Turista albanese operazione seria
Salve il punto e che mio suocero e albanese
L albania concede un visto di 3 mesi non e europa.
Supponiamo si trovi qui durante il visto turistico
Di 3 mesi,puo essere operato per una malformazione
Artereo venosa alla colonna vertebale ?
Puo usufruire del ssn ? Eventualmente ,
Se arrivasse in ospedale per anche un altro probkema
E poi si evidenziasse questo problema ?
E una operazione seria e difficile ,comunque sia
Sa cosa dice la legge in proposito?
E un urgenza
Grazie
L albania concede un visto di 3 mesi non e europa.
Supponiamo si trovi qui durante il visto turistico
Di 3 mesi,puo essere operato per una malformazione
Artereo venosa alla colonna vertebale ?
Puo usufruire del ssn ? Eventualmente ,
Se arrivasse in ospedale per anche un altro probkema
E poi si evidenziasse questo problema ?
E una operazione seria e difficile ,comunque sia
Sa cosa dice la legge in proposito?
E un urgenza
Grazie
[#1]
Spett.le Utente,
ai link seguenti può trovare le indicazioni riguardanti il caso che descrive:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_118_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf
Ove invece si tratti di ingresso di cittadino extracomunitario per cure, le indicazioni sono le seguenti.
L'art. 36 del T.U. 286/98 prevede l’ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie.
Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche non consente l’iscrizione al SSN, ad eccezione del permesso per cure rilasciato a donne in gravidanza.
Sono previste tre distinte fattispecie:
1) Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche.
Per ottenere il visto di ingresso per cure mediche lo straniero deve presentare all'Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente la seguente documentazione:
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.
Il restante 70% delle spese deve essere corrisposto dallo straniero o dal garante.
2) Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7/12/93 n. 517.
In tale ipotesi l’ingresso per cure del cittadino straniero residente in un paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate,deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero della Salute,individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese sanitarie.
3) Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell'art. 32 - comma 15 - della legge 27.12 1997, n. 449.
Le Regioni, possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:
cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Distinti Saluti.
ai link seguenti può trovare le indicazioni riguardanti il caso che descrive:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_118_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf
Ove invece si tratti di ingresso di cittadino extracomunitario per cure, le indicazioni sono le seguenti.
L'art. 36 del T.U. 286/98 prevede l’ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie.
Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche non consente l’iscrizione al SSN, ad eccezione del permesso per cure rilasciato a donne in gravidanza.
Sono previste tre distinte fattispecie:
1) Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche.
Per ottenere il visto di ingresso per cure mediche lo straniero deve presentare all'Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente la seguente documentazione:
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.
Il restante 70% delle spese deve essere corrisposto dallo straniero o dal garante.
2) Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7/12/93 n. 517.
In tale ipotesi l’ingresso per cure del cittadino straniero residente in un paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate,deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero della Salute,individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese sanitarie.
3) Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell'art. 32 - comma 15 - della legge 27.12 1997, n. 449.
Le Regioni, possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:
cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 1.6k visite dal 10/02/2015.
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