Certificato di "sana costituzione" per pazienti oncologici "lungosopravviventi"
Gli insegnanti possono richiedere all'INPS (gestione ex INPDAP) dei prestiti o dei mutui. Per la concessione dei prestiti di lunga durata, occorre presentare un certificato di "sana costituzione".
La mia domanda è questa: un paziente oncologico, operato sette anni fa, con una stadiazione relativamente favorevole e senza alcun segno di recidiva o di metastasi dall'operazione a oggi, potrebbe ottenere un certificato di "sana costituzione", considerando che da un punto di vista statistico la sua probabilità di ammalarsi nuovamente dovrebbe essere, a oggi, sostanzialmente sovrapponibile a una persona "sana" della stessa fascia di età?
Da alcuni punti di vista, il paziente oncologico "lungosopravvivente" viene considerato "guarito" dopo cinque anni senza sintomi, tanto che (ad esempio) perde il diritto ad avere l'esenzione del ticket "per patologia". Vorrei sapere se esistono delle normative o delle linee guida per i medici legali di fronte a una richiesta di certificato di "sana costituzione" in una situazione di questo tipo.
Si aggiunga inoltre il fatto che la persona che dovrebbe richiedere il certificato ha una percentuale di invalidità civile pari al 75%, sia per le conseguenze dell'intervento di rimozione del tumore che ha comportato una menomazione fisica, sia per altre problematiche di salute preesistenti (deficit visivo). In passato, il certificato di "sana e robusta costituzione" per le persone con invalidità era sostituito, al momento dell'assunzione come insegnante, da un certificato (un po' assurdo) di "robusta costituzione" attestante che l'invalidità "non era tale da pregiudicare il prestigio di un insegnante" (o qualcosa di simile: una formula comunque abbastanza ridicola e umiliante, a mio parere). So che ora questi certificati al momento dell'assunzione non vengono richiesti, in seguito al decreto del "FARE" (2013) che ha abolito tutta una serie di certificazioni ritenute inutili. Anche alla luce di questi elementi chiedo quindi se il famoso certificato di "sana costituzione" richiesto dall'INPS possa essere rilasciato, nella complessa situazione qui descritta.
Ringrazio anticipatamente i Medici che avranno la pazienza di leggere il mio quesito e di rispondermi.
La mia domanda è questa: un paziente oncologico, operato sette anni fa, con una stadiazione relativamente favorevole e senza alcun segno di recidiva o di metastasi dall'operazione a oggi, potrebbe ottenere un certificato di "sana costituzione", considerando che da un punto di vista statistico la sua probabilità di ammalarsi nuovamente dovrebbe essere, a oggi, sostanzialmente sovrapponibile a una persona "sana" della stessa fascia di età?
Da alcuni punti di vista, il paziente oncologico "lungosopravvivente" viene considerato "guarito" dopo cinque anni senza sintomi, tanto che (ad esempio) perde il diritto ad avere l'esenzione del ticket "per patologia". Vorrei sapere se esistono delle normative o delle linee guida per i medici legali di fronte a una richiesta di certificato di "sana costituzione" in una situazione di questo tipo.
Si aggiunga inoltre il fatto che la persona che dovrebbe richiedere il certificato ha una percentuale di invalidità civile pari al 75%, sia per le conseguenze dell'intervento di rimozione del tumore che ha comportato una menomazione fisica, sia per altre problematiche di salute preesistenti (deficit visivo). In passato, il certificato di "sana e robusta costituzione" per le persone con invalidità era sostituito, al momento dell'assunzione come insegnante, da un certificato (un po' assurdo) di "robusta costituzione" attestante che l'invalidità "non era tale da pregiudicare il prestigio di un insegnante" (o qualcosa di simile: una formula comunque abbastanza ridicola e umiliante, a mio parere). So che ora questi certificati al momento dell'assunzione non vengono richiesti, in seguito al decreto del "FARE" (2013) che ha abolito tutta una serie di certificazioni ritenute inutili. Anche alla luce di questi elementi chiedo quindi se il famoso certificato di "sana costituzione" richiesto dall'INPS possa essere rilasciato, nella complessa situazione qui descritta.
Ringrazio anticipatamente i Medici che avranno la pazienza di leggere il mio quesito e di rispondermi.
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Spett.le Utente,
in Piemonte la Legge Regionale 3 luglio 2008 n. 15, all’art. 3 - allegato B prevede l’abolizione di certificazioni di idoneità sanitaria, fra cui il certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione.
Peraltro mi risulta che l'Ente Previdenziale, attraverso il Direttore Regionale, abbia a suo tempo emanato una circolare applicativa, in realtà dal contenuto ambiguo, in cui da un lato si conferma l'inutilità della certificazione per lo scopo previsto, mentre in conclusione si afferma che il certificato sanitario è requisito indispensabile ai fini della cessione del quinto della retribuzione.
http://www.ordinemedici.al.it/index.php/bollettini/71-sanitari-convenzionati-e-liberi-professionisti/malattia-medici-convenzionati-ssn/230-122008-abolizione-del-qcertificato-sanitario-per-ottenere-sovvenzioni-contro-cessione-del-quinto-della-retribuzioneq-legge-regionale-3-luglio-2008-n-15-art-3-allegato-b
In concreto, è verificabile che i servizi di Medicina Legale delle ASL piemontesi rilasciano certificazioni definite "Certificato medico per cessione del quinto stipendiale", previa autocertificazione anamnestica ed esame della documentazione sanitaria riguardante le eventuali patologie da cui l'interessato sia affetto, con riserva di richiedere ulteriori accertamenti nei casi dubbi.
In conclusione, per quanto riguarda il quesito che Lei pone, la valutazione ai fini del rilascio di una certificazione positiva, ai fini della concessione delle cessione del quinto stipendiale, è demandata alla discrezionalità del medico del Servizio di Medicina Legale ASL.
Distinti Saluti.
in Piemonte la Legge Regionale 3 luglio 2008 n. 15, all’art. 3 - allegato B prevede l’abolizione di certificazioni di idoneità sanitaria, fra cui il certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione.
Peraltro mi risulta che l'Ente Previdenziale, attraverso il Direttore Regionale, abbia a suo tempo emanato una circolare applicativa, in realtà dal contenuto ambiguo, in cui da un lato si conferma l'inutilità della certificazione per lo scopo previsto, mentre in conclusione si afferma che il certificato sanitario è requisito indispensabile ai fini della cessione del quinto della retribuzione.
http://www.ordinemedici.al.it/index.php/bollettini/71-sanitari-convenzionati-e-liberi-professionisti/malattia-medici-convenzionati-ssn/230-122008-abolizione-del-qcertificato-sanitario-per-ottenere-sovvenzioni-contro-cessione-del-quinto-della-retribuzioneq-legge-regionale-3-luglio-2008-n-15-art-3-allegato-b
In concreto, è verificabile che i servizi di Medicina Legale delle ASL piemontesi rilasciano certificazioni definite "Certificato medico per cessione del quinto stipendiale", previa autocertificazione anamnestica ed esame della documentazione sanitaria riguardante le eventuali patologie da cui l'interessato sia affetto, con riserva di richiedere ulteriori accertamenti nei casi dubbi.
In conclusione, per quanto riguarda il quesito che Lei pone, la valutazione ai fini del rilascio di una certificazione positiva, ai fini della concessione delle cessione del quinto stipendiale, è demandata alla discrezionalità del medico del Servizio di Medicina Legale ASL.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 7.2k visite dal 05/03/2015.
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