Tabella invalidita arti inferiori

salve volevo gentilmente una delucidazione riguardo la tabella invalidita micropermanenti e precisamente nel riquadro sulla flessione ginocchio 180^ a 90^ punti 9.Quali sono i relativi punteggi che si assegnano in caso di flessione fino ad un massimo di 100^-110^? Scusate se potrebbe essere una domanda stupida ma queste tabelle non sono chiare. Altro quesito: ma un ginocchio con placca 5 viti e innesti di osso sintetico,indipendentemente dal recupero funzionale,non e'' gia di base suscettibile di assegnazione di un punteggio? Vi ringrazio anticipatamente
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

le tabelle di valutazione dell'invalidità permanente, per quanto siano disponibili e consultabili da chiunque, sono uno strumento il cui utilizzo presuppone la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
Infatti il D.Min. Salute 3 luglio 2003 nell'allegato I (criteri applicativi) precisa alcuni aspetti fondamentali:
< scopo dunque della tabella e' quello di indicare parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell'ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilita' civile auto, vi sia la necessita' di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire in che misura debba essere quantificata una menomazione permanente alla integrita' psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in un tasso compreso tra l'1% ed il 9%>.
< l'assenza di una voce in tabella non esclude la sua considerabilita' valutativa, con riferimento al danno biologico>
<ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovra' fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l'eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato>
<Criterio della analogia. Nei casi in cui le voci previste dalla tabella non corrispondano pienamente alla condizione menomativa che il medico legale deve valutare, il giudizio va espresso con il criterio della analogia, tenendo conto cioe' dei valori indicati per le alterazioni anatomiche o minorazioni funzionali che, per distretto interessato o per tipo di pregiudizio che determinano o per grado di disfunzionalita', piu' si avvicinano alla specifica situazione che si sta esaminando.>
In conclusione: non potrà mai esistere una tabella di valutazione che elenchi tutte le possibili fattispecie di menomazioni; le tabelle medico-legali, sia quelle di legge che di dottrina, forniscono stime numeriche, che devono poi essere adattate al caso concreto (e questa è la maggiore difficoltà) dallo specialista medico-legale che le utilizza.

Relativamente all'ulteriore quesito che Lei pone, le Tabelle in allegato al D.M. 3 luglio 2000, che riguardano il settore della responsabilità civile, a differenza di altri baremés di legge (quali, ad esempio, le tabelle INAIL vigenti per l'infortunistica del lavoro), non riportano una voce tabellare per la "presenza di mezzi di sintesi in situ"; quindi il riferimento da considerare in questo settore non è tanto la modalità del trattamento della lesione fratturativa, bensì la menomazione funzionale dell'arto residuata dopo la stabilizzazione.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

[#2]
Utente
Utente
Ringaziandola per la precedente risposta le pongo due ulteiori quesiti:
-a seguito del ricovero per intervento di osteosintesi al piatto tibiale sono stato dimesso in cod.5 (dimissione protetta) con prescrizioni di divieto di carico per 50 gg, fkt e ritornare a fine mese per controllo rx ed emg,come sono considerati questi giorni in termini di percentuale di inabilita temporanea?
-e' previsto il rimborso dalla RC delle spese del taxi per recarmi al centro fisioterapico e ai controlli in ospedale? Grazie!
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

Per quanto riguarda il periodo di inabilità temporanea successivo alla dimissione, con divieto di carico su un arto, questo viene considerato inabilità temporanea parziale al 50%; la percentuale di inabilità temporanena è invece stimata nel 25% durante il periodo di riabilitazione.
https://www.medicitalia.it/minforma/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/163-il-danno-alla-persona.html

Il costo sostenuto per gli spostamenti per le cure è un danno emergente, che non rientra nella valutazione medico-legale del danno, in quanto determinato da variabili di tipo contingente (la distanza del domicilio dall'ospedale, il mezzo di trasporto utilizzato, ecc...) e solitamente dà luogo ad un risarcimento equitativo.

Distinti Saluti.