Maternità anticipata
Sono in gravidanza da 7+5.
A 6+6 , visita da ginecologa privata, è stato rilevato embrione di 8 mm e battito di 125 al minuto. L'ecografia ha rilevato anche un piccolo distacco ed un afflusso sinistro scarso.
Premetto che sono trombofilica, a causa di una mutazione genetica eterozigote.
La ginecologa mi ha consigliato di andare urgentemente da un'ematologa che mi ha prescritto eparina ogni giorno per tutta la gravidanza e mi ha detto che ho un fattore di rischio molto più alto per la gravidanza rispetto alle altre donne. Inoltre ho anche il valore delle piastrine troppo alte.
Per questo motivo abbiamo convenuto che era il caso di chiedere la maternità anticipata. D'accordo anche il mio medico di base che mi ha prescritto una visita ginecologica.
A quel punto ho immediatamente chiamato al consultorio spiegando la situazione E SI SONO RIFIUTATI DI VISITARMI, dicendo che prima della 12esima settimana non me l'avrebbero mai data, e che potevo mettermi in malattia. Hanno aggiunto che se volevo potevo rivolgermi ad un altro ambulatorio vicino (che tra parentesi è pieno fino al 4 marzo).
Finalmente sono riuscita ad avere un appuntamento per venerdì seppur a circa 20 km da casa.
Vorrei capire: 1 se il consultorio si può rifiutare di visitarmi, 2 se effettivamente ho i requisiti per richiedere la maternità anticipata .
Grazie mille.
A 6+6 , visita da ginecologa privata, è stato rilevato embrione di 8 mm e battito di 125 al minuto. L'ecografia ha rilevato anche un piccolo distacco ed un afflusso sinistro scarso.
Premetto che sono trombofilica, a causa di una mutazione genetica eterozigote.
La ginecologa mi ha consigliato di andare urgentemente da un'ematologa che mi ha prescritto eparina ogni giorno per tutta la gravidanza e mi ha detto che ho un fattore di rischio molto più alto per la gravidanza rispetto alle altre donne. Inoltre ho anche il valore delle piastrine troppo alte.
Per questo motivo abbiamo convenuto che era il caso di chiedere la maternità anticipata. D'accordo anche il mio medico di base che mi ha prescritto una visita ginecologica.
A quel punto ho immediatamente chiamato al consultorio spiegando la situazione E SI SONO RIFIUTATI DI VISITARMI, dicendo che prima della 12esima settimana non me l'avrebbero mai data, e che potevo mettermi in malattia. Hanno aggiunto che se volevo potevo rivolgermi ad un altro ambulatorio vicino (che tra parentesi è pieno fino al 4 marzo).
Finalmente sono riuscita ad avere un appuntamento per venerdì seppur a circa 20 km da casa.
Vorrei capire: 1 se il consultorio si può rifiutare di visitarmi, 2 se effettivamente ho i requisiti per richiedere la maternità anticipata .
Grazie mille.
[#1]
Spett.le Utente,
l'astensione anticipata dal lavoro durante la gravidanza è disciplinata dal D. Lgs. 151/2001 ( http://prevenzione.ulss20.verona.it/com/file/upload/90-DLgs26marzo01_n151.pdf ), oltre che dal più recente Decreto Legge 5 del 9 febbraio 2012, che ha modificato alcune competenze degli Enti che emanano le disposizioni di astensione per la lavoratrice madre.
Secondo tali normative:
- l'astensione anticipata è concessa per "gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza" (D. Lgs. 151/2001, art. 17, comma 2, lettera A).
- L'Ente preposto all'accertamento delle condizioni ed alla concessione del congedo anticipato è la ASL di residenza.
Le procedure, che variano a seconda delle Regioni, prevedono generalmente l'inoltro di un'istanza alla ASL, corredata da una certificazione specialistica rilasciata da una struttura pubblica.
D'altro canto è compito di istituto del Consultorio Familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 194/78, assistere la donna in gravidanza:
Articolo 2 L. 194/78:
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a)
....
Per tale motivo cui ritengo che una visita, compatibilmente con le procedure di accesso del servizio consultoriale, non possa essere rifiutata, mentre potrebbe essere rifiutato il rilascio dell'apposita certificazione prevista dal citato D.Lgs 151/2001 , ove le condizioni per l'astensione anticipata non sussistano.
Relativamente all'argomento l'ASL di Milano elenca nel proprio sito istituzionale le struttura distrettuali alle quali la lavoratrice in gravidanza può rivolgersi per le pratiche:
http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=10&PAG=88&NOT=4822
Distinti Saluti.
l'astensione anticipata dal lavoro durante la gravidanza è disciplinata dal D. Lgs. 151/2001 ( http://prevenzione.ulss20.verona.it/com/file/upload/90-DLgs26marzo01_n151.pdf ), oltre che dal più recente Decreto Legge 5 del 9 febbraio 2012, che ha modificato alcune competenze degli Enti che emanano le disposizioni di astensione per la lavoratrice madre.
Secondo tali normative:
- l'astensione anticipata è concessa per "gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza" (D. Lgs. 151/2001, art. 17, comma 2, lettera A).
- L'Ente preposto all'accertamento delle condizioni ed alla concessione del congedo anticipato è la ASL di residenza.
Le procedure, che variano a seconda delle Regioni, prevedono generalmente l'inoltro di un'istanza alla ASL, corredata da una certificazione specialistica rilasciata da una struttura pubblica.
D'altro canto è compito di istituto del Consultorio Familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 194/78, assistere la donna in gravidanza:
Articolo 2 L. 194/78:
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a)
....
Per tale motivo cui ritengo che una visita, compatibilmente con le procedure di accesso del servizio consultoriale, non possa essere rifiutata, mentre potrebbe essere rifiutato il rilascio dell'apposita certificazione prevista dal citato D.Lgs 151/2001 , ove le condizioni per l'astensione anticipata non sussistano.
Relativamente all'argomento l'ASL di Milano elenca nel proprio sito istituzionale le struttura distrettuali alle quali la lavoratrice in gravidanza può rivolgersi per le pratiche:
http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=10&PAG=88&NOT=4822
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 5.6k visite dal 06/11/2013.
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