Legge 335 del 1995-Inabilità-Invalidità civile
[#1]
Spett.le Utente,
la Legge 335/95 prevede la pensionabilità per assoluta e permanente inabilità determinata da infermità non dipendente da causa di servizio.
Ne consegue che, ove si tratti di malattia professionale, che la medesima non può essere considerata ai fini del riconoscimento, in quanto ricadente in differente settore di tutela.
La rendita INAIL viene erogata dall'Istituto Assicuratore indipendentemente dallo svolgimento o meno di attività lavorativa, e quindi anche in caso di inabilità alla mansione.
Distinti Saluti.
la Legge 335/95 prevede la pensionabilità per assoluta e permanente inabilità determinata da infermità non dipendente da causa di servizio.
Ne consegue che, ove si tratti di malattia professionale, che la medesima non può essere considerata ai fini del riconoscimento, in quanto ricadente in differente settore di tutela.
La rendita INAIL viene erogata dall'Istituto Assicuratore indipendentemente dallo svolgimento o meno di attività lavorativa, e quindi anche in caso di inabilità alla mansione.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Ho bisogno di essere più precisa per essere sicura che la Sua risposta sia appropriata al mio caso.
L'INAIL ha riconosciuto Malattia Professionale al 18% per "DEPRESSIONE REATTIVA";
l'INPS ha riconosciuto Invalidità Civile al 75% per "DEPRESSIONE MAGGIORE CON COMPORTAMENTI DI BIPOLARITA'".
Dal punto di vista clinico sono da considerare due patologie diverse? Se si...la rendita INAIL è compatibile con qualsiasi pensione (invalidità o inabilità) INPS?
A fine anno sarò sottoposta a valutazione della CMV per l'idoneità o meno al lavoro...
La patologia che sarà presa in considerazione sarà quella dell'invalidità civile?
Grazie
L'INAIL ha riconosciuto Malattia Professionale al 18% per "DEPRESSIONE REATTIVA";
l'INPS ha riconosciuto Invalidità Civile al 75% per "DEPRESSIONE MAGGIORE CON COMPORTAMENTI DI BIPOLARITA'".
Dal punto di vista clinico sono da considerare due patologie diverse? Se si...la rendita INAIL è compatibile con qualsiasi pensione (invalidità o inabilità) INPS?
A fine anno sarò sottoposta a valutazione della CMV per l'idoneità o meno al lavoro...
La patologia che sarà presa in considerazione sarà quella dell'invalidità civile?
Grazie
[#3]
Spett.le Utente,
le due condizioni, in termini sintetici, differiscono in quanto la forma "reattiva" riconosce un evento scatenante (lutto, perdita del lavoro, rottura di legame affettivo, malattia grave, ecc ...), mentre la forma "maggiore" si manifesta in apparente assenza di evento scatenante, e quindi ha un decorso più lento e progressivo.
Non si può escludere che una forma diagnosticata inizialmente come reattiva sia poi stata inquadrata come forma maggiore: dipende dall'evoluzione nel tempo dei sintomi e dal realtivo decorso, tanto più che la "bipolarità" citata significherebbe che a periodi di depressione si alternano periodi di ipereccitamento.
Ai fini dell'idoneità lavorativa non rileva tanto la diagnosi in sè, ma le abilità residue e la possibilità di impiego proficuo che possono essere desunte dalla condizione clinica prevedibile nel periodo presente e prossimo futuro.
In ogni caso, la rendita INAIL non viene revocata se non per provvedimento di revisione dell'Istituto Assicuratore; stessa cosa vale per assegni e pensioni INPS erogati per l'assicurazione di invalidità; sono i benefici economici del settore dell'invalidità civile che sono incompatibili eventualmente con gli altri trattamenti.
Distinti Saluti.
le due condizioni, in termini sintetici, differiscono in quanto la forma "reattiva" riconosce un evento scatenante (lutto, perdita del lavoro, rottura di legame affettivo, malattia grave, ecc ...), mentre la forma "maggiore" si manifesta in apparente assenza di evento scatenante, e quindi ha un decorso più lento e progressivo.
Non si può escludere che una forma diagnosticata inizialmente come reattiva sia poi stata inquadrata come forma maggiore: dipende dall'evoluzione nel tempo dei sintomi e dal realtivo decorso, tanto più che la "bipolarità" citata significherebbe che a periodi di depressione si alternano periodi di ipereccitamento.
Ai fini dell'idoneità lavorativa non rileva tanto la diagnosi in sè, ma le abilità residue e la possibilità di impiego proficuo che possono essere desunte dalla condizione clinica prevedibile nel periodo presente e prossimo futuro.
In ogni caso, la rendita INAIL non viene revocata se non per provvedimento di revisione dell'Istituto Assicuratore; stessa cosa vale per assegni e pensioni INPS erogati per l'assicurazione di invalidità; sono i benefici economici del settore dell'invalidità civile che sono incompatibili eventualmente con gli altri trattamenti.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 5.2k visite dal 06/10/2014.
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