Valutazione inail e richiesta collegiale
Vorrei avvalermi della vostra consulenza, indico dunque il mio caso in breve:
Ho subito un infortunio sul lavoro nel 2001 pratica INAIL 2002
trauma da schiacciamento mano sx ( metalmeccanico pressa non conforme ).
Perdita 3° e 4° dito + anchilosi del 2° dito e danno estetico del 5° dito.
Valutazione INAIL e conseguente rendita vitalizia 32% di cui post traumatico 10%
( bassissimo poichè io ancora oggi soffro e vivo male per via di quel evento lesivo )
il 2° dito non è stato valutato a mio avviso correttamente come del resto il
3° dito che ha subito una menomazione che interessa anche il metacarpo funzionale
Infatti a riprova di questo la protesi fornita mi cade e stanno cercando di ovviare a questo.
Totale loro perizia: punteggio 26% danno biologico 10% danno esistenziale.
Indicativo di rendita vitalizia non è dato sapere ma è 32% la somma di 26+10 non è 36? mbhoo....
Ho letto la tabella delle menomazioni “legale” e dalla mia analisi pur essendo ignorante e non un Dottore sono riuscito a capire che mi spetta come minimo il 31% del solo danno biologico in più un aggravamento del danno esistenziale “che loro sembrano non calcolare proprio o calcolare in maniera leggera”.
Posso avvalermi della consulenza specialistica o mi tocca rassegnarmi all’idea che L’Inail
Non mi rivaluterà nulla e soprattutto non tenga conto del fatto che mi sento un mostro e che anche andando a fare la spesa perdo la protesi?
Ho subito un infortunio sul lavoro nel 2001 pratica INAIL 2002
trauma da schiacciamento mano sx ( metalmeccanico pressa non conforme ).
Perdita 3° e 4° dito + anchilosi del 2° dito e danno estetico del 5° dito.
Valutazione INAIL e conseguente rendita vitalizia 32% di cui post traumatico 10%
( bassissimo poichè io ancora oggi soffro e vivo male per via di quel evento lesivo )
il 2° dito non è stato valutato a mio avviso correttamente come del resto il
3° dito che ha subito una menomazione che interessa anche il metacarpo funzionale
Infatti a riprova di questo la protesi fornita mi cade e stanno cercando di ovviare a questo.
Totale loro perizia: punteggio 26% danno biologico 10% danno esistenziale.
Indicativo di rendita vitalizia non è dato sapere ma è 32% la somma di 26+10 non è 36? mbhoo....
Ho letto la tabella delle menomazioni “legale” e dalla mia analisi pur essendo ignorante e non un Dottore sono riuscito a capire che mi spetta come minimo il 31% del solo danno biologico in più un aggravamento del danno esistenziale “che loro sembrano non calcolare proprio o calcolare in maniera leggera”.
Posso avvalermi della consulenza specialistica o mi tocca rassegnarmi all’idea che L’Inail
Non mi rivaluterà nulla e soprattutto non tenga conto del fatto che mi sento un mostro e che anche andando a fare la spesa perdo la protesi?
[#1]
Spett.le Utente,
per quanto riguarda il contenzioso amministrativo, il lavoratore che non condivida il provvedimento adottato dall'INAIL in ordine all'indennizzabilità del caso, o non accetti la liquidazione della rendita propostagli dall'Istituto, può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi ( DPR 30 giugno 1965 n. 1124, art.104).
Tale termine peraltro ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché nei limiti del triennio prescrizionale.
Per avviare l'opposizione nei confronti dell'Istituto, è necessario rivolgersi ad un Ente di Patronato, che dispone di propri medici fiduciari convenzionati, che assistono il lavoratore in qualità di medici di parte nella procedura della cosiddetta "collegiale medica", che non è prevista per norma, ma è consuetudine creata dalla prassi, dando la possibilità di effettuare un riesame congiunto del caso tra medico dell'INAIL e medico di fiducia del lavoratore assicurato; pertanto non ha valore vincolante per entrambe le parti.
È pertanto possibile, anche qualora nella collegiale medica si trovi l'accordo, presentare ricorso all'autorità giudiziaria.
Se l'assicurato non riceve risposta dall'INAIL entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'opposizione, oppure qualora non risulti soddisfatto dall'esito della collegiale medica, può appunto convenire in giudizio l'Istituto.
L'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno in cui l'infortunio si è verificato o da quello della manifestazione della malattia professionale (DPR 30 giugno 1965 n. 1124, art. 112).
Distinti Saluti.
per quanto riguarda il contenzioso amministrativo, il lavoratore che non condivida il provvedimento adottato dall'INAIL in ordine all'indennizzabilità del caso, o non accetti la liquidazione della rendita propostagli dall'Istituto, può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi ( DPR 30 giugno 1965 n. 1124, art.104).
Tale termine peraltro ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché nei limiti del triennio prescrizionale.
Per avviare l'opposizione nei confronti dell'Istituto, è necessario rivolgersi ad un Ente di Patronato, che dispone di propri medici fiduciari convenzionati, che assistono il lavoratore in qualità di medici di parte nella procedura della cosiddetta "collegiale medica", che non è prevista per norma, ma è consuetudine creata dalla prassi, dando la possibilità di effettuare un riesame congiunto del caso tra medico dell'INAIL e medico di fiducia del lavoratore assicurato; pertanto non ha valore vincolante per entrambe le parti.
È pertanto possibile, anche qualora nella collegiale medica si trovi l'accordo, presentare ricorso all'autorità giudiziaria.
Se l'assicurato non riceve risposta dall'INAIL entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'opposizione, oppure qualora non risulti soddisfatto dall'esito della collegiale medica, può appunto convenire in giudizio l'Istituto.
L'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno in cui l'infortunio si è verificato o da quello della manifestazione della malattia professionale (DPR 30 giugno 1965 n. 1124, art. 112).
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 4.3k visite dal 11/03/2014.
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