Indennità di accompagnamento
egregio Dottore sono il padre dell'utente di questo account le volevo sottoporre un quesito ringraziandola anticipatamente, mio figlio percepisce l'assegno di invalidità civile di 289 euro mensili da agosto 2014 con 80 per 100 di invalidità, All' epoca erano stati certificati la psicosi bipolare di tipo 1 e il disturbo istrionico di personalità mio figlio ha 22 anni, quando abbiamo fatto la domanda di invalidità civile non abbiamo incluso nella domanda la richiesta per l' accompagnamento. Mio figlio è affetto da psicosi bipolare di tipo 1, di psicosi ossessiva, di disturbo istrionico di personalità di pensieri omicidi e per questo non può esser lasciato solo e di un lieve ritardo mentale è in trattamento con Depakin1500 milligrammi al di zarelis 150 al di liryca 450 mg al di seroquel 600 mg rp al di. Le volevo chiedere quando verrà il prossimo settembre se faremo la domanda di aggravamento, ci sono le basi per ottenere l' indennità di accompagnamento? Grazie per la sua cortese risposta inviata.
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Buongiorno,
non è possibile rspondere al caso specifico non avendo visitato l'interessato e senza esaminare la documentazione snaitaria.
Come principio generale, si ha diritto all'indennità di acocmpagnamento, qualora l'interessato non sia in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o sia impossibilitato a deambulare autonomamente (ma non è il suo caso),
Pertanto tutto è correlato alla gravità della situazione come risulta dalle relazioni specialistiche psichiatriche e dai test effettuati.
Tenga conto che, quando si tratta di persone giovani, si cerca il recupero anche minimo per consentire l'inserimento ad una attività lavorativa protetta (ai sensi della L. 68/99) e pertanto a volte l'indennità di accompagnamento può precludere tale inserimento.
In ogni caso vada ad un Patronato con suo figlio e ne parli al medico-legale.
Cordiali saluti
non è possibile rspondere al caso specifico non avendo visitato l'interessato e senza esaminare la documentazione snaitaria.
Come principio generale, si ha diritto all'indennità di acocmpagnamento, qualora l'interessato non sia in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o sia impossibilitato a deambulare autonomamente (ma non è il suo caso),
Pertanto tutto è correlato alla gravità della situazione come risulta dalle relazioni specialistiche psichiatriche e dai test effettuati.
Tenga conto che, quando si tratta di persone giovani, si cerca il recupero anche minimo per consentire l'inserimento ad una attività lavorativa protetta (ai sensi della L. 68/99) e pertanto a volte l'indennità di accompagnamento può precludere tale inserimento.
In ogni caso vada ad un Patronato con suo figlio e ne parli al medico-legale.
Cordiali saluti
Dr. Maurizio Golia Specialista Medicina Legale e Medicina Preventiva Lavoratori tel. 339/7303091
Brescia - Cremona - Bergamo - Verona
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