del paziente.>
<Tribunale Bologna, penale, sentenza 18 aprile 2013, n. 1657
Omicidio colposo - Responsabilità per colpa medica -Fondamento - Nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento - Accertamento imprescindibile - Giudizio contro fattuale - Generalizzata regola di esperienza, legge scientifica, universale o statistica - Insufficienza, contraddittorietà e incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale - Pronuncia assolutoria.
In materia di responsabilità per colpa medica, il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento di danno può ritenersi sussistente nella sola ipotesi in cui, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa (e, nel caso di reato omissivo, ipotizzandosi come non realizzata la condotta umana) impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Non è, dunque, consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il Giudice è tenuto a verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, cosicché, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia escluso anche la interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo, con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
In tale contesto, quindi, la insufficienza, la contraddittorietà e la incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, e dunque il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva o commissiva di cui si tratta, rispetto ad altri fattori interagenti sulla produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.
Nella specie, rilevato che, anche secondo i consulenti dell’accusa, l’adozione tempestiva dei comportamenti omessi non avrebbe ragionevolmente modificato il decorso della malattia,deve escludersi la prova del nesso causale tra le loro omissioni e il decesso del paziente.>
Questo consulto ha ricevuto 12 risposte e 2.7k visite dal 13/07/2015.
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