Applicazione formula gabrielli
Egregi dottori, vi espongo quanto segue.
Mio fratello è affetto da distrofia corneale bilaterale; alcuni anni fa ha subito un infortunio all'OS che l'INAIL non ha inteso riconoscere.E' in corso un giudizio.Il CTU ha accertato il nesso di causalità dell'infortunio,ma ha negato inspiegabilmente il danno biologico.
Il nostro CTP ci ha detto che, sulla base dei valori del visus di entrambi gli occhi, accertati tramite visita disposta dal CTU, a mio fratello spetterebbe un danno biologico(menomazione n.371,deficit acuità visiva,tabella danno biologico INAIL, DM 12/07/00) del 32%, qualora l'occhio interessato dall'infortunio fosse stato sano.
Ma poichè vi è una preesistenza extralavorativa deve applicarsi la c.d. FORMULA GABRIELLI.
E poiche nel nostro caso non si dispone di un dato oculistico precedente e recente rispetto alla data dell'infortunio, nesessario per l'applicazione di detta formula, deve operearsi, a suo dire una valutazione equitativa pari alla metà.
Mi sono ampiamente documentato sul tema.
Faccio sommessamente presente di non essere affatto d'accordo con il nostro consulente.
Per la dottrina medico legale(libro recente sul danno biologico, di cui per ovvie ragioni non faccio menzione):"LO SCOPO DELLA DELL'APPLICAZIONE DELLA FORMULA SUDDETTA è PERTANTO QUELLO DI AUMENTARE LA PERCENTUALE ATTRIBUITA ALLA MENOMAZIONE, QUANDO QUESTA,COMPROMETTENDO ULTERIORMENTE UN SISTEMA ORGANO-FUNZIONALE GIA' MENOMATO,INCIDE NEGATIVAMENTE SUL LAVORATORE IN MISURA MAGGIORE CHE SE AVESSE COLPITO UN SOGGETTO INTEGRO";e ancora, per la giurisprudenza detta formula è un applicazione di "FAVORE" per l'infortunato affetto da preesistenze.
Ciò significa, nel nostro caso, un valutazione favorevole comunque superiore al 32%.
Mi chiedo, e vi chiedo, se la ratio di detta formula è garantire, per le ragioni suddette, un valutazione tabellare di favore superiore a quella prevista per un soggetto sano, non affetto da preesistenze, perchè non riconoscere almeno la valutazionte tabellare prevista per un soggetto sano,intentendola quale soglia minima da assicurare nei casi di impossibilità di applicazione, come nel nostro caso, della citata formula?
Su tale circostanza non ho reperito alcuna informazione.
Vorrei avvalermi della Vostra preziosa esperienza e competenza per fugare tale dubbio, e capire come, tale ipotesi, venga affrontata nella prassi e valutata dalla dottrina.
è più corretto il mio ragionamento o quello del CTP?
Attendo con ansia un Vostro contributo professionale al fine di capire
come bisogna procedere nella vicenda di mio fratello.
Distinti saluti.
Mio fratello è affetto da distrofia corneale bilaterale; alcuni anni fa ha subito un infortunio all'OS che l'INAIL non ha inteso riconoscere.E' in corso un giudizio.Il CTU ha accertato il nesso di causalità dell'infortunio,ma ha negato inspiegabilmente il danno biologico.
Il nostro CTP ci ha detto che, sulla base dei valori del visus di entrambi gli occhi, accertati tramite visita disposta dal CTU, a mio fratello spetterebbe un danno biologico(menomazione n.371,deficit acuità visiva,tabella danno biologico INAIL, DM 12/07/00) del 32%, qualora l'occhio interessato dall'infortunio fosse stato sano.
Ma poichè vi è una preesistenza extralavorativa deve applicarsi la c.d. FORMULA GABRIELLI.
E poiche nel nostro caso non si dispone di un dato oculistico precedente e recente rispetto alla data dell'infortunio, nesessario per l'applicazione di detta formula, deve operearsi, a suo dire una valutazione equitativa pari alla metà.
Mi sono ampiamente documentato sul tema.
Faccio sommessamente presente di non essere affatto d'accordo con il nostro consulente.
Per la dottrina medico legale(libro recente sul danno biologico, di cui per ovvie ragioni non faccio menzione):"LO SCOPO DELLA DELL'APPLICAZIONE DELLA FORMULA SUDDETTA è PERTANTO QUELLO DI AUMENTARE LA PERCENTUALE ATTRIBUITA ALLA MENOMAZIONE, QUANDO QUESTA,COMPROMETTENDO ULTERIORMENTE UN SISTEMA ORGANO-FUNZIONALE GIA' MENOMATO,INCIDE NEGATIVAMENTE SUL LAVORATORE IN MISURA MAGGIORE CHE SE AVESSE COLPITO UN SOGGETTO INTEGRO";e ancora, per la giurisprudenza detta formula è un applicazione di "FAVORE" per l'infortunato affetto da preesistenze.
Ciò significa, nel nostro caso, un valutazione favorevole comunque superiore al 32%.
Mi chiedo, e vi chiedo, se la ratio di detta formula è garantire, per le ragioni suddette, un valutazione tabellare di favore superiore a quella prevista per un soggetto sano, non affetto da preesistenze, perchè non riconoscere almeno la valutazionte tabellare prevista per un soggetto sano,intentendola quale soglia minima da assicurare nei casi di impossibilità di applicazione, come nel nostro caso, della citata formula?
Su tale circostanza non ho reperito alcuna informazione.
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Attendo con ansia un Vostro contributo professionale al fine di capire
come bisogna procedere nella vicenda di mio fratello.
Distinti saluti.
[#1]
caro giovanotto,
cerchi di farci avere qualche dato in più e cerchi come consulente di parte un medico legale oppure un oculista esperto di
OFTALMOLOGIA LEGALE,
Sul sito di questa società Presieduto dall'ottimo PROF DEMETRIO SPINELLI, troverà utili informazioni per trovare un collega nella Sua bella CITTA'...
a presto
SUO DOC
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SUO DOC
LUIGI MARINO CHIRURGO OCULISTA
CASA di CURA “ LA MADONNINA “ via Quadronno n. 29 MILANO prenota 02 50030013 urgenze 3356028808
[#2]
Ex utente
Molte grazie dottore per la cortese risposta.
Mi preme avere solo un chiarimento.
Il nostro consulente ci ha detto che a mio fratello spetterebbe un danno biologico del 32%,qualora l'occhio infortunato fosse stato sano.
Poichè l'occhio è affetto da una preesistente patologia, dovrebbe applicarsi la formula Gabrielli.
Per l'applicazione di detta formula occorre un dato oculistico precedente la data dell'infortunio, di cui non si dispone.
Per tale motivo, a suo dire, deve operarsi una valutazione equitativa, che stima nel 16%.
Mi chiedo. Non sarebbe più corretto,in tal caso,riconoscere, comunque, la percentuale tabellare del 32% prevista per un occhio sano, visto che l'applicazione di detta formula di favore è finalizzata ad attribiire una percentuale maggiore rispeto a quella tabellare, quindi nel nostro caso superiore al 32%?
Come ci si regola nella prassi, in ipotesi di questo tipo?
Attendo con ansia una risposta.
Grazie per la cortese attenzione.
Tanti saluti.
Mi preme avere solo un chiarimento.
Il nostro consulente ci ha detto che a mio fratello spetterebbe un danno biologico del 32%,qualora l'occhio infortunato fosse stato sano.
Poichè l'occhio è affetto da una preesistente patologia, dovrebbe applicarsi la formula Gabrielli.
Per l'applicazione di detta formula occorre un dato oculistico precedente la data dell'infortunio, di cui non si dispone.
Per tale motivo, a suo dire, deve operarsi una valutazione equitativa, che stima nel 16%.
Mi chiedo. Non sarebbe più corretto,in tal caso,riconoscere, comunque, la percentuale tabellare del 32% prevista per un occhio sano, visto che l'applicazione di detta formula di favore è finalizzata ad attribiire una percentuale maggiore rispeto a quella tabellare, quindi nel nostro caso superiore al 32%?
Come ci si regola nella prassi, in ipotesi di questo tipo?
Attendo con ansia una risposta.
Grazie per la cortese attenzione.
Tanti saluti.
[#4]
Ex utente
Gentile dottore grazie per il tempo che mi dedica.
E'davvero gradevole interagire con Lei.
Concordo con Lei, ma faccio sommessamente presente che i criteri applicativi del citato decreto ministeriale prevedono espressamente che: "In caso di abolizione di funzione di organo o di senso pari (reni, occhi, ecc.), qualora la stessa ricada su soggetti portatori di preesistenza extralavorativa o lavorativa, incidente sullo stesso organo o senso, il danno biologico permanente sarà uguale all'abolizione bilaterale tabellata".
Ciò significa, per quanto mi è dato capire, che la valutazione del danno, nel nostro caso, non andrebbe rapportata alla cecità assoluta monolaterale di un soggetto sano (menomazione n.370), ma alla cecità assoluta bilaterale di un soggetto sano (menomazione n.369, pari all'85%).
Ciò significa, nel nostro caso, che la fondatezza della valutazione del 32%, da me ipotizzata, andrebbe fatta in riferimento all'85%.
E'corretto tale mio ragionamento?
Che ne pensa?
Attendo con ansia un suo autorevole parere.
Distinti saluti.
E'davvero gradevole interagire con Lei.
Concordo con Lei, ma faccio sommessamente presente che i criteri applicativi del citato decreto ministeriale prevedono espressamente che: "In caso di abolizione di funzione di organo o di senso pari (reni, occhi, ecc.), qualora la stessa ricada su soggetti portatori di preesistenza extralavorativa o lavorativa, incidente sullo stesso organo o senso, il danno biologico permanente sarà uguale all'abolizione bilaterale tabellata".
Ciò significa, per quanto mi è dato capire, che la valutazione del danno, nel nostro caso, non andrebbe rapportata alla cecità assoluta monolaterale di un soggetto sano (menomazione n.370), ma alla cecità assoluta bilaterale di un soggetto sano (menomazione n.369, pari all'85%).
Ciò significa, nel nostro caso, che la fondatezza della valutazione del 32%, da me ipotizzata, andrebbe fatta in riferimento all'85%.
E'corretto tale mio ragionamento?
Che ne pensa?
Attendo con ansia un suo autorevole parere.
Distinti saluti.
Questo consulto ha ricevuto 5 risposte e 10.1k visite dal 05/06/2008.
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