Legge 104, acquisto auto...

Buonasera, mi sono da poco sottoposto alla visita per l'accertamento dell'handicap e mi è stato riconosciuto l'art. 3 comma 3 della legge 104 con ridotte o impedite capacità motorie/deambulatorie.
volevo chiedere qual è la differenza tra quello a me riconosciuto e la grave limitazione alla deambulazione, perchè in italiano, a mio avviso, impedite capacita deambulatorie sono la stessa cosa di grave limitazione, quale delle due diagnosi è più grave? perchè con la grave limitazione non occorre adattare l'auto e con l'altra si? io comunque non posso guidare! Inoltre mi è stato scritto sul certificato: impossibili i passaggi posturali autonomi e il mantenimento della staziuone eretta.
In pratica non cammino e non sto in piedi, non è grave limitazione alla deambulazione?
Grazie mille agli specialisti che mi risponderanno.
Nicola.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

la definizioni cui Lei si riferisce, in termini medico-legali, sono le seguenti:
"ridotte od impedite capacità motorie/deambulatorie": esiste un'infermità che comporta deficit od ostacolo alla capacità motoria (nell'apparato locomotore in generale) o deambulatoria (specificamente nella deambulazione)

"grave limitazione della deambulazione": esiste un'infermità che compromette gravemente la possibilità di deambulazione

La differenza concreta è che, mentre nel primo caso la capacità motoria e la deambulazione sono possibili, anche se con limitazione od impedimento, nel secondo caso le condizioni cliniche sono tali che la capacità di deambulazione (maniera con cui si compie la locomozione consueta nell'uomo, detta anche andatura o cammino, e realizzata dal movimento alterno e ritmico di propulsione dei due arti pelvici nei bipedi) è notevolmente alterata, fino all'impossibilità di spostamento.

Non posso entrare nel merito del giudizio della Commissione, che ha ritenuto che la Sua condizione rientrasse nella fattispecie meno grave: può eventualmente presentare ricorso giudiziale, ove ne ricorrano i presupposti in maniera inequivocabile.

per ulteriori chiarimenti sulle definizioni e sulle agevolazioni in argomento, può consultare il segunte link:
http://www.handylex.org/cgi-bin/hl3/cat.pl?v=b&d=9900,9901&c=9401

Distinti Saluti.


Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]