Ricorso invalidità
Gentili dottori buonasera,
vorrei porvi un quesito a cui non sono riuscita ad avere risposta neppure dal mio avvocato. Spero possiate aiutarmi voi.
Ho un figlio disabile che quando era minore percepiva l'indennità di frequenza. Quando è diventato maggiorenne abbiamo dovuto rifare l'iter per il riconoscimento della invalidità e di eventuali benefici. Purtroppo gli è stata riconosciuta un'invalidità così bassa che ci siamo decisi a fare ricorso. Questo avveniva tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. A febbraio di quest'anno è stato sottoposto a visita per l'accertamento tecnico preventivo. E qui è il problema... Secondo il CTU, nelle conclusioni della sua relazione, dice che "da quanto rilevato dalla documentaz.......... si ritiene che il ricorrente abbia diritto all'assegno ....con decorrenza dal..... e con rivedibilità al biennio."
Nel decreto di omologa del giudice invece, dice: il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario......... il ricorrente in relazione alla domanda.... è in possesso del requisito medico per ottenere l'assegno di invalidità con decorrenza dalla data.......e fino al raggiungimento del 65° anno di età e per il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
A questo punto non capisco più niente.....
il ragazzo è rivedibile al biennio secondo quanto dice il ctu nella sua relazione, oppure è come dice il decreto del giudice fino al 65° anno di età?
e poi se fosse rivedibile a due anni come mi devo regolare? avendo fatto ricorso più di due anni fa, i due anni sarebbero già passati! o no?
Spero veramente che possiate aiutarmi a risolvere questo caos.
Per ora vi ringrazio e vi auguro una buona serata. GRAZIE!!!
vorrei porvi un quesito a cui non sono riuscita ad avere risposta neppure dal mio avvocato. Spero possiate aiutarmi voi.
Ho un figlio disabile che quando era minore percepiva l'indennità di frequenza. Quando è diventato maggiorenne abbiamo dovuto rifare l'iter per il riconoscimento della invalidità e di eventuali benefici. Purtroppo gli è stata riconosciuta un'invalidità così bassa che ci siamo decisi a fare ricorso. Questo avveniva tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. A febbraio di quest'anno è stato sottoposto a visita per l'accertamento tecnico preventivo. E qui è il problema... Secondo il CTU, nelle conclusioni della sua relazione, dice che "da quanto rilevato dalla documentaz.......... si ritiene che il ricorrente abbia diritto all'assegno ....con decorrenza dal..... e con rivedibilità al biennio."
Nel decreto di omologa del giudice invece, dice: il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario......... il ricorrente in relazione alla domanda.... è in possesso del requisito medico per ottenere l'assegno di invalidità con decorrenza dalla data.......e fino al raggiungimento del 65° anno di età e per il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
A questo punto non capisco più niente.....
il ragazzo è rivedibile al biennio secondo quanto dice il ctu nella sua relazione, oppure è come dice il decreto del giudice fino al 65° anno di età?
e poi se fosse rivedibile a due anni come mi devo regolare? avendo fatto ricorso più di due anni fa, i due anni sarebbero già passati! o no?
Spero veramente che possiate aiutarmi a risolvere questo caos.
Per ora vi ringrazio e vi auguro una buona serata. GRAZIE!!!
[#1]
Spett.le Utente,
la procedura vigente per i ricorsi giudiziali è riportata al seguente link:
https://www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/1244-nuove-modalita-di-ricorso-giudiziario-per-l-invalidita-civile.html
Secondo quanto Lei riferisce, il Giudice ha omologato con decreto la Consulenza Tecnica Preventiva, riconoscendo con esso l'accertamento del requisito sanitario.
E' il decreto in questione che stabilisce i termini dell'invalidità, che quindi deve intendersi accertata con sussistenza del diritto ai relativi benefici fino al 65° anno di età.
E' tuttavia possibile (e probabile) che durante tale periodo l'invalido venga sottoposto a visite di revisione da parte dell'ente competente (attualmente l'INPS), allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità già riconosciuta.
Distinti Saluti.
la procedura vigente per i ricorsi giudiziali è riportata al seguente link:
https://www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/1244-nuove-modalita-di-ricorso-giudiziario-per-l-invalidita-civile.html
Secondo quanto Lei riferisce, il Giudice ha omologato con decreto la Consulenza Tecnica Preventiva, riconoscendo con esso l'accertamento del requisito sanitario.
E' il decreto in questione che stabilisce i termini dell'invalidità, che quindi deve intendersi accertata con sussistenza del diritto ai relativi benefici fino al 65° anno di età.
E' tuttavia possibile (e probabile) che durante tale periodo l'invalido venga sottoposto a visite di revisione da parte dell'ente competente (attualmente l'INPS), allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità già riconosciuta.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Egregio Dott. Mascotti,
la ringrazio innanzitutto per aver risposto celermente alla mia domanda.
Ritengo che la sua risposta sia assolutamente logica e di buonsenso e la ringrazio per questo. Vedremo cosa succederà quando l'INPS riceverà la notifica del decreto.
Se posso rubarle ancora un po' del suo prezioso tempo, avrei una curiosità.
Come le dicevo nel mio quesito, nell' ATP il medico ha scritto che il ragazzo ha diritto all'assegno ed ha il 79% di invalidità con rivedibilità al biennio, ma non parla assolutamente di legge 104/92, mentre invece nel decreto il giudice non menziona la percentuale né la rivedibilità, ma il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92 invece si.
Sa dirmi lei perché c'è questa disparità fra l' ATP e il decreto? Può un giudice, dopo che è stato accettato l'accertamento dalle due parti decidere diversamente?
La ringrazio e le auguro un buon lavoro.
Distinti saluti.
la ringrazio innanzitutto per aver risposto celermente alla mia domanda.
Ritengo che la sua risposta sia assolutamente logica e di buonsenso e la ringrazio per questo. Vedremo cosa succederà quando l'INPS riceverà la notifica del decreto.
Se posso rubarle ancora un po' del suo prezioso tempo, avrei una curiosità.
Come le dicevo nel mio quesito, nell' ATP il medico ha scritto che il ragazzo ha diritto all'assegno ed ha il 79% di invalidità con rivedibilità al biennio, ma non parla assolutamente di legge 104/92, mentre invece nel decreto il giudice non menziona la percentuale né la rivedibilità, ma il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92 invece si.
Sa dirmi lei perché c'è questa disparità fra l' ATP e il decreto? Può un giudice, dopo che è stato accettato l'accertamento dalle due parti decidere diversamente?
La ringrazio e le auguro un buon lavoro.
Distinti saluti.
[#3]
Spett.le Utente,
l'ulteriore quesito che Lei pone riguarda non tanto la Medicina Legale, bensì il codice di procedura civile, che viene applicato nei ricorsi giudiziali nelle sezioni Lavoro e Previdenza dei Tribunali.
Pertanto potrebbe meglio darLe risposta il legale che ha seguito il ricorso, che in ogni caso mi pare abbia avuto esito favorevole, indipendentemente da ogni considerazione.
Distinti Saluti.
l'ulteriore quesito che Lei pone riguarda non tanto la Medicina Legale, bensì il codice di procedura civile, che viene applicato nei ricorsi giudiziali nelle sezioni Lavoro e Previdenza dei Tribunali.
Pertanto potrebbe meglio darLe risposta il legale che ha seguito il ricorso, che in ogni caso mi pare abbia avuto esito favorevole, indipendentemente da ogni considerazione.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 6.8k visite dal 10/10/2013.
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