Assegno invalidità ordinaria e

Gentilissimi, vi chiedo una spiegazione esauriente circa l' interpretazione della frase "occupazioni confacenti alle sue attitudini" al momento del rinnovo dell' assegno di invalidità ordinaria. Da circa 1 anno percepisco un tale assegno a causa delle gravissime patologie sopravvenute alla colonna vertebrale mentre facevo il magazziniere. Appena ho accusato i primi sintomi, (ancor prima della visita inps) l' azienda da cui dipendo mi ha immediatamente cambiato di mansioni da magazziniere a lavoro sedentario con regolare visita e certificato del medico del lavoro. Di conseguenza, il medico inps, accertata la patologia e il cambio di mansioni che soddisfava il famoso requisito di "occupazioni confacenti alle attitudini" ha dato parere positivo. Il mio dubbio è il seguente: tra 2 anni chiederò il rinnovo dell' assegno ma mentre 1 anno fà non ero più idoneo al lavoro di magazziniere (con conseguente cambio di mansioni), fra 2 anni, svolgendo lavoro sedentario sarò comunque idoneo alla mansione svolta in quel momento. Possono revocarmi l' assegno?
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99
Gentile Signore,
è impossibile in poche righe spiegare che cosa significhi "lavoro confacente alle proprie attitudini; perciò, le incollo quanto scrissi ai tempi in cui fu promulgata la legge 222/84.
E' una lettura lunga, ma penso che ne valga la pena.
Preciso che nel suo caso specifico il cambio di mansioni potrebbe non esser un elemento sufficiente valido a farle revocare il beneficio.

"Ecco l'elemento più positivo della nuova legge: il riferimento alle "occupazioni confacenti" alle attitudini.
.Ma le attitudini a fare una cosa piuttosto che un'altra, non sono soltanto un fatto di psiche, hanno anche un fondamento nella costituzione corporea dell'individuo. Per esempio, un cane "San Bernardo" non potrà adattarsi a fare da caccia, perché la sua mole gli impedirebbe di ben districarsi tra i cespugli del bosco alla ricerca della selvaggina; un cagnolino di 2 chili non sarà capace di fare da guardia, per la sua presenza fisica irrilevante.
E viceversa, la sola idoneità fisica non basta per compiere un determinato lavoro; un cane setter, anche se é fisicamente agile, dovrà anche essere addestrato a fare da caccia.
Ciò vuol dire che validità e capacità non sono la stessa cosa. Non basta essere psicofisicamente idonei a fare il medico: occorre avere anche tutto un bagaglio di conoscenze (ovvero, la laurea in medicina). Il laureato medico non potrà fare l'avvocato. L'avvocato e il medico non saprebbero fare l'orafo. L'orafo non saprà fare il carpentiere. Il carpentiere non saprà fare l'intonachista. L'intonachista non saprà fare l'idraulico. L'elettricista non saprà fare il programmatore di computer né il programmatore saprà fare l'elettricista. Il manovale dotato di sola licenza elementare saprà fare solo lavori di manovalanza.
E, per contro, non basta avere la capacità culturale di fare un determinato lavoro, occorre essere anche fisicamente validi. Un paralitico potrà essere capace di fare il centralinista, anche se fisicamente è un invalido, ma non potrà mai fare il muratore; potrebbe anche essere capace di fare il medico, perché intelligente e laureato, ma non potrà mai esercitare da medico, perché sprovvisto dell'uso delle gambe.
Ma attenzione: essere idonei non significa essere necessariamente "sani", o "in buona salute". Una persona può essere ammalata e ciononostante idonea a fare un determinato lavoro. Facciamo un esempio: prendiamo 2 soggetti, uno che fa il muratore e l'altro che fa l'impiegato; se tutt'e due si ammalano di una bronchite cronica di media gravità, il primo non é più idoneo a fare il muratore, il secondo rimane idoneo a fare l'impiegato.
Facciamo un altro esempio: un muratore ed un orafo; se tutt'e due perdono due dita della mano destra, il primo rimane idoneo a fare il muratore, il secondo non é più idoneo a fare l'orafo.
Non é quindi la malattia in sé e per sé ad essere valutata nell'invalidità, ma é il rapporto tra la malattia e il lavoro confacente.

Una stessa malattia, dello stesso grado di gravità, ai fini di un giudizio di invalidità, sarà valutata diversamente in due individui diversi, perché quella stessa malattia dovrà essere riferita a due campi diversi di "occupazioni attitudinali".
Un infarto miocardico in generale permette all'impiegato di continuare a fare l'impiegato, mentre non permetterà allo scaricatore di porto di continuare a fare lo scaricatore. Nel primo caso, non é ridotta la capacità lavorativa nelle occupazioni confacenti alle attitudini dell'impiegato, perché si tratta di occupazioni a basso dispendio energetico; nel secondo caso, la capacità a fare lo scaricatore di porto, che é un lavoro ad altissimo dispendio energetico, verrà notevolmente ridotta a causa dell'infarto miocardico.
A questo punto, mi avvio a sviluppare brevemente il concetto di "confacenza". Confacente letteralmente vuol dire "conveniente", "che giova", cioé, in senso lato, "che non arreca danno". Un vestito é confacente se si addice alla persona che lo indossa. Uno stesso vestito può essere "confacente" per una persona e non invece per un'altra persona. Anche un lavoro può essere confacente per un individuo e non confacente per un altro individuo.

Un dato lavoro, perché sia confacente, deve trovare, nell'individuo, una idoneità fisica necessaria per la sua esecuzione. Il primo elemento, perciò, della confacenza é l'idoneità psico-fisica, e perciò la valutazione delle malattie, delle infermità e dei difetti fisici e mentali.
Ripeto, per idoneità psico-fisica non si deve intendere necessariamente una completa assenza di malattie, ma più semplicemente l'idoneità a fare quel determinato lavoro. Per esempio: essere un nano é un difetto fisico che permette di fare l'impiegato ma non permette di fare il giocatore di pallacanestro; di conseguenza, concludiamo che per un nano é confacente fare l'impiegato, ma non é confacente fare il giocatore di pallacanestro.
La valutazione di questi fattori, che chiameremo fattori primari, consiste nella valutazione del danno biologico, ovvero nella diagnosi dello stato psico-fisico dell'assicurato.

Ma vi sono altri fattori di confacenza, che chiameremo complementari. Attenzione, siccome li chiamiamo complementari non vuol dire che siano di secondaria importanza; semplicemente vuol dire che completano i fattori primari del danno biologico.
I fattori complementari possono essere propri dell'assicurato (e li chiameremo soggettivi), ma possono anche essere esterni all'assicurato (e li chiameremo oggettivi o meglio sociali-ambientali).
I fattori soggettivi sono: l'età, il sesso, la cultura, il livello intellettivo, l'invecchiamento, il logoramento dovuto alle malattie, l'usura da lavoro. Analizziamoli brevemente uno per uno. Alcuni esempi potranno apparire semplicistici, ma sono utili a chiarire i concetti.

L'età. Alcune occupazioni diventano meno confacenti con l'aumentare dell'età. Fare il muratore sarà più confacente per un soggetto di 2O anni che per uno di 50 anni. Addirittura non é possibile fare determinate attività oltre una certa età: per esempio, il calciatore o il maratoneta. In generale, attività di tipo fisico che richiedano un grosso consumo di energie diventano meno confacenti col passare degli anni.
L'età da sola considerata non significa nulla; occorre rapportarla agli altri fattori di confacenza, e soprattutto alle malattie. Una data malattia può creare più disagi nel soggetto più anziano che nel più giovane.

Il sesso. Vi sono alcune professioni poco confacenti per un sesso o per l'altro. Ciò indipendentemente dal consumo energetico dei lavori; vi sono, infatti, lavori etichettati come "tipicamente femminili", che in realtà sono ad alto dispendio energetico. Prendiamo la casalinga: certamente consuma più energie fisiche del marito impiegato.
Quello della "domestica" può essere un lavoro a prevalente effettuazione da parte delle donne. Il lavoro di guardia giurata armata é svolto da uomini.
Quindi, nell'indicare la sfera delle occupazioni confacenti di una persona, il sesso acquista una importanza considerevole, non per motivi di discriminazione sessuale, ma per motivi che vanno ricercati sia in alcune attitudini strettamente legate al sesso che nell'andamento del mercato lavorativo.

La cultura ed il livello intellettivo. Alcuni lavori, anche per un riaddestramento, hanno bisogno di un certo livello intellettivo di base, che é determinato sia dalla cultura posseduta (che non sempre si identifica con i titoli di studio) sia dall'abitudine ad imparare con una certa facilità (il cosiddetto "quoziente intellettivo").
Il titolo di studio ed il livello intellettivo di un soggetto sono importanti fattori per la ricerca delle occupazioni confacenti. Per esempio, un soggetto che abbia la sola licenza elementare e che non sia intellettivamente molto dotato, difficilmente potrebbe riadattarsi a fare determinati lavori. Un carpentiere, magari espertissimo nel suo mestiere, e soprattutto se di una certa età, difficilmente potrebbe riqualificarsi come orafo o come elettricista. Un manovale che ha sempre svolto generiche attività di manovalanza e con basso livello culturale ed intellettivo, potrà solo continuare a fare lavori di manovalanza; quindi, concluderemo che per un soggetto siffatto le sole occupazioni confacenti alle sue attitudini sono quelle generiche di tipo manuale.

L'usura da lavoro. Una malattia può essere aggravata da un determinata attività lavorativa: diciamo, cioé, che il lavoro é usurante per quella malattia.
Una brutta artrosi dell'anca sarà usurata da lavori che richiedano una continua necessità di deambulazione o comunque di stazione eretta (come la domestica), non sarà usurata da lavori sedentari (come quelli impiegatizi). Perciò diremo che il lavoro di domestica non é confacente per chi ha una brutta artrosi dell'anca; al contrario é confacente per il portatore di artrosi dell'anca il lavoro impiegatizio.
Anche per valutare l'usura, quindi, la malattia ed il lavoro devono sempre essere considerati in modo reciproco.
Dei fattori legati strettamente al soggetto, e perciò soggettivi, l'età, la cultura, il sesso sono fattori normali, mentre il logoramento dovuto alle malattie e l'usura da lavoro sono fattori soggettivi anormali.
Restano da considerare i fattori oggettivi, ovvero quelli esterni al singolo individuo. Potremo anche chiamarli fattori circostanziali o sociali-ambientali (da non confondere con i cosiddetti "fattori socio-economici", che sono tutt'altra cosa).

Il declassamento.
Se un individuo non é più in grado di svolgere un dato lavoro a causa di invalidità, la ricerca di altre occupazioni confacenti va fatta sempre nell'ambito dello stesso livello di dignità personale e di prestigio e di potenzialità intellettuale.
Per esempio, l'orafo che, avendo perso due dita della mano destra, sia costretto a fare il muratore, sarebbe costretto a scegliere un lavoro declassato rispetto alle sue potenzialità; diremo che il lavoro di muratore non é confacente per chi faceva l'orafo.
Un avvocato che sia costretto, per difetto mentale, a fare il fattorino, é declassato. E' declassato un operaio specializzato, che, divenuto invalido, non venga licenziato dal suo datore di lavoro, venendo, a titolo caritativo, adibito a mansioni simboliche, "tanto per fare numero nell'azienda".
Non sarebbe declassato, invece, il portavalori di una banca che, dopo una frattura di gamba, non potendo più andare troppo in giro, venga messo a fare il portiere nella stessa banca. Infatti, il prestigio personale e sociale di un portavalori é allo stesso livello di quello del portiere, anche se la qualifica di portiere comporti una qualifica funzionale inferiore.
Infatti, perché il declassamento abbia rilievo nella valutazione dell'invalidità deve essere notevole.
Prendiamo un cardiochirurgo che, perduto un dito della mano, non possa più operare e fosse perciò costretto a fare il medico generico; in tal caso, non vi sarebbe un declassamento, perché il prestigio sociale ed il livello intellettivo necessario al medico generico non é "notevomente" inferiore a quello di uno specialista cardiochirurgo, trattandosi entrambe di professioni (mediche) che richiedono grandi capacità intellettive. Diremo che l'attività di medico generico é confacente anche per il cardiochirurgo.

La pericolosità. Un'attività può risultare pericolosa per l'individuo stesso, per gli altri o per gli impianti.
Un muratore che soffra di gravi vertigini non potrà salire sulle impalcature; diremo che il lavoro di muratore é pericoloso, e quindi non confacente, per chi soffre di gravi vertigini.
Per guidare un autobus occorre una perfetta efficienza visiva e uditiva; se ad un guidatore di autobus si riduce di molto la capacità visiva o quella uditiva, questo lavoro risulterà pericoloso sia per sé che per gli altri. Diremo che guidare un autobus non é confacente per chi abbia una discreta riduzione della capacità visiva e uditiva.
La pericolosità per gli impianti, per esempio, si potrà avere nella riparazione di componenti elettronici delicati dai quali può dipendere la sicurezza stessa degli impianti; questo lavoro di riparazione potrebbe non essere confacente per l'alcoolista cronico con deterioramento psichico anche iniziale".

Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it

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Utente
Utente
Gent.mo Dr Corcelli, mi perdoni ma essendo io profano nella materia non riesco a capire alcune cose: posto che l' assegno invalidità ordinaria viene rilasciato per un massimo di 3 volte ogni 3 anni divenendo alla terza volta confermato per tutta la vita ciò che non comprendo è questo: la prima volta viene rilasciato perchè c' è una perdita della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini superiore ai 2/3; è chiaro che il lavoratore di conseguenza è costretto a cambiare lavoro o ad essere adibito ad altre mansioni all' interno della stessa azienda. D' altra parte se è stato previsto l' eventuale rinnovo per altre 2 volte suppongo che al 2° e al 3° rinnovo la perdita della capacità lavorativa sia riferita all' antico lavoro che veniva svolto antecedentemente alla prima visita (nel mio caso facevo il magazziniere mentre adesso faccio lavoro sedentario) e non al lavoro svolto al momento del rinnovo dell' assegno (tanto più che la persona stessa potrebbe anche non lavorare vista la scarsa capacità lavorativa rimastagli) altrimenti non avrebbe senso aver previsto la possibilità del rinnovo stesso per altre 2 volte. E' esatta questa mia interpretazione? La ringrazio per le sue esaurienti risposte.
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99
"la perdita della capacità lavorativa sia riferita all' antico lavoro che veniva svolto antecedentemente alla prima visita (nel mio caso facevo il magazziniere mentre adesso faccio lavoro sedentario) e non al lavoro svolto al momento del rinnovo dell' assegno (tanto più che la persona stessa potrebbe anche non lavorare vista la scarsa capacità lavorativa rimastagli)"

la sua interpretazione è esatta, proprio per questo avevo precisato in premessa
"che nel suo caso specifico il cambio di mansioni potrebbe non essere un elemento sufficiente valido a farle revocare il beneficio"
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