Ricorso inps per reiezione assegno ordinario di invalidità
Buongiorno,
Ho 55 anni e nel settembre 2012 mi è stata diagnosticata una malattia autoimmune, la granulomatosi di wegener, che mi ha causato danni permanenti ai reni.
Ho avuto il riconoscimento dell' invalidità civile dell'80% in data 11/2/2013.
Mi era stato riconosiuto anche l' assegno ordinario di invalidità.
In data 21/ 11/ 2014 sono stata sottoposta a visita inps per " Revisione pensione per motivi reddituali"
(Risulto lavoratrice dipendente fino al 30.5.2013 pertanto ho avuto reddito fino a tale data) . Durante la visita il medico, vista la documentazione da me prodotta, mi disse che non averei dovuto aspettarmi la reiezione perché dalla documentazione si evinceva che la malattia è ancora ben presente.
Invece ho ricevuto reiezione con conseguente sospensione dell'assegno.
Ora vorrei fare ricorso ma vorrei anche segnalare che la mia attività non era di semplice impiegata ma ero Responsabile di Amministrazione del personale di Azienda con 400 dipendenti, lavoro molto impegnativo e stressante, per la quale o sei totalmente in grado di svolgerlo o non lo sei. Cioè non puoi dire "mi scusi ma questo non lo faccio perché ho la riduzione dovuta alla mia patologia" quindi o sono riconosciuta totalmente abile o no, spero di essere riuscita a spiegarmi.
Io mi sono dovuta licenziare perché quel lavoro (confacente alle mie attitudini personali) non sono più in grado di farlo.
Inoltre la mia malattia (rara e poco conosciuta) porta dei disturbi non sempre documentabili, quali dolori diffusi, bruciori agli arti inferiori e superiori, stanchezza e cefalea. Come posso farlo presente nel ricorso?
Quanto sopra io non lo avevo fatto presente durante la visita del 21.11.2014 perché visto quanto mi aveva detto il medico non lo avevo ritenuto necessario.
Ringrazio per una cortese risposta e invio i miei più distinti saluti.
Ho 55 anni e nel settembre 2012 mi è stata diagnosticata una malattia autoimmune, la granulomatosi di wegener, che mi ha causato danni permanenti ai reni.
Ho avuto il riconoscimento dell' invalidità civile dell'80% in data 11/2/2013.
Mi era stato riconosiuto anche l' assegno ordinario di invalidità.
In data 21/ 11/ 2014 sono stata sottoposta a visita inps per " Revisione pensione per motivi reddituali"
(Risulto lavoratrice dipendente fino al 30.5.2013 pertanto ho avuto reddito fino a tale data) . Durante la visita il medico, vista la documentazione da me prodotta, mi disse che non averei dovuto aspettarmi la reiezione perché dalla documentazione si evinceva che la malattia è ancora ben presente.
Invece ho ricevuto reiezione con conseguente sospensione dell'assegno.
Ora vorrei fare ricorso ma vorrei anche segnalare che la mia attività non era di semplice impiegata ma ero Responsabile di Amministrazione del personale di Azienda con 400 dipendenti, lavoro molto impegnativo e stressante, per la quale o sei totalmente in grado di svolgerlo o non lo sei. Cioè non puoi dire "mi scusi ma questo non lo faccio perché ho la riduzione dovuta alla mia patologia" quindi o sono riconosciuta totalmente abile o no, spero di essere riuscita a spiegarmi.
Io mi sono dovuta licenziare perché quel lavoro (confacente alle mie attitudini personali) non sono più in grado di farlo.
Inoltre la mia malattia (rara e poco conosciuta) porta dei disturbi non sempre documentabili, quali dolori diffusi, bruciori agli arti inferiori e superiori, stanchezza e cefalea. Come posso farlo presente nel ricorso?
Quanto sopra io non lo avevo fatto presente durante la visita del 21.11.2014 perché visto quanto mi aveva detto il medico non lo avevo ritenuto necessario.
Ringrazio per una cortese risposta e invio i miei più distinti saluti.
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Spett.le Utente,
il ricorso contro il provvedimento INPS che revoca l'assegno ordinario di invalidità (ex Legge 222/84) deve essere presentato al Comitato provinciale INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione con la quale si comunica l’esito delle revisione.
Per il ricorso è consigliabile l'assistenza di un Ente di Patronato.
E'opportuno, anzi indispensabile, che il ricorso sia motivato, oltre che da una certificazione su apposito modello INPS SS3, da un parere medico-legale di parte, per cui dovrà rivolgersi ad un professionista, che dovrà elaborarne i contenuti, giustificando la sussistenza della condizione "riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini a meno di un terzo", che necessita per fruire della concessione del beneficio assicurativo previdenziale in questione.
Se l’INPS respinge il ricorso o se non dà riscontro entro 90 giorni, è possibile promuovere un’azione legale presso il Giudice della Sezione Lavoro e Previdenza per il riconoscimento del negato beneficio.
Anche in tale caso è preferibile rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il Decreto Legislativo 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle procedure per il ricorso giudiziario in ambito previdenziale, che può leggere al seguente link:
https://www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/1244-nuove-modalita-di-ricorso-giudiziario-per-l-invalidita-civile.html
Distinti Saluti.
il ricorso contro il provvedimento INPS che revoca l'assegno ordinario di invalidità (ex Legge 222/84) deve essere presentato al Comitato provinciale INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione con la quale si comunica l’esito delle revisione.
Per il ricorso è consigliabile l'assistenza di un Ente di Patronato.
E'opportuno, anzi indispensabile, che il ricorso sia motivato, oltre che da una certificazione su apposito modello INPS SS3, da un parere medico-legale di parte, per cui dovrà rivolgersi ad un professionista, che dovrà elaborarne i contenuti, giustificando la sussistenza della condizione "riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini a meno di un terzo", che necessita per fruire della concessione del beneficio assicurativo previdenziale in questione.
Se l’INPS respinge il ricorso o se non dà riscontro entro 90 giorni, è possibile promuovere un’azione legale presso il Giudice della Sezione Lavoro e Previdenza per il riconoscimento del negato beneficio.
Anche in tale caso è preferibile rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il Decreto Legislativo 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle procedure per il ricorso giudiziario in ambito previdenziale, che può leggere al seguente link:
https://www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/1244-nuove-modalita-di-ricorso-giudiziario-per-l-invalidita-civile.html
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 72.1k visite dal 16/03/2015.
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