Assegno ordinario invalidità inps
buongiorno, ho fatto richiesta per l'assegno ordinario di invalidità inps in quanto pago regolarmente i contributi da 5 anni e mi è stato rifiutato.
in contemporanea ho fatto anche domanda di invalidità civile che mi è stata approvata con punteggio di 67%.
mi sono informata e so che il puntuggio minimo per ottenere l'assegno dell'inps è appunto il 67% (mentre per la regolare pensione d'invalidità è il 74%).
ora essendo l'organo che si occupa di entrambe i responsi lo stesso mi sembra strano che da un lato ottenga il 67% e dall'altro no.
oltretutto i verbali recitano:
invalidità civile (busta inps): invalido con riduzione PERMANENTE della capacita lavorativa 67%
assegno inps: reiezione di domanda in quanto NON sono risultate infermità tali da determinare una PERMANENTE RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO della capacità lavorativa
mi sembra che le due cose che l'inps afferma si contraddicano, un verbale parla di permanente, uno di non permanente. la civile dice che ho una riduzione a 67% quindi a + di due terzi, e l' inps invece a che non l'ho a meno di un terzo.
quello che vorrei capire è se è possibile fare ricorso, ho circa 9 giorni per farlo, aspettavo appunto di vedere quale fosse il risultato dell'invalidità civile, che è arrivato proprio ieri, e desidererei sapere se questo risultato potesse essere d'aiuto nel ricorso, cioè appoggiarmi ad esso per ottenere l'assegno, oppure sono due cose completamente slegate?
grazie in anticipo!
in contemporanea ho fatto anche domanda di invalidità civile che mi è stata approvata con punteggio di 67%.
mi sono informata e so che il puntuggio minimo per ottenere l'assegno dell'inps è appunto il 67% (mentre per la regolare pensione d'invalidità è il 74%).
ora essendo l'organo che si occupa di entrambe i responsi lo stesso mi sembra strano che da un lato ottenga il 67% e dall'altro no.
oltretutto i verbali recitano:
invalidità civile (busta inps): invalido con riduzione PERMANENTE della capacita lavorativa 67%
assegno inps: reiezione di domanda in quanto NON sono risultate infermità tali da determinare una PERMANENTE RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO della capacità lavorativa
mi sembra che le due cose che l'inps afferma si contraddicano, un verbale parla di permanente, uno di non permanente. la civile dice che ho una riduzione a 67% quindi a + di due terzi, e l' inps invece a che non l'ho a meno di un terzo.
quello che vorrei capire è se è possibile fare ricorso, ho circa 9 giorni per farlo, aspettavo appunto di vedere quale fosse il risultato dell'invalidità civile, che è arrivato proprio ieri, e desidererei sapere se questo risultato potesse essere d'aiuto nel ricorso, cioè appoggiarmi ad esso per ottenere l'assegno, oppure sono due cose completamente slegate?
grazie in anticipo!
[#1]
Spett.le Utente,
nella prima lezione della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni che ebbi l'onore di frequentare nel gennaio 1991, il docente e direttore della Scuola nell'introduzione spiegò:
"Uno dei problemi più frequenti che dovrete affrontare è quello di spiegare che in ambito medico-legale uno stesso caso può essere valutato in maniera diversa, a seconda del settore in cui si sta effettuando la valutazione: penale, civile, infortunistica del lavoro e malattie professionali, assicurazioni private, assicurazioni di previdenza sociale (INPS), ed assistenza (Invalidità civile). Ciò in quanto per ciascun settore esistono regole differenti per le specifiche valutazioni."
Mi riallaccio alla premessa per rispondere al Suo quesito.
In invalidità civile (legge 118/71 e D. Lgs 508/88) il riferimento per la menomazione è quello della "riduzione permanente della capacità lavorativa" che ai sensi del D.M. 5-2-1992 deve intendersi come "capacità lavorativa generica", con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
In invalidità INPS la condizione di "invalido" nell 'assicurato è invece definita "riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini a meno di un terzo" (Legge 222/84, art.1).
Le differenze fra le due fattispecie esistono, e sono rilevanti anche dal punto di vista della metodologia nell'accertamento.
Infatti per l'invalidità civile vengono dapprima individuate le infermità di competenza, quindi si procede alla loro valutazione con le formule adatte, ed infine si considerano le occupazioni del cittadino per assegnare un bonus od un malus fino a 5 punti sulla percentuale di base.
Viceversa, in invalidità INPS si considerano in primo luogo le occupazioni confacenti dell'assicurato, e quindi si va a verificare se queste risultano compromesse nella misura di almeno 2/3 (in invalidità pensionabile INPS non si parla di percentuali, ma di frazioni) rispetto al totale.
In conclusione: le due valutazioni possono essere anche notevolmente differenti, in quanto vengono calcolate con regole e procedimenti diversi.
La confusione nasce nel momento in cui l'INPS, che originariamente si occupava solo dell'invalidità previdenziale, si è viste assegnare anche le competenze per l'invalidità civile (che precedentemente erano del Ministero del Tesoro, e poi dal Ministero dell'Economia e Finanze).
https://www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/2178-la-valutazione-percentuale-dell-invalidita-permanente-in-medicina-legale.html
Distinti Saluti.
nella prima lezione della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni che ebbi l'onore di frequentare nel gennaio 1991, il docente e direttore della Scuola nell'introduzione spiegò:
"Uno dei problemi più frequenti che dovrete affrontare è quello di spiegare che in ambito medico-legale uno stesso caso può essere valutato in maniera diversa, a seconda del settore in cui si sta effettuando la valutazione: penale, civile, infortunistica del lavoro e malattie professionali, assicurazioni private, assicurazioni di previdenza sociale (INPS), ed assistenza (Invalidità civile). Ciò in quanto per ciascun settore esistono regole differenti per le specifiche valutazioni."
Mi riallaccio alla premessa per rispondere al Suo quesito.
In invalidità civile (legge 118/71 e D. Lgs 508/88) il riferimento per la menomazione è quello della "riduzione permanente della capacità lavorativa" che ai sensi del D.M. 5-2-1992 deve intendersi come "capacità lavorativa generica", con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
In invalidità INPS la condizione di "invalido" nell 'assicurato è invece definita "riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini a meno di un terzo" (Legge 222/84, art.1).
Le differenze fra le due fattispecie esistono, e sono rilevanti anche dal punto di vista della metodologia nell'accertamento.
Infatti per l'invalidità civile vengono dapprima individuate le infermità di competenza, quindi si procede alla loro valutazione con le formule adatte, ed infine si considerano le occupazioni del cittadino per assegnare un bonus od un malus fino a 5 punti sulla percentuale di base.
Viceversa, in invalidità INPS si considerano in primo luogo le occupazioni confacenti dell'assicurato, e quindi si va a verificare se queste risultano compromesse nella misura di almeno 2/3 (in invalidità pensionabile INPS non si parla di percentuali, ma di frazioni) rispetto al totale.
In conclusione: le due valutazioni possono essere anche notevolmente differenti, in quanto vengono calcolate con regole e procedimenti diversi.
La confusione nasce nel momento in cui l'INPS, che originariamente si occupava solo dell'invalidità previdenziale, si è viste assegnare anche le competenze per l'invalidità civile (che precedentemente erano del Ministero del Tesoro, e poi dal Ministero dell'Economia e Finanze).
https://www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/2178-la-valutazione-percentuale-dell-invalidita-permanente-in-medicina-legale.html
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
la ringrazio per la prontissima risposta e per i chiarimenti!!!
io comunque lavoro nell' hotel di famiglia, e non posso sollevare pesi, fare lavori pesanti, prima facevo tutto, spostavo pile di piatti, facevo decine di letti, stavo chinata per ore a lavare i piatti (i lavandini industriali sono ben diversi da quelli casalinghi) adesso la schiena non me lo permette più.
mi rimangono mansioni semplici quali stare al pc, rispondere al telefono, accompagnare i clienti nelle camere, lavori poco "fisici", cosa che ho fatto notare quando sono andata alla visita, anche i mesi di lavoro sono notevolmente dimuiti (prima lavoravo 6-8 mesi, adesso solo 3, la stagione estiva)
se questa non è riduzione della capacità lavorativa (proprio rispetto alle proprie mansioni che non posso + svolgere normalmente!). fortuna che appunto sono in ambiente familiare, altrimenti sarei già bella e che stata licenziata!
io comunque lavoro nell' hotel di famiglia, e non posso sollevare pesi, fare lavori pesanti, prima facevo tutto, spostavo pile di piatti, facevo decine di letti, stavo chinata per ore a lavare i piatti (i lavandini industriali sono ben diversi da quelli casalinghi) adesso la schiena non me lo permette più.
mi rimangono mansioni semplici quali stare al pc, rispondere al telefono, accompagnare i clienti nelle camere, lavori poco "fisici", cosa che ho fatto notare quando sono andata alla visita, anche i mesi di lavoro sono notevolmente dimuiti (prima lavoravo 6-8 mesi, adesso solo 3, la stagione estiva)
se questa non è riduzione della capacità lavorativa (proprio rispetto alle proprie mansioni che non posso + svolgere normalmente!). fortuna che appunto sono in ambiente familiare, altrimenti sarei già bella e che stata licenziata!
[#3]
Spett.le Utente,
appunto se decide di presentare ricorso giudiziale contro il provvedimento dell'Ente Previdenziale, tenga presente che l'accertamento sulla condizione di "invalido" ai sensi dell'art.1 della Legge 222/1984 verterà sui punti che Le ho sottolineato.
Distinti Saluti.
appunto se decide di presentare ricorso giudiziale contro il provvedimento dell'Ente Previdenziale, tenga presente che l'accertamento sulla condizione di "invalido" ai sensi dell'art.1 della Legge 222/1984 verterà sui punti che Le ho sottolineato.
Distinti Saluti.
[#4]
Utente
è appunto a questo che mi riferivo, lei parla di "occupazioni confacenti", e l'inps pure...sono andata a vedere di cosa si trattava perchè non ero ben sicura di avere ben compreso, e trovo:
"Si deve trattare di attività per le quali l’assicurato è in grado di utilizzare le residue capacità lavorative senza sforzo o fatica eccessivi, senza un lungo tirocinio, senza declassamento"
bhe il declassamento c'è stato, perchè prima svolgevo una serie di lavori più numerosi e per cui ero meglio retribuita, adesso mi resta un numero esiguo di mansioni (esiguo perchè in hotel sono tutti lavori fisici che non posso svolgere, alzare pesi, stare chinati, io soffro di spondiloartrite, mi ci vede a portare ai piani i sacchi da 20 kg della lavanderia?) per cui la mia paga si è notevolmente abbassata, e i mesi lavorativi pure, non essendo + così necessaria come in precedenza all'azienda!
a questo mi riferivo, non è considerabile come una diminuzione della capacità lavorativa proprio nelle occupazioni confacenti?
La ringrazio!
"Si deve trattare di attività per le quali l’assicurato è in grado di utilizzare le residue capacità lavorative senza sforzo o fatica eccessivi, senza un lungo tirocinio, senza declassamento"
bhe il declassamento c'è stato, perchè prima svolgevo una serie di lavori più numerosi e per cui ero meglio retribuita, adesso mi resta un numero esiguo di mansioni (esiguo perchè in hotel sono tutti lavori fisici che non posso svolgere, alzare pesi, stare chinati, io soffro di spondiloartrite, mi ci vede a portare ai piani i sacchi da 20 kg della lavanderia?) per cui la mia paga si è notevolmente abbassata, e i mesi lavorativi pure, non essendo + così necessaria come in precedenza all'azienda!
a questo mi riferivo, non è considerabile come una diminuzione della capacità lavorativa proprio nelle occupazioni confacenti?
La ringrazio!
[#5]
Spett.le Utente,
devo precisare che non siamo nè io, nè l'INPS a riferirci alle "occupazioni confacenti alle attitudini del'assicurato", ma è l'art. 1 della legge 222/84 che definisce l'invalidità pensionabile, ed a cui ci si deve attenere nelle valutazioni.
Certamente nel Suo caso una riduzione di tale parametro potrebbe essere riscontrabile; il punto è che per ottenere il beneficio economico dell'"assegno di invalidità" la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitutni deve non solo essere ridotta, ma ridotta a meno di 1/3 del totale.
Tale aspetto, come Le dicevo, sarà il fulcro dell'eventuale ricorso giudiziale che Lei potrebbe presentare.
Distinti Saluti.
devo precisare che non siamo nè io, nè l'INPS a riferirci alle "occupazioni confacenti alle attitudini del'assicurato", ma è l'art. 1 della legge 222/84 che definisce l'invalidità pensionabile, ed a cui ci si deve attenere nelle valutazioni.
Certamente nel Suo caso una riduzione di tale parametro potrebbe essere riscontrabile; il punto è che per ottenere il beneficio economico dell'"assegno di invalidità" la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitutni deve non solo essere ridotta, ma ridotta a meno di 1/3 del totale.
Tale aspetto, come Le dicevo, sarà il fulcro dell'eventuale ricorso giudiziale che Lei potrebbe presentare.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 5 risposte e 76.5k visite dal 09/04/2013.
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