Ricorso avverso reiezione rinnovo assegno ordinario
Nel 2011 mi e' stato riconosce assegno ordinario di inavlidità, nel 2014 faccio domanda di rinnovo, ma pur rimanendo invariate le patologie, anzi invalidita civile portata dal 67 al 75 %, Inps da parere negativo al rinnovo.
Effettuo ricorso amministrativo alla commissione provinciale, ma vengo inviato a visita nello stesso posto e dallo stesso medico che ha gestito la pratica di I istanza, che senza pensarci troppo rigetta nuovamente la domanda
Ma e' normale che ad un ricorso si viene visitati dalla stessa commisione di I istanza?
Effettuo ricorso amministrativo alla commissione provinciale, ma vengo inviato a visita nello stesso posto e dallo stesso medico che ha gestito la pratica di I istanza, che senza pensarci troppo rigetta nuovamente la domanda
Ma e' normale che ad un ricorso si viene visitati dalla stessa commisione di I istanza?
[#1]
Spett.le Utente,
le procedure INPS (Circolare N° 168 del 30-12-2011) prevedono una fase preliminare, finalizzata ad evitare se possibile i contenziosi, in cui il dirigente medico INPS di Sede, ricevuta notizia di un ricorso, verifica tempestivamente rispetto al termine per la costituzione in giudizio l’eventuale presenza di elementi che giustifichino la riforma d’ufficio dell’accertamento medico legale impugnato in senso favorevole al ricorrente, attivando una procedura di autotutela.
Può leggere, al proposito, l'articolo al link seguente:
https://www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/1824-ricorsi-in-giudizio-per-invalidita-civile-legge-104-e-previdenza-circolare-inps-n-168.html
Distinti Saluti.
le procedure INPS (Circolare N° 168 del 30-12-2011) prevedono una fase preliminare, finalizzata ad evitare se possibile i contenziosi, in cui il dirigente medico INPS di Sede, ricevuta notizia di un ricorso, verifica tempestivamente rispetto al termine per la costituzione in giudizio l’eventuale presenza di elementi che giustifichino la riforma d’ufficio dell’accertamento medico legale impugnato in senso favorevole al ricorrente, attivando una procedura di autotutela.
Può leggere, al proposito, l'articolo al link seguente:
https://www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/1824-ricorsi-in-giudizio-per-invalidita-civile-legge-104-e-previdenza-circolare-inps-n-168.html
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Il problema è che io sono un ex enpals, attuale polo Pals che non avendo più medicina del lavoro invia a visita presso inps.
Quello che mi chiedo, la visita di ricorso non dovrebbe essere fatta presso commissione provinciale anziché commissione territoriale visto che già aveva espresso un giudizio in precedenza?
Sottolineo di aver fatto ricorso amministrativo e non giudiziario
Quello che mi chiedo, la visita di ricorso non dovrebbe essere fatta presso commissione provinciale anziché commissione territoriale visto che già aveva espresso un giudizio in precedenza?
Sottolineo di aver fatto ricorso amministrativo e non giudiziario
[#3]
Spett.le Utente,
l'assicurazione INPS invalidità ex-Legge 222/84 non ha niente a che vedere con la medicina del lavoro, in quanto rientra nella medicina legale previdenziale; non riesco pertanto a comprendere il collegamento fra INPS e medicina del lavoro.
Per quanto riguarda i ricorsi amministrativi, dal 2012 sono vigenti le nuove procedure INPS, secondo le quali sono istituite le Unità Organizzative “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi “, con previsione di gestione del contenzioso amministrativo ed attività di autotutela da parte dell'Istituto:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%20132%20del%2011-10-2011.htm
E' possibile che il Suo caso sia stato assegnato a tale Unità, ma per verificarlo dovrebbe rivolgersi direttamente alla sede dell'Istituto, eventualmente tramite un Ente di Patronato.
Distinti Saluti.
l'assicurazione INPS invalidità ex-Legge 222/84 non ha niente a che vedere con la medicina del lavoro, in quanto rientra nella medicina legale previdenziale; non riesco pertanto a comprendere il collegamento fra INPS e medicina del lavoro.
Per quanto riguarda i ricorsi amministrativi, dal 2012 sono vigenti le nuove procedure INPS, secondo le quali sono istituite le Unità Organizzative “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi “, con previsione di gestione del contenzioso amministrativo ed attività di autotutela da parte dell'Istituto:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%20132%20del%2011-10-2011.htm
E' possibile che il Suo caso sia stato assegnato a tale Unità, ma per verificarlo dovrebbe rivolgersi direttamente alla sede dell'Istituto, eventualmente tramite un Ente di Patronato.
Distinti Saluti.
[#4]
Utente
Mi scusi intendevo centro medico legale.
Lasciamo stare il patronato dal quale ancora attendo lumi, in quanto secondo loro il ricorso è stato definito ma secondo inps respinto per mancanza di delega. Fortuna non erano scaduti i termini quindi presentai un secondo ricorso amministrativo personalmente.
Quello che continuo a chiedermi è normale che la visita medico legale di un ricorso venga fatta dalla stessa commissione che ha dato il parere di prima istanza?
Lasciamo stare il patronato dal quale ancora attendo lumi, in quanto secondo loro il ricorso è stato definito ma secondo inps respinto per mancanza di delega. Fortuna non erano scaduti i termini quindi presentai un secondo ricorso amministrativo personalmente.
Quello che continuo a chiedermi è normale che la visita medico legale di un ricorso venga fatta dalla stessa commissione che ha dato il parere di prima istanza?
[#5]
Spett.le Utente,
prima dell'introduzione delle nuove procedure, che ho citato nelle precedenti risposte, a seguito del ricorso al Comitato Provinciale l'assicurato ricorrente veniva sottoposto a visita collegiale da parte di un sanitario dell'INPS e da un medico nominato dal ricorrente; l'esito della collegiale veniva riportato su un verbalino (modello IO 48 SAN) e sulla base di questo il Comitato Provinciale stabiliva se accogliere o meno il ricorso.
L'introduzione delle nuove procedure ha probabilmente modificato la prassi, per cui la risposta al quesito può ricavarsi dalla lettera di convocazione con cui l'INPS l'ha convocata per la visita in questione (dovrebbe verificare se è citata la "collegiale" e se è stato invitato a nominare un medico di parte) e dalla nota con cui Le si comunica il rigetto del ricorso.
Di fatto la gestione dei ricorsi amministrativi è una procedura interna dell'INPS, e non è disciplinata nella Legge 222/84, per cui il Comitato Provinciale potrebbe avvalersi, ai fini della decisione, del solo parere dei sanitari INPS sulle motivazioni del ricorso, fermo restando che questi si assumerebbero la responsabilità dell'accoglimento o meno dell'istanza.
Stante quanto ha riferito, a questo punto Le suggerisco di consultare un legale esperto in materia previdenziale.
Ancora Distinti Saluti.
prima dell'introduzione delle nuove procedure, che ho citato nelle precedenti risposte, a seguito del ricorso al Comitato Provinciale l'assicurato ricorrente veniva sottoposto a visita collegiale da parte di un sanitario dell'INPS e da un medico nominato dal ricorrente; l'esito della collegiale veniva riportato su un verbalino (modello IO 48 SAN) e sulla base di questo il Comitato Provinciale stabiliva se accogliere o meno il ricorso.
L'introduzione delle nuove procedure ha probabilmente modificato la prassi, per cui la risposta al quesito può ricavarsi dalla lettera di convocazione con cui l'INPS l'ha convocata per la visita in questione (dovrebbe verificare se è citata la "collegiale" e se è stato invitato a nominare un medico di parte) e dalla nota con cui Le si comunica il rigetto del ricorso.
Di fatto la gestione dei ricorsi amministrativi è una procedura interna dell'INPS, e non è disciplinata nella Legge 222/84, per cui il Comitato Provinciale potrebbe avvalersi, ai fini della decisione, del solo parere dei sanitari INPS sulle motivazioni del ricorso, fermo restando che questi si assumerebbero la responsabilità dell'accoglimento o meno dell'istanza.
Stante quanto ha riferito, a questo punto Le suggerisco di consultare un legale esperto in materia previdenziale.
Ancora Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 5 risposte e 8.7k visite dal 18/03/2015.
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