Terapia salvavita

Gentilissimi medici,
ho 34 anni e sono affetta da sindrome da pseudo ostruzione intestinale ed insufficienza intestinale cronica benigna per cui devo effettuare nutrizione parenterale domiciliare certificata dal centro di nutrizione clinica che mi segue come terapia salvavita. Da aprile 2014 ho 100%di invalidità e benefici legge 104 con connotazione di gravità, entrambe con revisione a due anni.
Lavoro in una struttura pubblica(asl) e la medicina legale del mio territorio ha rilasciato il certificato di terapia salvavita per cui non cumulo i giorni di lavoro nel periodo di comporto.
tale cerificato mi scade il 31marzo.
esiste un numero massimo di giorni per cui si può usufruire di questa malattia per terapia salvavita? il medico legale quando sei mesi fa mi ha rinnovato il certificato ha detto che c e un numero massimo di un anno e mezzo, io non ho trovato nulla di così specifico in legislazione e soprattutto ho ribattuto che non può essere così perché allira chi fa la dialisi a vita dovrebbe essere licenziato.
han detto che son il primo caso che gli capita nel territorio ed io voglio capire bene i miei diritti.
preciso che già cerco di effettuare la nutrizione fuori dall orario di lavoro ma richiede minimo 7 ore di terapia con sacca e pompa infusionale,negli ultimi mesi riesco ad andare al lavoro circan3 4 giorni a settimana.
Quali sono i miei diritti?
come m i devo comportare quando rinnovero' il certificato?
possono rifiutarsi di rinnovare il certificato e avviare le pratiche per una pensione forzata in quanto non idonea a un proficuo lavoro,cosa che io non voglio assolutamente?
preciso che attualmente la nutrizione parenterale è a tempo indeterminato ed è poco probabile che riesca ad interromperla.

vi ringrazio e vi porgo cordiali saluti.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Spett.le Utente,

per quanto riguarda il Suo caso, è necessario far riferimento al vigente CCNL, che per il comparto Sanità dispone quanto riportato al seguente link:
http://www.fp.cisl.it/index.php/component/content/article?id=2457:assenze-per-malattia-articolo-23-ccnl-1994-1997-con-le-modifiche-di-cui-allart-5-ccnl-integrativo-del-22-maggio-1997-e-lintegrazione-di-cui-allart-11-ccnl-integrativo-del-20-settembre-2001

In particolare, l'art. 6 bis prevede:
< In caso di patologie gravi che richiedano terapia salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologià è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decor- re dalla data della domanda di accertamento.>

L'Ufficio Medico-Legale competente è quello dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'interessato, che a richiesta di questi e previo accertamento sanitario (documentale o visita diretta) dovrebbe rilasciare la certificazione che riporti quanto segue:
- la sussistenza di patologia grave;
- la necessità di terapia salvavita
- la presunta durata di tali condizioni

Come può verificare dall'attenta lettura del CCNL, non esistono limiti temporali alla fruizione del beneficio, se non la sussistenza delle condizioni necessarie (patologia grave e necessità di terapia salvavita).
I diciotto mesi di assenza, oltre i quali non si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro sono quelli previsti per l'assenza per "malattia comune" (art.23, comma 1 del CCNL) e non per la fattispecie in questione "patologia grave con necessità di terapia salvavita", che appunto non rientra nel caso precedente.

Il rifiuto al rilascio della certificazione può avvenire nel caso in cui l'Ufficio Medico-Legale non riscontri la sussistenza di patologia grave e la contemporanea necessità di terapia salvavita.
Per tale caso non esiste altra possibilità di contestazione se non il ricorso giudiziario.

Il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere l'accertamento dello stato di salute all'Azienda Sanitaria Locale (ai sensi dell'art.5 della Legge 300/70 e del citato art.21 CCNL), ed ove risulti una permanente non idoneità allo svolgimento di proficuo lavoro, può risolvere il rapporto di lavoro.

Considerata la delicatezza del caso, Le suggerisco di rivolgersi, se non l'ha ancora fatto, ad un Rappresentante Sindacale di Sua fiducia per la tutela dei Suoi diritti.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]